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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2010
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-8-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modificazioni; 
  Vista la  legge  15  dicembre  2004,  n.  308,  ed  in  particolare
l'articolo 1,  comma  6,  che  prevede  la  possibilita'  di  emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare  l'articolo
12, che prevede la possibilita' di adottare, entro il 30 giugno 2010,
uno o piu' decreti legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi  dell'articolo  1
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale nell'Adunanza del 22 giugno 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 22 giugno 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2010; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, per le politiche europee, per i beni
e  le  attivita'  culturali,  per  i   rapporti   con   le   regioni,
dell'interno, della giustizia, della difesa,  dell'economia  e  delle
finanze,   dello   sviluppo   economico,   della   salute,   per   la
semplificazione normativa, delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modifiche alla parte prima del decreto legislativo 
                      del 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
comma 2, dopo le parole: «nel rispetto» sono  inserite  le  seguenti:
«degli obblighi internazionali,». 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' soppresso; 
    b) il comma 2 e' soppresso; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  Per  la  modifica  e  l'integrazione  dei   regolamenti   di
attuazione  ed  esecuzione  in  materia   ambientale,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  acquisisce,  entro  30
giorni dalla richiesta, il parere  delle  rappresentanze  qualificate
degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio  economico
e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.» 
    d) i commi 4 e 5 sono soppressi. 
  3. All'articolo 3-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla  presente  Parte  prima»  e  le  parole:  «del
Trattato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti:  «degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le norme di cui  al
presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate  solo
per dichiarazione espressa  da  successive  leggi  della  Repubblica,
purche'  sia  comunque  sempre  garantito  il  rispetto  del  diritto
europeo, degli  obblighi  internazionali  e  delle  competenze  delle
Regioni e degli Enti locali.». 
  4. All'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «desumibili  dalle  norme  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «contenuti nel presente»; 
    b)  al  comma  4  e'  inserito  il  seguente  periodo:   «Qualora
sussistano i presupposti per l'esercizio del potere  sostitutivo  del
Governo nei confronti di un ente locale,  nelle  materie  di  propria
competenza la Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo». 
          Avvvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato don D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.) 
              - Si riporta il testo del  comma  6,  dell'articolo  1,
          della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante.  «Delega  al
          Governo per il riordino, il coordinamento e  l'integrazione
          della  legislazione  in  materia  ambientale  e  misure  di
          diretta applicazione», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre 2004, n. 302, (S.O.): 
              «6. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi  stabiliti  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei commi
          4 e 5, disposizioni integrative o  correttive  dei  decreti
          legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una
          relazione motivata  presentata  alle  Camere  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si
          intende intervenire e le ragioni dell'intervento  normativo
          proposto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge  18
          giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo  sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di  processo  civile.»  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, (S.O.): 
              «Art. 12 (Delega al Governo per l'adozione  di  decreti
          legislativi   integrativi   e   correttivi    in    materia
          ambientale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          il 30 giugno 2010, uno o piu' decreti  legislativi  recanti
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell' articolo 1  della  legge
          15 dicembre 2004, n.  308,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          con il Ministro per le politiche europee e  con  gli  altri
          Ministri interessati,  sentito  il  Consiglio  di  Stato  e
          acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'
          articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              3. Il Governo trasmette  alle  Camere  gli  schemi  dei
          decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,   accompagnati
          dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi  dell'impatto
          della regolamentazione, per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle competenti Commissioni  parlamentari.  Ciascuna
          Commissione esprime il proprio parere entro  trenta  giorni
          dalla  data  di  assegnazione  degli  schemi  dei   decreti
          legislativi. Decorso inutilmente tale  termine,  i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati. 
