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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2009, n. 199

Regolamento recante recepimento delle direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE, riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari. (09G0198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2010
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-1-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO,

DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la direttiva 2008/60/CE della Commissione del 17 giugno 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;
Vista la direttiva 2008/84/CE della Commissione del 27 agosto 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Vista la direttiva 2008/128/CE della Commissione del 22 dicembre 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare;
Vista la direttiva 2009/10/CE della Commissione del 13 febbraio 2009 recante modifica della direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, recante recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1999, recante recepimento della direttiva n. 98/66/CE della Commissione del 4 settembre 1998 che modifica la direttiva n. 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1999;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1999, recante recepimento della direttiva 98/86/CE della Commissione dell'11 novembre 1998 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti,
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, recante recepimento della direttiva 99/75/CE della Commissione del 22 luglio 1999 che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2001, recante recepimento della direttiva 2000/63/CE della Commissione del 5 ottobre 2000 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001, recante recepimento delle direttive della Commissione 2000/51/CE del 26 luglio 2000 e 2001/52/CE del 3 luglio 2001 che modificano la direttiva n. 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2002;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2002, recante recepimento della direttiva 2001/50/CE della Commissione del 3 luglio 2001 che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2002, recante recepimento della direttiva 2001/30/CE della Commissione del 2 maggio 2001 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2002;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, recante recepimento della direttiva 2002/82/CE del 15 ottobre 2002 della Commissione recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2003;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2004, recante recepimento della direttiva 2003/95/CE della Commissione del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2005;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante recepimento della direttiva 2004/47/CE del 16 aprile 2004 della Commissione, recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il beta-carotene [E 160 a (ii) ], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2005;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante recepimento della direttiva 2004/46/CE della Commissione del 16 aprile 2004 che modifica la direttiva 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006, recante recepimento della direttiva 2004/45/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica alla direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2007, recante recepimento della direttiva 2006/33/CE della Commissione del 20 marzo 2006, che modifica la direttiva 95/45/CE, per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2007;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2008, recante aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina igienica degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento delle direttive nn. 2006/128/CE e 2006/129/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile 2008;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un unico testo relativamente ai requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 15 luglio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 26 ottobre 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di purezza specifici dei coloranti
1. L'allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 è sostituito dall'allegato I al presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- La direttiva 2008/60/CE della Commissione del 17 giugno 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 158 del 18 giugno 2008.
- La direttiva 2008/84/CE della Commissione del 27 agosto 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 253 del 20 settembre 2008.
- La direttiva 2008/128/CE della Commissione del 22 dicembre 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 6 del 10 gennaio 2009.
- La direttiva 2009/10/CE della Commissione del 13 febbraio 2009 recante modifica della direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 44 del 14 febbraio 2009.
- Il testo dell'art.5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione delle vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente:
«Art.5 - È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) - f) (Omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».
- Il testo dell'art. 22 della citata legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente:
«Art. 22 - Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentati, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».
- Il testo dell'art.11 della legge 4 febbraio 2005 n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - 1. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'art. 17, commì 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socioeconomiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi.
Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Il testo del comma 3 dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».