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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44

Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. (10G0068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2010
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  30-3-2010

Art. 17

Norme integrative e di coordinamento
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 la parola: «radiotelevisivo» è sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; dopo le parole: «dell'informazione» sono aggiunte le seguenti: «, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale»; la parola comunitario è sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti). - 1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale.
2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.»;
c) la rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: «Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza»;
d) all' articolo 5, comma 1, la parola: «radiotelevisivo» è sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera a), le parole: «mercato radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera b) le parole: «fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale»; e le parole: «l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dianzi menzionate»; le parole: «in applicazione della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001» sono soppresse; le parole: «l'autorizzazione all'attività di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione all'attività di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale» e, in fine, le parole: «o di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta»; alla lettera d) le parole: «per la fornitura di contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente»; la parola: «radiofonici» è sostituita dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; e, in fine, le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera e), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a società collegate e controllate;»; alla lettera e), numero 2), le parole: «soggetti autorizzati a fornire contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a richiesta»; le parole: «e fornitori indipendenti di contenuti e servizi,» sono sostituite dalle seguenti: «ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti,»; alla lettera e), numero 3), le parole: «dai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta»; alla lettera f) le parole: «i fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta»; e le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di programmi»; alla lettera g) le parole: «operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»; il numero 1) della lettera g) è sostituito dal seguente: «1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione»; il numero 2) della lettera g) è sostituito dal seguente « 2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria. »; alla lettera g), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri»; alla lettera h) le parole: «del fornitore di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle emittenti, anche radiofoniche digitali,»; alla lettera i) le parole: «per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale»; al numero 1) della lettera i) dopo le parole: «radiotelevisive locali» è aggiunta la seguente: «analogiche»;
e) l'articolo 6 è soppresso;
f) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: «Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
g) all'articolo 7, comma 1, le parole: «radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico»; al comma 2, lettera a), dopo la parola: «opinioni» le parole «, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari» sono soppresse; al comma 3 le parole: «radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale,»; al comma 5 le parole: «nella Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea»;
h) all'articolo 8, comma 2, le parole: «di radiodiffusione televisiva» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi»; le parole: « titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione» sono sostituite dalle seguenti: «abilitati a diffondere i propri contenuti»;
i) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Ministero dello sviluppo economico»;
l) all'articolo 9, comma 2, le parole: «Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; al comma 3, le parole: «nel settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»;
m) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
n) all'articolo 10, comma 1, le parole: «anche radiotelevisive» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici»; al comma 2 le parole: «in materia di radiotelevisione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
o) all'articolo 11, comma 1, le parole: «materia radiotelevisiva» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
p) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «per fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera d) la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «autorizzazione»;
q) all'articolo 15, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;
r) la rubrica del Capo II, del Titolo III, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri»; la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri»;
s) all'articolo 16, comma 1, la parola «televisivi» è sostituita da quella «audiovisivi». Il comma 3 è soppresso;
t) all'articolo 17, comma 1, la parola: «contenuti» è sostituita dalle seguenti: «programmi audiovisivi». Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata.»;
u) nella rubrica dell' articolo 18 le parole: «fornitore di contenuti televisivi» sono sostituite dalla seguente: «emittente»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi»; al comma 2 le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 5 le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente»;
v) nella rubrica dell'articolo 19 le parole: «fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi»;
z) la rubrica del Capo III, del Titolo III, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo». La rubrica dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite»;
aa) l'articolo 20, comma 1, è sostituito dal seguente: «1.
L'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dalla Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.»;
bb) la rubrica dell' articolo 21 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo»;
cc) all'articolo 21, comma 1, le parole: «diffusione di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici»; dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010»;
dd) all'articolo 22, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono»;
ee) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente Titolo:
«Titolo III (Attività). - Capo III-bis (Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta). - Art. 22-bis (Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento.
2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività.»;
ff) all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, dopo la parola «emittenti» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 3 le parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 4 dopo la parola: «emittenti» è inserita la seguente: «analogiche» e le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»;
gg) all'articolo 25, comma 1, le parole: «le licenze e» sono soppresse;
hh) all'articolo 26, ai commi 1 e 2, dopo la parola: «radiotelevisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 1 le parole: «alla fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»;
ii) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «emittenti televisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 5, dopo le parole «radiodiffusione sonora e televisiva» è aggiunta la seguente «analogica»; dopo le parole: «emittenti televisive» è aggiunta la seguente «analogiche»; e in fine, dopo la parola «emittenti» sono aggiunte le seguenti « radiofoniche analogiche»; al comma 6 dopo le parole «emittenti» sono aggiunte le seguenti «analogiche».
ll) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «ciascuna emittente» è inserita la parola «analogica»;
mm) all'articolo 29, comma 1, dopo la parola «radiotelevisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 2, dopo la parola: «locali» è aggiunta la seguente: «analogiche»; e, in fine, dopo la parola: «emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 3 dopo la parola «radiofoniche» è aggiunta la seguente: «analogiche»; e dopo la parola «televisive» è aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 6, dopo la parola: «emittenti» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 7, dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 8, dopo le parole: « interconnesse tra emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 8, dopo le parole: «limiti previsti per le emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»;
nn) la rubrica dell'articolo 30 è sostituita dalla seguente: «Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi»; al primo periodo ed al terzo periodo del comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «emittenti televisive» è aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 2, le parole: «lettera q)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera aa)»;
oo) la rubrica del Capo V del Titolo III è sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»;
pp) dopo l'articolo 32-quater è inserito il seguente:
«Art. 32-quinquies (Telegiornali e giornali radio. Rettifica). - 1.
Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.»;
qq) all'articolo 33, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche,»; in fine, sono aggiunte le parole: «Analoga richiesta potrà essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.»;
rr) all'articolo 35, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis»; al comma 3 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»; al comma 4 le parole: «dell'emittente sanzionata» sono sostituite dalle seguenti: « del soggetto sanzionato»; al comma 4-bis le parole: «del comma 6-bis dell'articolo 34» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis»;
ss) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Valori dello sport). - 1. Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la gioventù e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»;
tt) all'articolo 43, comma 10, le parole: «lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera s)»;
uu) all'articolo 45, comma 2, lettera q), le parole: «dell'articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32, comma 3»;
vv) all'articolo 51, comma 1, lettera c), le parole: «sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40» sono sostituite dalle seguenti: «sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis»; alla lettera h) le parole: «all'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 32-bis»; alla lettera i) le parole: «4, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «32, comma 2»; al comma 4 e al comma 9 le parole: «o del fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti «, anche analogica, o dell'emittente radiofonica»;