              4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  devono
          altresi' meglio precisare quali  devono  essere  intese  le
          caratteristiche  ambientali  ai  fini  dell'utilizzo  delle
          terre e rocce da  scavo  per  interventi  di  miglioramento
          ambientale anche  di  siti  non  degradati,  nel  senso  di
          prevedere l'accertamento delle caratteristiche  qualitative
          chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili
          con il sito di destinazione.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  degli  artt.  2,  3,  3-bis  e
          3-quinquies del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n
          152, come modificati dal presente decreto: 
              «Art.  2  (Finalita').  -  1.   Il   presente   decreto
          legislativo ha come obiettivo primario  la  promozione  dei
          livelli  di  qualita'  della  vita  umana,  da   realizzare
          attraverso  la  salvaguardia  ed  il  miglioramento   delle
          condizioni  dell'ambiente  e  l'utilizzazione   accorta   e
          razionale delle risorse naturali. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  presente
          decreto  provvede   al   riordino,   al   coordinamento   e
          all'integrazione  delle  disposizioni   legislative   nelle
          materie di cui all'articolo 1, in conformita' ai principi e
          criteri direttivi di cui ai commi 8  e  9  dell'articolo  1
          della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto  degli
          obblighi  internazionali,   dell'ordinamento   comunitario,
          delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. 
              3. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  sono
          attuate nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              «Art.  3  (Criteri  per  l'adozione  dei  provvedimenti
          successivi). - 1. (Soppresso). 
              2. (Soppresso). 
              3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti  di
          attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          acquisisce, entro 30  giorni  dalla  richiesta,  il  parere
          delle rappresentanze qualificate degli interessi  economici
          e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
          politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori  oneri
          a carico della finanza pubblica. 
              4. (Soppresso). 
              5. (Soppresso).». 
              «Art. 3-bis  (Principi  sulla  produzione  del  diritto
          ambientale). - 1. I principi  posti  dalla  presente  Parte
          prima e dagli articoli seguenti  costituiscono  i  principi
          generali in  tema  di  tutela  dell'ambiente,  adottati  in
          attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41,  42  e  44,  117
          commi 1  e  3  della  Costituzione  e  nel  rispetto  degli
          obblighi internazionali e del diritto comunitario. 
              2. I  principi  previsti  dalla  presente  Parte  Prima
          costituiscono  regole  generali  della  materia  ambientale
          nell'adozione degli  atti  normativi,  di  indirizzo  e  di
          coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura
          contingibile ed urgente. 
              3. Le norme di cui al presente decreto  possono  essere
          derogate, modificate  o  abrogate  solo  per  dichiarazione
          espressa da successive leggi della Repubblica, purche'  sia
          comunque sempre garantito il rispetto del diritto  europeo,
          degli obblighi  internazionali  e  delle  competenze  delle
          Regioni e degli Enti locali.». 
              «Art. 3-quinquies  (Principi  di  sussidiarieta'  e  di
          leale  collaborazione).  -  1.  I  principi  contenuti  nel
          presente decreto legislativo  costituiscono  le  condizioni
          minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente
          su tutto il territorio nazionale. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  possono  adottare  forme   di   tutela   giuridica
          dell'ambiente  piu'  restrittive,  qualora  lo   richiedano
          situazioni particolari del loro  territorio,  purche'  cio'
          non   comporti   un'arbitraria    discriminazione,    anche
          attraverso ingiustificati aggravi procedimentali. 
              3.  Lo  Stato  interviene   in   questioni   involgenti
          interessi  ambientali   ove   gli   obiettivi   dell'azione
          prevista, in considerazione  delle  dimensioni  di  essa  e
          dell'entita'  dei  relativi  effetti,  non  possano  essere
          sufficientemente  realizzati   dai   livelli   territoriali
          inferiori  di  governo   o   non   siano   stati   comunque
          effettivamente realizzati. 
              4. Il principio di sussidiarieta' di  cui  al  comma  3
          opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.
          Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere
          sostitutivo del Governo nei confronti di  un  ente  locale,
          nelle  materie  di  propria  competenza  la  Regione   puo'
          esercitare il suo potere sostitutivo.».