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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 57

Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. (10G0079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2010
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Testo in vigore dal: 6-5-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria per  l'anno  2008,  ed  in
particolare l'articolo 1 recante delega al Governo per l'adozione del
decreto legislativo per l'attuazione della direttiva  2008/73/CE  del
Consiglio,  del  15  luglio  2008,  compresa   nell'elenco   di   cui
all'allegato B; 
  Vista la  direttiva  2008/73/CE  che  semplifica  le  procedure  di
redazione degli elenchi e di diffusione  dell'informazione  in  campo
veterinario e zootecnico e  che  modifica  le  direttive  64/432/CEE,
77/504/CEE,   88/407/CEE,   88/661/CEE,    89/361/CEE,    89/556/CEE,
90/426/CEE,   90/427/CEE,   90/428/CEE,    90/429/CEE,    90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE,  92/66/CEE,  92/119/CEE,
94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche'  le  direttive
2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
  Vista la decisione della Commissione 2009/712/CE del  18  settembre
2009 che attua la  direttiva  2008/73/CE  del  Consiglio  per  quanto
riguarda le pagine informative  su  internet  contenenti  elenchi  di
strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri  conformemente
alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria e,  segnatamente,
l'allegato II, capitoli 1 e 3; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
attuazione della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  132,  recante
attuazione  della   direttiva   2003/43/CE   relativa   agli   scambi
intracomunitari ed alle  importazioni  di  sperma  di  animali  della
specie bovina; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  193,  recante
attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al  rafforzamento  dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,   recante
attuazione della direttiva 90/675/CEE e  della  direttiva  91/496/CEE
relative all'organizzazione dei controlli veterinari  su  prodotti  e
animali in provenienza da Paesi terzi e  introdotti  nella  Comunita'
europea; 
  Visto il decreto legislativo 12  novembre  1996,  n.  633,  recante
attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce  norme  sanitarie
per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali,  sperma,
ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni  di
polizia sanitaria,  alle  normative  comunitarie  specifiche  di  cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE; 
  Vista la legge 15 gennaio  1991,  n.  30,  sulla  disciplina  della
riproduzione animale e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ritenuto  di  recepire  le  modifiche   relative   alle   direttive
89/556/CEE,   90/429/CEE,   90/426/CEE,   90/539/CEE,   92/35/CEE   e
92/66/CEE, attuate nell'ordinamento nazionale  con  provvedimento  di
natura regolamentare, con strumenti normativi di analoga natura; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha reso il parere di competenza nel previsto termine; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con
le regioni; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 
 
  1. All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo  22
maggio 1999, n. 196, dopo le parole: 
  «lettera d)» sono inserite le seguenti: «o in una struttura e  alle
condizioni predisposte conformemente alle procedure  stabilite  dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 5  e  7  della  decisione
99/468/CE del Consiglio». 
  2. L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 196 del  1999  e'
abrogato. 
  3. Dopo l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999
e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis. - 1. Il Ministero della  salute  indica  gli  istituti
statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli  enti  ufficiali
responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi  di  diagnosi
di cui agli allegati da A a D. 
  2. Il  Ministero  della  salute  predispone  e  aggiorna,  su  base
informatica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE  e  nel
rispetto dello schema previsto nell'allegato II,  capitolo  3,  della
medesima, l'elenco dei laboratori  nazionali  di  riferimento,  degli
enti ufficiali e degli istituti statali, messo a  disposizione  degli
altri Stati membri e del  pubblico,  previa  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dello stesso Ministero.». 
  4. All'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo  n.  196
del 1999, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni nella  Banca
dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica,  ai  sensi  della  decisione
comunitaria  2009/712/CE  e  nel  rispetto  dello   schema   previsto
nell'allegato II, capitolo 1  della  medesima,  al  fine  di  rendere
disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico  gli  elenchi  dei
centri  di  raccolta  autorizzati   con   il   relativo   numero   di
riconoscimento.». 
