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LEGGE 7 luglio 2010, n. 106

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. (10G0124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2012)
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Testo in vigore dal:  25-7-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
1. È assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, 1a somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) al convivente more uxorio.
((
3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).
In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 è aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente more uxorio.
3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima
))
4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione.
((Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti))
.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.