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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2009, n. 218

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» (10G0064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2010
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Testo in vigore dal: 22-4-2010
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36,
comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette  di
reperimento e, tra esse, alla lettera ee-bis), il  «Parco  marino  di
Torre  del  Cerrano»,  e  l'articolo  19,  comma   5,   che   prevede
l'approvazione  con  decreto  del  Ministro   dell'ambiente   di   un
regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e  le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; 
  Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 344; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261,  recante  il  Regolamento  di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione
generale per la protezione della natura le  funzioni  in  materia  di
individuazione, conservazione e valorizzazione  delle  aree  naturali
protette, nonche' in materia di istruttorie relative  all'istituzione
delle riserve naturali dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e in particolare l'articolo 14, comma 1,  lett.  f),  che  abroga
l'articolo 2, comma 14, della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  e
l'articolo 4, comma 1, che istituisce la segreteria  tecnica  per  la
tutela del mare e la navigazione sostenibile,  la  quale  accorpa  la
Segreteria tecnica per le aree marine protette»; 
  Vista l'intesa stipulata il 14  luglio  2005  fra  il  Governo,  le
regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo  e  di  zone  di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  il
nuovo codice della nautica da diporto; 
  Visto l'articolo 77, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione  e
la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle  relative  misure  di  salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza Unificata; 
  Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e  di
regolamento  di  disciplina  dell'area  marina  protetta  «Torre  del
Cerrano», espresso dal  comune  di  Pineto  con  delibera  di  giunta
comunale n. 154 del 4 agosto 2006; 
  Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e  di
regolamento  di  disciplina  dell'area  marina  protetta  «Torre  del
Cerrano», espressa  dal  comune  di  Silvi  con  delibera  di  giunta
comunale n. 377 del 9 novembre 2006; 
  Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e  di
regolamento  di  disciplina  dell'area  marina  protetta  «Torre  del
Cerrano», espressa dalla provincia di Teramo con delibera  di  giunta
provinciale n. 467 del 25 luglio 2006; 
  Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e  di
regolamento  di  disciplina  dell'area  marina  protetta  «Torre  del
Cerrano», espressa dalla  regione  Abruzzo  con  delibera  di  giunta
regionale n. 1035 del 25 settembre 2006; 
  Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di  regolamento  di
disciplina espresso nella seduta del 24 gennaio 2008 dalla Conferenza
Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di istituzione dell'area marina protetta «Torre
del Cerrano»; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1020/2008 espresso  dalla
Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31  marzo
2008 ; 
  Vista la nota del 31 marzo 2009 prot.  UL/2009/7673  con  la  quale
viene  data  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   la
comunicazione prevista dall'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400; 
  Considerato necessario procedere all'approvazione  del  regolamento
di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area
marina protetta «Torre del Cerrano», ai sensi dell'articolo 19, comma
5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato l'allegato regolamento di disciplina  delle  attivita'
consentite nelle diverse zone dell'area marina  protetta  «Torre  del
Cerrano». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 28 luglio 2009 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture  ed  assetto
del territorio, registro n. 2, foglio n. 247 
              Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai
          sensi  dell'art.10,  comma  3,  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti 
          Note alle premesse 
              -  La  legge  31  dicembre  1982,   n.   979,   recante
          «Disposizioni per la difesa del mare» e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. 
              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante  «Istituzione
          del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno
          ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - Si riportano i testi dei commi 3 e 4,  dell'art.  17,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 36,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro  sulle
          aree protette»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O.: 
              «Art. 36 (Aree marine di reperimento). - 1. Sulla  base
          delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono
          essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre  che
          nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
          n. 979 , nelle seguenti aree: 
                a) Isola di Gallinara; 
                b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce
          dell'Ombrone - Talamone; 
                c) Secche di Torpaterno; 
                d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; 
                e) Costa degli Infreschi; 
                f) Costa di Maratea; 
                g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli); 
                h) Costa del Monte Conero; 
                i) Isola di Pantelleria; 
                l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; 
                m) Acicastello - Le Grotte; 
                n) Arcipelago  della  Maddalena  (isole  ed  isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena); 
                o) Capo Spartivento - Capo Teulada; 
                p) Capo Testa - Punta Falcone; 
                q) Santa Maria di Castellabate; 
                r) Monte di Scauri; 
                s) Monte a Capo  Gallo  -  Isola  di  Fuori  o  delle
          Femmine; 
                t) Parco marino del Piceno; 
                u) Isole di Ischia, Vivara  e  Procida,  area  marina
          protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; 
                v) Isola di Bergeggi; 
                z) Stagnone di Marsala; 
                aa) Capo Passero; 
                bb) Pantani di Vindicari; 
                cc) Isola di San Pietro; 
                dd) Isola dell'Asinara; 
                ee) Capo Carbonara; 
                ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; 
                ee-ter)  Alto  Tirreno-Mar  Ligure   «Santuario   dei
          cetacei»; 
                ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.». 
              - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 19,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro  sulle
          aree protette».  Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O.: 
              «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita   la
          Consulta per la difesa  del  mare  dagli  inquinamenti,  e'
          approvato un regolamento che  disciplina  i  divieti  e  le
          eventuali deroghe  in  funzione  del  grado  di  protezione
          necessario.». 
              - Il testo del comma 1, dell'art. 4,  del  citato,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' il seguente: 
              «Art. 4. (Segreteria tecnica per la tutela del  mare  e
          la navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata  in
          vigore del presente regolamento e' istituita la  Segreteria
          tecnica  per  la  tutela  del   mare   e   la   navigazione
          sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le  aree
          protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma  14,
          della legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  come  modificato
          dall'articolo 8, comma 11, della legge 23  marzo  2001,  n.
          93, e la Segreteria tecnica  per  la  sicurezza  ambientale
          della navigazione e del trasporto marittimi,  istituita  ai
          sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001,
          n. 93.». 
              - Si riporta il testo del comma 6, dell'art.  8,  della
          legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  «Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  legge
          Cost. 18 ottobre 2001, n.  3».  Pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132: 
              «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31  marzo
          1998, n. 112.». 
              - Il  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
          recante «Codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione
          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo  6  della
          legge 8 luglio 2003, n. 172.» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 aprile 1998, n. 92, S.O.: 
              «Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59 ,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti  e  le
          funzioni in materia di parchi naturali e  riserve  statali,
          marine e terrestri, attribuiti allo  Stato  dalla  legge  6
          dicembre 1991, n. 394 . 
              2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata.» 
              Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, della  legge
          6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro  sulle  aree
          protette.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre
          1991, n. 292, S.O. 
              «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita   la
          Consulta per la difesa  del  mare  dagli  inquinamenti,  e'
          approvato un regolamento che  disciplina  i  divieti  e  le
          eventuali deroghe  in  funzione  del  grado  di  protezione
          necessario.».