  5. Il comma 1 dell'articolo 11 del citato  decreto  legislativo  n.
196 del 1999 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  servizio  veterinario  della  Azienda   sanitaria   locale
rilascia: 
    a) un numero di riconoscimento al commerciante; 
    b) un numero di registrazione allo  stabilimento  utilizzato  dal
commerciante di cui  alla  lettera  a),  in  relazione  alla  propria
attivita' e al rispettivo numero di riconoscimento; 
    c) al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri  ed  al
pubblico gli elenchi di cui alle lettere a) e b),  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  direttamente  o  per  il
tramite dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti,
registrano e mantengono aggiornate  le  relative  informazioni  nella
Banca  dati  nazionale  dell'Anagrafe  zootecnica,  ai  sensi   della
decisione  comunitaria  2009/712/CE  e  nel  rispetto  dello   schema
previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7  luglio  2009,
          n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  14  luglio
          2009 n. 161 S.O. cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
                                                          «Allegato B 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE (rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (INSPIRE); 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione); 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE.». 
              - La direttiva 2008/73/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          14 agosto 2008, n. L 219. 
              - La direttiva 64/432/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          29 luglio 1964, n. L 121. 
              - La direttiva 77/504/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          12 agosto 1977, n. L 206. 
              - La direttiva 88/407/CEE e' pubblicata nella 22 luglio
          1988, n. L 194. 
              - La direttiva 88/661/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          31 dicembre 1988, n. 382. 
              - La direttiva 89/361/CEE  e'  pubblicata  nella  nella
          G.U.C.E. 6 giugno 1989, n. L 153. 
              - La direttiva 89/556/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          19 ottobre 1989, n. L 302. 
              - Le direttive  90/426/CEE,  90/427/CEE,  90/428/CEE  e
          90/429/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 18  agosto  1990,
          n. L 224. 
              - La direttiva 90/539/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          31 ottobre 1990, n. L 303. 
              - La direttiva 91/68/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          19 febbraio 1991, n. L 46. 
              - La direttiva 91/496/CEE e' pubblicato nella  G.U.C.E.
          24 settembre 1991, n. L 268. 
              - La direttiva 92/35/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          10 giugno 1992, n. L 157. 
              - La direttiva 92/65/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          14 settembre 1992, n. L 268. 
              - La direttiva 92/66/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5
          settembre 1992, n. L 260. 
              - La direttiva 92/119/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          15 marzo 1993, n. L 62. 
              - La direttiva 94/28/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
          luglio 1994, n. L 178. 
              - La direttiva 2000/75/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          22 dicembre 2000, n. L 327. 
              - La decisione 2000/258/CE pubblicata nella G.U.C.E. 30
          marzo 2000, n. L 79. 
              - La direttiva 2001/89/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          1° dicembre 2001, n. L 316. 
              - La direttiva 2002/60/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          20 luglio 2002, n. L 192. 
              - La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          14 gennaio 2006, n. L 10. 
              - La decisione 2009/712/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          19 settembre 2009, n. L 247. 
              - Il decreto legislativo 22 maggio  1999,  n.  196,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146,
          S.O. 
              - La direttiva 97/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 25
          aprile 1997, n. L 109. 
              - Il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  132,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163. 
              - La direttiva 2003/43/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          11 giugno 2003, n. L 143. 
              - Il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  193,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2005,  n.
          222. 
              - La direttiva 2003/50/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          8 luglio 2003, n. L 169. 
              - Il decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993,  n.  78,
          S.O. 
              - La direttiva 90/675/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          31 dicembre 1990, n. L 373. 
              - Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n.  633,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  1996,  n.
          296, S.O. 
              - La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          18 agosto 1990, n. L 224. 
              - La legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  degli  articoli  5,  9  e  11  del  decreto
          legislativo 22 maggio 1999, n.  196,  come  modificati  dal
          presente decreto, cosi' recitano: 
              «Art.  5.  -  1.  Gli  animali   d'allevamento   o   da
          produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di cui all'art.
