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LEGGE 8 ottobre 1997, n. 344

Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 14/10/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001)
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Testo in vigore dal:  14-10-1997

Art. 4

(Interventi per la conservazione della natura)
1. Sono istituiti a decorrere dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:
a) Cinque Terre;
b) Sila;
c) Asinara.
2. Nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, è istituito un parco nazionale; con la medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad aree contermini.
3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) costa teatina".
4. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee) è aggiunta la seguente:
"ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"".
5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dei parchi di cui ai commi 3 e 4.
6. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonché la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
7. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: ", Gennargentu e dell'isola dell'Asinara" sono sostituite dalle seguenti: "e del Gennargentu".
8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1 gennaio 1998.
9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall'anno 1999.
10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonché per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999.
12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi, la segreteria tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:
"1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata ''regno di Nettunò';
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara".
- Il testo dell'art. 34, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:
"2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnicoscientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9".
- Il testo dell'art. 3, comma 9, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il seguente: "9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991".