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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2009, n. 217

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria». (10G0063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2010
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-4-2010
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare ed in particolare l'articolo 31 con il quale  sono
state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, al
punto 3), le Secche della Meloria; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 19,
comma  5,  che  prevede  l'approvazione  con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente di  un  regolamento  delle  aree  marine  protette  che
disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado  di
protezione necessario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261,  recante  il  Regolamento  di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e,  in
particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d)  che  attribuisce
alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in
materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle  aree
naturali  protette,  nonche'  in  materia  di  istruttorie   relative
all'istituzione delle riserve naturali dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f),  che  abroga
l'articolo 2, comma 14, della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  e
l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria  Tecnica  per  la
tutela del mare e la navigazione sostenibile,  la  quale  accorpa  la
Segreteria tecnica per le aree marine protette; 
  Visto l'articolo 77, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione  e
la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle  relative  misure  di  salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza Unificata; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  il
nuovo codice della nautica da diporto; 
  Vista l'intesa stipulata il 14  luglio  2005  fra  il  Governo,  le
regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo  e  di  zone  di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; 
  Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e  di
regolamento di disciplina dell'area  marina  protetta  «Secche  della
Meloria», espresso dal Comune di Livorno con nota prot. n. 75821  del
3 ottobre 2006; 
  Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e  di
regolamento di disciplina dell'area  marina  protetta  «Secche  della
Meloria» espresso dalla Provincia di Livorno con nota prot. n.  14021
del 14 marzo 2007; 
  Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e  di
regolamento di disciplina dell'area  marina  protetta  «Secche  della
Meloria» espresso  dalla  Regione  Toscana  con  delibera  di  Giunta
Regionale n. 696 del 9 ottobre 2006; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  di  istituzione  dell'area  marina  protetta
«Secche della Meloria»; 
  Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di  regolamento  di
disciplina espresso nella seduta del 24 gennaio 2008 dalla Conferenza
Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 853/2008  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10  marzo
2008; 
  Vista la nota del 6 giugno 2008, prot. UL/2008/5116, con  la  quale
viene  data  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   la
comunicazione prevista dall'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400; 
  Considerato necessario procedere all'approvazione  del  Regolamento
di  disciplina  e  delle  attivita'  consentite  nelle  diverse  zone
dell'area  marina  protetta  «Secche   della   Meloria»,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato l'allegato regolamento di disciplina  delle  attivita'
consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della
Meloria». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 28 luglio 2009 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 2, foglio n. 246 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  31  della  legge  31
          dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la  difesa
          del mare» pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  18  gennaio
          1983, n. 16, S.O.: 
              «Art.  31.  Nella  prima  applicazione  della  presente
          legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26,
          ha luogo con riferimento alle seguenti aree: 
                1) Golfo di Portofino; 
                2) Cinque Terre; 
                3) Secche della Meloria; 
                4) Arcipelago Toscano; 
                5) Isole Pontine; 
                6) Isola di Ustica; 
                7) Isole Eolie; 
                8) Isole Egadi; 
                9) Isole Ciclopi; 
                10) Porto Cesareo; 
                11) Torre Guaceto; 
                12) Isole Tremiti; 
                13) Golfo di Trieste; 
                14) Tavolara, Punta Coda Cavallo; 
                15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu; 
                16) Capo Caccia, Isola Piana; 
                17) Isole Pelagie; 
                18) Punta Campanella; 
                19) Capo Rizzuto; 
                20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.». 
              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante  «Istituzione
          del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno
          ambientale»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - Si riportano i testi dei commi 3  e  4  dell'art.  17
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  19,  comma  5,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro  sulle
          aree  protette»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O.: 
              «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita   la
          Consulta per la difesa  del  mare  dagli  inquinamenti,  e'
          approvato un regolamento che  disciplina  i  divieti  e  le
          eventuali deroghe  in  funzione  del  grado  di  protezione
          necessario.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 90: 
              «Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
          navigazione sostenibile). - 1. Dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento e' istituita la  Segreteria
          tecnica  per  la  tutela  del   mare   e   la   navigazione
          sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le  aree
          protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma  14,
          della legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  come  modificato
          dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93,  e
          la Segreteria tecnica per  la  sicurezza  ambientale  della
          navigazione e del trasporto marittimi, istituita  ai  sensi
          dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.». 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  77  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112,   recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: 
              «2. L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata.». 
              - Il  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
          recante «Codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione
          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
          8  luglio  2003,  n.  172»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  8  della
          legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  «Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica  alla legge
          costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3»  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132. 
              «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.». 
              - L'art. 77 del citato  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112, e' il seguente: 
              «Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
          1997, n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti  e  le
          funzioni in materia di parchi naturali e  riserve  statali,
          marine e terrestri, attribuiti allo  Stato  dalla  legge  6
          dicembre 1991, n. 394. 
              2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata.».