          3, devono: 
                a) essere rimasti in una sola  azienda  negli  ultimi
          trenta giorni prima del carico o, se sono nati da  meno  di
          trenta giorni, nell'azienda d'origine sin dalla nascita; se
          gli animali transitano in un centro di raccolta, la  durata
          della loro permanenza al di fuori  dell'azienda  d'origine,
          per fini di raccolta,  non  puo'  essere  superiore  a  sei
          giorni. Il veterinario ufficiale deve accertarsi,  in  base
          all'identificazione ufficiale di cui all'art. 3,  comma  1,
          lettera c), e  ai  documenti  ufficiali,  che  gli  animali
          soddisfano  tali  condizioni  e   che   sono   di   origine
          comunitaria  o  sono  stati  importati  conformemente  alla
          legislazione comunitaria; 
                b) essere avviati, alla  destinazione  finale  quanto
          prima, se si tratta di animali importati da Paesi  terzi  e
          destinati  ad  un  altro  Stato  membro,  accompagnati  dal
          certificato rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma  1,  del
          decreto legislativo 3  marzo  1993,  n.  93,  e  successive
          modifiche; 
                c) se si tratta di animali importati da paesi  terzi,
          essere soggetti una volta  arrivati  a  destinazione,  alle
          disposizioni del presente decreto  e,  in  particolare,  ai
          requisiti di permanenza di  cui  alla  lettera  a),  e  non
          essere  immessi  in  un  allevamento  fino  a   quando   il
          veterinario ufficiale responsabile dell'azienda  non  abbia
          accertato che gli animali in questione non compromettano la
          qualifica  sanitaria  dell'azienda  della  quale  fa  parte
          l'allevamento. Quando un animale proveniente  da  un  Paese
          terzo  viene  introdotto  in  un'azienda,  nessun   animale
          dell'azienda  puo'  essere   ceduto   nei   trenta   giorni
          successivi  a  tale  introduzione,  a  meno  che  l'animale
          importato sia isolato dagli altri animali dell'azienda. 
              2. I bovini d'allevamento  o  da  produzione,  oltre  a
          soddisfare ai requisiti di cui al comma 1, devono: 
                a) provenire da un allevamento  bovino  ufficialmente
          indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di  animali  di
          eta' superiore a sei settimane, aver reagito  negativamente
          ad un'intradermotubercolinizzazione effettuata  nei  trenta
          giorni  precedenti  l'uscita  dall'allevamento   d'origine,
          conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto  32,
          lettera d) o in una struttura e alle condizioni predisposte
          conformemente alle procedure  stabilite  dalla  Commissione
          europea ai sensi degli  articoli  5  e  7  della  decisione
          99/468/CE  del  Consiglio.  L'intradermotubercolinizzazione
          non e' necessaria qualora gli  animali  provengano  da  uno
          Stato  membro  o  da  una  parte  di   uno   Stato   membro
          riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi oppure da
          uno Stato membro o da una parte di  uno  Stato  membro  che
          faccia parte di un sistema  di  sorveglianza  riconosciuto,
          approvato dalla Commissione europea; 
                b) nel caso di animali non castrati, provenire da  un
          allevamento bovino ufficialmente indenne da  brucellosi  e,
          se di  eta'  superiore  a  12  mesi,  presentare  un  tasso
          brucellare inferiore a trenta  unita'  internazionali  (UI)
          agglutinanti  per  millilitro  alla  sieroagglutinazione  o
          qualsiasi  prova  autorizzata  con  procedura  comunitaria,
          praticata   nei   trenta   giorni    precedenti    l'uscita
          dall'allevamento    di    origine,    conformemente    alle
          disposizioni    dell'allegato    C,    sezione    A.     La
          sieroagglutinazione,  o  qualsiasi  prova  autorizzata  con
          procedura comunitaria, non e'  necessaria  se  gli  animali
          provengono da uno Stato membro o  da  una  parte  di  Stato
          membro riconosciuti  ufficialmente  indenni  da  brucellosi
          oppure da uno Stato membro o da  una  parte  di  uno  Stato
          membro che faccia  parte  di  un  sistema  di  sorveglianza
          riconosciuto, approvato dalla Commissione europea; 
                c) provenire da un allevamento ufficialmente  indenne
          da leucosi bovina enzootica  e,  se  di  eta'  superiore  a
          dodici  mesi,  aver  reagito  negativamente  ad  una  prova
          individuale eseguita nei trenta giorni precedenti  l'uscita
          dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni
          dell'allegato D. Detta  prova  non  e'  necessaria  se  gli
          animali provengono da uno Stato membro o da  una  parte  di
          Stato  membro  riconosciuti  indenni  da   leucosi   bovina
          enzootica oppure da uno Stato membro o da una parte di  uno
          Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza
          riconosciuto, approvato dalla Commissione europea; 
                d) non entrare mai in contatto, dal  momento  in  cui
          lasciano   l'azienda   di   origine   sino   all'arrivo   a
          destinazione, con animali conformi solo  alle  prescrizioni
          di cui al comma 3. 