zz) all'articolo 53, comma 1, le parole: «per la diffusione circolare dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici».
Note all'art. 17:
- Il testo degli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 43, 45, 51 e 53 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificati dal presente decreto, così recitano:
«Art. 3 (Principi fondamentali). - 1. Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.».
«Art. 5 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza). - 1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per le attività dianzi menzionate; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento l'autorizzazione all'attività di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta.
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonché previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in ambito locale o emittente radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni emittente, anche radiofonica digitale, in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a richiesta appartenenti a società controllanti, controllate o collegate ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) obbligo per le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria;
2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri;
h) diritto delle emittenti, anche radiofoniche digitali, ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
i) obbligo, per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all'art. 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali analogiche e l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall'art. 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.».
«Art. 7 (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). - 1.
L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.».
«Art. 8 (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale). - 1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in tale ambito.».
«Art. 9 (Ministero dello sviluppo economico). - 1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'art. 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro dello sviluppo economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
3. Presso il Ministero operano, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.».
«Art. 10 (Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici;
2. L'Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla legge 31 luglio 1997, n. 249.».
«Art. 11 (Altre competenze). - 1. Restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».
«Art. 12 (Competenze delle regioni). - 1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per emittente, anche radiofonica digitale, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla autorizzazione rilasciata.».
«Art. 15 (Attività di operatore di rete). - 1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva è conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora è conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed è rinnovabile per uguali periodi. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.
7. L'attività di operatore di rete via cavo o via satellite è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».
«Art. 16 (Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri). - 1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'art. 18.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. (soppresso)».
«Art. 17 (Contributi). - 1. L'Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'art. 5 della deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettrica impiegata.
«Art. 18 (Autorizzazione emittente su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale). - 1.
L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, è rilasciata dai competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di cui all'art. 12.
2. Ai fini della definizione dell'ambito regionale o provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera z).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'art. 12, comma 1, lettera d).
4. Qualora l'operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per emittente in ambito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS.».
«Art. 19 (Autorizzazione emittente radiofonica digitale su frequenze terrestri). - 1. La disciplina dell'autorizzazione per la prestazioni di servizi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale è contenuta nel regolamento di cui all'art. 15, comma 3.».
«Art. 20 (Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite). - 1.
L'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dalla Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.».
«Art. 21 (Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo). - 1.
L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.
1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010.
«Art. 22 (Trasmissioni simultanee). - 1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.».
«Art. 23 (Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica). - 1. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'art. 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, è prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti analogiche nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 1998, n. 78, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.
3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera z), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29.
4. Alle emittenti analogiche che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera z), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto è consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.».
«Art. 25 (Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale). - 1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, i limiti previsti dall'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.».
«Art. 26 (Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche). - 1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive analogiche locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione.
Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione per emittente, anche radiofonica digitale, in ambito locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive analogiche locali è consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.
4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.».
«Art. 27 (Trasferimenti di impianti e rami d'azienda).
- 1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive analogiche private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti televisive analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.».
«Art. 28 (Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi).
- 1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente analogica legittimamente operante.
Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell'art. 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale.
L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero.
7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.».
«Art. 29 (Diffusioni interconnesse). - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive analogiche private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali analogiche costituiti secondo le forme previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti analogiche concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese.
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche analogiche e di dodici ore per le emittenti televisive analogiche. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. È fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti analogiche, televisive o radiofoniche, che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.
7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali analogiche, televisive o radiofoniche, o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario semprechè le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.».
«Art. 30 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f).
2. L'esercizio di emittenti televisive analogiche i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute è consentito, previa autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive analogiche che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera aa), numero 3).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n. 77, S.O.
«Art. 33 (Comunicati di organi pubblici). - 1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche, o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. Analoga richiesta potrà essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.».
«Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 34, nonché dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell'art. 35-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».
«Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni). - 1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.
5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinchè esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.
6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione.
In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'art. 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.».
«Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo). - 1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 38;
p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 32, comma 3;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.».
«Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorità). - 1.
L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis al D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorità;
d) dall'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'art. 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'art. 44 e dai regolamenti dell'Autorità;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'art. 32-bis;
i) in materia dei divieti di cui all'art. 32, comma 2;
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'art. 5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all'art. 29;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;
o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41.
2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media.
2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3.
4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente o, anche analogica, o dell'emittente radiofonica, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'art. 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'art. 35.
7. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'art. 43, nonché quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48.
9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti dell'emittente o, anche analoga, o dell'emittente radiofonica la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
«Art. 53 (Principio di specialità). - 1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui all'art. 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.».