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LEGGE 7 luglio 2010, n. 106

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. (10G0124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2012)
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Testo in vigore dal: 25-7-2012
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Interventi in favore dei familiari delle  vittime  e  in  favore  dei
          superstiti del disastro ferroviario di Viareggio 
 
  1. E' assegnata al commissario delegato di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3800  del  6  agosto  2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del  22  agosto  2009,  1a
somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali  elargizioni
in favore dei familiari delle vittime  del  disastro  ferroviario  di
Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che  a  causa  del
disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. 
  2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il  commissario
delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime  e  i
soggetti che hanno riportato lesioni gravi e  gravissime  di  cui  al
comma 1 e determina la  somma  spettante  a  ciascuno  di  essi.  Per
ciascuna vittima e' attribuita ai familiari una somma complessiva non
inferiore a euro 200.000, che e' determinata tenuto conto anche dello
stato di  effettiva  necessita'.  Ai  soggetti  che  hanno  riportato
lesioni gravi e  gravissime  e'  attribuita  una  somma  determinata,
nell'ambito  dell'importo  complessivo  stabilito  dal  comma  1,  in
proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto  conto  dello
stato  di  effettiva  necessita'.  All'attribuzione  delle   speciali
elargizioni di cui  al  presente  articolo  si  provvede  nei  limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 
  3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti  ai  familiari  delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: 
    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto  al
quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite  o  nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
    c) ai genitori; 
    d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; 
    e) ai conviventi  a  carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento; 
    f) al convivente more uxorio. 
  ((3-bis. In presenza di  figli  a  carico  della  vittima  nati  da
rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al  comma  1
e' assegnata al convivente  more  uxorio  con  lo  stesso  ordine  di
priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 3,  lettera  a).
In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di
cui al predetto  comma  3,  lettera  a),  la  somma  complessiva  non
inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2  e'  aumentata  in  misura
pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei
limiti delle risorse di cui  al  comma  1,  e'  determinato  sommando
l'importo  attribuito  al  coniuge,  al  netto  dell'eventuale  quota
dipendente dallo stato di necessita' di quest'ultimo,  e  l'eventuale
quota aggiuntiva determinata in relazione allo  stato  di  necessita'
del convivente more uxorio. 
  3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma  3,  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 1, e' attribuita ai  parenti  entro  il
terzo  grado,  nell'ordine  di  priorita'  derivante  dal  grado   di
parentela,   una   speciale   elargizione   determinata   in   misura
complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima)). 
  4. Il commissario delegato di cui al comma 1,  in  conformita'  con
l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2,  adotta
i provvedimenti di elargizione. ((Qualora il mandato del  commissario
delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle  speciali
elargizioni di cui ai  commi  1,  3-bis  e  3-ter  sia  ultimata,  il
predetto  mandato  e'  prorogato   automaticamente   ai   soli   fini
dell'attuazione delle relative  procedure  e  fino  alla  conclusione
delle medesime. Tale proroga non da' diritto a compensi, retribuzioni
o altri emolumenti)). 
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni  imposta  o
tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti
beneficiari  abbiano  diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi  della
normativa vigente.