              3. I bovini da macello, oltre ad avere i  requisiti  di
          cui   all'art.   3,   devono   provenire   da   allevamenti
          ufficialmente indenni da tubercolosi,  indenni  da  leucosi
          bovina enzootica e, se si tratta di  bovini  non  castrati,
          provenire   da   allevamenti   ufficialmente   indenni   da
          brucellosi.». 
              «Art. 9  -  1.  I  centri  di  raccolta  devono  essere
          autorizzati dalla autorita' sanitaria della regione o della
          provincia  autonoma  competente   per   territorio   previo
          accertamento del possesso dei seguenti requisiti minimi: 
                a) essere sottoposti al controllo di  un  veterinario
          ufficiale che garantisca, in particolare, il rispetto delle
          prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere e) ed f); 
                b) essere situati in una zona non soggetta a  divieti
          o restrizioni per motivi sanitari; 
                c) essere provvisti: 
                  1)  di  un  ambiente  adibito  esclusivamente  alla
          costituzione dei gruppi di animali destinati agli scambi  o
          a ricevere animali da macello nel caso di cui  all'art.  7,
          comma 1, lettera b); 
                  2) di adeguati impianti che consentano di caricare,
          scaricare e di  ospitare  opportunamente  gli  animali,  di
          abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro  tutte  le
          cure eventualmente necessarie: tali impianti  devono  poter
          essere puliti e disinfettati facilmente; 
                  3) di adeguate infrastrutture di ispezione; 
                  4) di adeguate infrastrutture di isolamento; 
                  5)  di  adeguate  attrezzature  di  pulizia  e   di
          disinfezione dei locali e dei carri bestiame; 
                  6) di una zona adeguata di raccolta  del  foraggio,
          dello strame e del letame; 
                  7) di un adeguato sistema di raccolta  delle  acque
          di scolo; 
                  8) di un ufficio o di un locale per il  veterinario
          ufficiale. 
              2. I centri di raccolta di cui al comma 1, devono: 
                a)  essere  puliti  e  disinfettati  prima  di   ogni
          utilizzazione  secondo  le  disposizioni  del   veterinario
          ufficiale; 
                b) introdurre solo animali identificati e provenienti
          da  allevamenti  ufficialmente  indenni   da   tubercolosi,
          brucellosi e leucosi o animali da macello che soddisfino  i
          requisiti  stabiliti  nel  presente  decreto,  fatto  salvo
          quanto previsto all'art. 6. A tal  fine,  all'arrivo  degli
          animali  il  proprietario  o  il  responsabile  del  centro
          verifica o fa  verificare  il  marchio  di  identificazione
          degli animali nonche' i  documenti  sanitari  o  gli  altri
          documenti  di  accompagnamento  in  base  alle   specie   e
          categorie  ed  in  caso   di   irregolarita'   ne   informa
          immediatamente  il  veterinario  ufficiale  competente  sul
          centro; 
                c) essere sottoposti a regolari  ispezioni  da  parte
          del  servizio  veterinario  ufficiale  per  verificare   la
          sussistenza   delle   condizioni   che   hanno   consentito
          l'autorizzazione. La frequenza minima  di  tali  ispezioni,
          fissata nel provvedimento autorizzativo, deve essere almeno
          annuale. 
