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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 137

Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali. (10G0154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010
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Testo in vigore dal:  7-9-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito dalla legge 9 giugno 1927, n. 1158, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, ed in particolare l'articolo 20 relativo all'emanazione con regolamento delle relative norme di esecuzione;
Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante, in esecuzione del citato regio decreto-legge n. 2290 del 1926, l'approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, ed in particolare l'articolo 2 di tale regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, recante modificazioni all'articolo 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126
1. Il comma primo dell'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito dal seguente:
«L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000, né superiore ad euro 700.000. I predetti importi minimo e massimo possono essere aggiornati con periodicità non inferiore ad un triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, concernente l'ordinamento dei magazzini generali:
«Art. 20. - Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto reale sentito il Consiglio di Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante l'approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali:
«Art. 2. - L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura, che sarà determinata dal Ministro per l'industria e commercio, in ogni caso non inferiore alle lire 1.000.000, né superiore a lire 50.000.000.
La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titolo al portatore, od anche mediante fidejussione da parte di un istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione dello Stato.
Se la cauzione è prestata in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di 15 giorni.
Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dei magazzini generali, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.
Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato; quelle in titoli intestati conterranno il vincolo cauzionale e saranno depositate presso il consiglio provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione hanno sede i magazzini generali.
La liberazione della cauzione dev'essere chiesta al consiglio provinciale dell'economia. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e in due altri almeno indicati dal consiglio provinciale dell'economia. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, il consiglio provinciale dell'economia pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva. ».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, recante modificazioni all'art. 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1955, n. 76.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la legge finanziaria 2008.
«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 2. - L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000,00, né superiore ad euro 700.000,00. I predetti importi minimo e massimo possono essere aggiornati con periodicità non inferiore ad un triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT .
La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titolo al portatore, od anche mediante fidejussione da parte di un istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione dello Stato.
Se la cauzione è prestata in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di 15 giorni.
Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dei magazzini generali, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.
Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato; quelle in titoli intestati conterranno il vincolo cauzionale e saranno depositate presso il consiglio provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione hanno sede i magazzini generali.
La liberazione della cauzione dev'essere chiesta al consiglio provinciale dell'economia. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e in due altri almeno indicati dal consiglio provinciale dell'economia. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, il consiglio provinciale dell'economia pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.