              3. Il proprietario o  il  responsabile  del  centro  di
          raccolta,  in  base  al  certificato  sanitario   o   altro
          documento di  accompagnamento  degli  animali  e  dei  loro
          marchi  d'identificazione,  deve  trascrivere  su  apposito
          registro,  o  registrare  su  supporto  informatico,   ogni
          informazione relativa a: 
                a) il nome del proprietario, l'origine,  la  data  di
          entrata e di uscita, il numero  e  l'identificazione  degli
          animali della specie bovina o il  numero  di  registrazione
          dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine  degli
          animali della specie suina che entrano nel centro e la loro
          destinazione prevista; 
                b) il numero di registrazione del trasportatore e  il
          numero di  immatricolazione  del  veicolo  che  consegna  e
          raccoglie gli animali dal centro. 
              4. L'autorita' sanitaria  competente  delle  regioni  e
          delle province autonome: 
                a) autorizza, sulla base  dei  requisiti  di  cui  al
          comma 1, i centri di raccolta, attribuendo  a  ciascuno  un
          numero di riconoscimento; l'autorizzazione, che puo' essere
          limitata ad una determinata specie di animali o ad  animali
          di  determinate  categorie  e  individua  le  modalita'  di
          separazione  tra  gli  animali  da  macello  e  quelli   da
          allevamento e produzione; 
                a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni
          nella Banca dati  nazionale  dell'Anagrafe  zootecnica,  ai
          sensi  della  decisione  comunitaria  2009/712/CE   e   nel
          rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1
          della medesima, al fine di rendere disponibili  agli  altri
          Stati membri ed al  pubblico  gli  elenchi  dei  centri  di
          raccolta   autorizzati   con   il   relativo   numero    di
          riconoscimento; 
                b) sospende l'autorizzazione di cui alla lettera  a),
          in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente
          decreto nonche' in caso di  violazione  delle  disposizioni
          previste     dalle     altre     normative     veterinarie;
          l'autorizzazione  e'  ripristinata  solo   quando   si   e'
          accertata  la  cessazione  delle   cause   che   ne   hanno
          determinato la sospensione; 
                c) revoca l'autorizzazione di cui alla lettera a), in
          caso di reiterate violazioni alle norme di cui al  presente
          decreto o ad altre normative veterinarie ovvero qualora  la
          violazione comporti rischi per la salute pubblica o per  la
          sanita' animale. 
              5.  I  servizi  veterinari  delle  regioni  e  province
          autonome comunicano al Ministero della sanita' i dati e  le
          informazioni relativi ai procedimenti  e  provvedimenti  di
          cui al comma 4, compresi i relativi aggiornamenti. 
              6. In base alle informazioni di  cui  al  comma  5,  il
          Ministero della sanita' predispone un elenco dei centri  di
          raccolta  autorizzati  e  lo  trasmette  alla   Commissione
          europea.». 
              «Art. 11 - 1. Il  Servizio  veterinario  della  Azienda
          sanitaria locale rilascia: 
                a) un numero di riconoscimento al commerciante; 
                b)  un  numero  di  registrazione  allo  stabilimento
          utilizzato dal commerciante di  cui  alla  lettera  a),  in
          relazione alla propria attivita' e al rispettivo numero  di
          riconoscimento; 
                c) al fine di rendere disponibili  agli  altri  Stati
          membri ed al pubblico gli elenchi di cui alle lettere a)  e
          b), le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  direttamente  o  per  il  tramite   dei   Servizi
          veterinari   delle   ASL    territorialmente    competenti,
          registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni
          nella Banca dati  nazionale  dell'Anagrafe  zootecnica,  ai
          sensi  della  decisione  comunitaria  2009/712/CE   e   nel
          rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1
          della medesima. 
              2. Il commerciante deve: 
                a) trattare solo animali identificati e,  se  bovini,
          provenienti  da  allevamenti   ufficialmente   indenni   da
          tubercolosi, brucellosi e leucosi; se animali  da  macello,
          solo  se  conformi  ai  requisiti  previsti  dal   presente
          decreto; 
                b) accertare sia la  corretta  identificazione  degli
          animali che la  presenza  della  prescritta  certificazione
          sanitaria  ad  essi  relativa;  il   servizio   veterinario
          dell'azienda  unita'  sanitaria   locale   competente   per
          territorio  puo'   autorizzare   transazioni   di   animali
          correttamente  identificati,  ma  che  non   soddisfino   i
          requisiti sanitari di cui alla  lettera  a),  purche'  tali
          animali siano avviati immediatamente e direttamente; in uno
          stabilimento  di  macellazione   situato   nel   territorio
          nazionale  per  esservi  macellati  il   piu'   rapidamente
          possibile; fin dal loro arrivo in detto  stabilimento  tali
          animali devono  essere  tenuti  separati  e  devono  essere
          macellati separatamente dagli altri animali; 
                c)  iscrivere  in  un   registro,   o   su   supporto
          informatico,   in   base   ai   certificati   sanitari   di
          accompagnamento degli animali oppure ai numeri o marchi  di
          identificazione degli  stessi,  conservandone  i  dati  per
          almeno tre anni: 
                  1) il nome del  proprietario,  l'origine,  la  data
          d'acquisto, le  categorie,  il  numero  nonche'  il  numero
          d'identificazione degli animali della specie bovina o,  per
          quelli della  specie  suina,  il  numero  di  registrazione
          dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine  degli
          animali acquistati; 
                  2) il numero di registrazione del  trasportatore  e
          il numero di immatricolazione o la targa  del  veicolo  che
          consegna e raccoglie gli animali; 
                  3) il  nome  e  l'indirizzo  dell'acquirente  e  la
          destinazione degli animali; 
                  4) le copie dei ruolini di marcia, ove previsti,  e
          il numero di serie dei certificati sanitari; 
                d) provvedere affinche', nel caso in cui gli  animali
          permangano presso propri impianti: 
                  1) sia impartita al personale  adibito  al  governo
          degli animali una formazione specifica  in  relazione  alle
          prescrizioni  fissate  dal  presente  decreto  nonche'  per
          quanto riguarda la cura e il benessere degli animali; 
                  2)  il  veterinario   ufficiale   possa   procedere
          all'esecuzione periodica di  qualsiasi  controllo  ritenuto
          necessario sugli animali e  intraprendere  ogni  iniziativa
          per prevenire la propagazione di malattie. 
              3. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art.  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
          320, l'impianto adibito  al  ricovero  degli  animali  deve
          essere: 
                a) soggetto al controllo del veterinario ufficiale; 
                b) situato in una  zona  non  soggetta  a  divieti  o
          restrizioni per motivi di polizia veterinaria; 
                c) provvisto di: 
                  1) strutture idonee e di capacita' sufficiente,  in
          particolare quelle di ispezione e di  isolamento  di  tutti
          gli animali nel caso  in  cui  si  manifesti  una  malattia
          contagiosa; 
                  2) strutture che consentano di caricare e scaricare
          e,  se  del  caso,  ospitare  opportunamente  gli  animali,
          abbeverarli, nutrirli e di somministrare loro tutte le cure
          eventualmente  necessarie;  tali  strutture  devono   poter
          essere pulite e disinfettate facilmente; 
                  3) una zona di raccolta dello strame e del letame; 
                  4) un sistema di raccolta delle acque di scolo; 
                d) pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione,
          secondo le istruzioni impartite del veterinario ufficiale. 
              4. L'autorizzazione di cui al comma 3: 
                a) e' sospesa  in  caso  di  mancato  rispetto  delle
          disposizioni  del  presente  decreto  nonche'  in  caso  di
          violazione  delle   disposizioni   previste   dalle   altre
          normative veterinarie; e' ripristinata solo  quando  si  e'
          accertata  la  cessazione  delle   cause   che   ne   hanno
          determinato la sospensione; 
                b) e' revocata in caso di reiterate  violazioni  alla
          normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti
          rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale. 
              5. Alla revoca dell'autorizzazione  adottata  ai  sensi
          del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di  cui
          al comma 1.».