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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2009, n. 199

Regolamento recante recepimento delle direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE, riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari. (09G0198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2010
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vigente al 07/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-1-2010
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO, 
               DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la direttiva 2008/60/CE della Commissione del 17 giugno  2008
che stabilisce i requisiti di purezza specifici per  gli  edulcoranti
per uso alimentare; 
  Vista la direttiva 2008/84/CE della Commissione del 27 agosto  2008
che stabilisce i requisiti di  purezza  specifici  per  gli  additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti; 
  Vista la direttiva 2008/128/CE della Commissione  del  22  dicembre
2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le  sostanze
coloranti per uso alimentare; 
  Vista la direttiva 2009/10/CE della  Commissione  del  13  febbraio
2009 recante modifica della direttiva  2008/84/CE  che  stabilisce  i
requisiti di purezza specifici per gli  additivi  alimentari  diversi
dai coloranti e dagli edulcoranti; 
  Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30  aprile  1962,
n. 283; 
  Visto l'articolo 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente
la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione
e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione  delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.  94/36/CE,  n.  95/2/CE  e  n.
95/31/CE; 
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre  1996,  n.  684,  recante
recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26  luglio
1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei  coloranti  che
possono essere aggiunti agli alimenti; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  1997,  n.  356,  recante
recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre
1996 riguardante i requisiti  di  purezza  specifici  degli  additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti; 
  Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1999, recante  recepimento
della direttiva n. 98/66/CE della Commissione del  4  settembre  1998
che modifica la direttiva n. 95/31/CE che stabilisce i  requisiti  di
purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1999,  recante  recepimento
della direttiva 98/86/CE della Commissione dell'11 novembre 1998  che
modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di  purezza
specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, 
  pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261
del 6 novembre 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, recante recepimento
della direttiva 99/75/CE della Commissione del  22  luglio  1999  che
modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di  purezza
specifici per le sostanze coloranti per  uso  alimentare,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; 
  Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2001, recante recepimento
della direttiva 2000/63/CE della Commissione del 5 ottobre  2000  che
modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di  purezza
specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti  e  dagli
edulcoranti,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001; 
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001, recante recepimento
delle direttive della Commissione 2000/51/CE del  26  luglio  2000  e
2001/52/CE del 3 luglio 2001 che modificano la direttiva n.  95/31/CE
che stabilisce i requisiti di purezza specifici per  gli  edulcoranti
per uso alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53  del  4
marzo 2002; 
  Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2002, recante  recepimento
della direttiva 2001/50/CE della Commissione del 3  luglio  2001  che
modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di  purezza
specifici per le sostanze coloranti  per  uso  alimentare  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002; 
  Visto il decreto ministeriale 6 maggio  2002,  recante  recepimento
della direttiva 2001/30/CE della Commissione del 2  maggio  2001  che
modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di  purezza
specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  147
del 25 giugno 2002; 
  Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003,  recante  recepimento
della direttiva 2002/82/CE del  15  ottobre  2002  della  Commissione
recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i  requisiti
di  purezza  specifici  per  gli  additivi  alimentari  diversi   dai
coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
220 del 22 settembre 2003; 
  Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2004, recante recepimento
della direttiva 2003/95/CE della Commissione  del  27  ottobre  2003,
recante modifica della direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti
di  purezza  specifici  per  gli  additivi  alimentari  diversi   dai
coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
23 del 29 gennaio 2005; 
  Visto il decreto ministeriale 8 luglio  2005,  recante  recepimento
della direttiva 2004/47/CE del  16  aprile  2004  della  Commissione,
recante modifica della  direttiva  95/45/CE  per  quanto  riguarda  i
caroteni misti [E 160 a (i)] e il beta-carotene  [E  160  a  (ii)  ],
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2005; 
  Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante  recepimento
della direttiva 2004/46/CE della Commissione del 16 aprile  2004  che
modifica la direttiva 95/31/CE per quanto concerne il  sucralosio  (E
955) e il sale di  aspartame-acesulfame  (E  962),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005; 
  Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006, recante recepimento
della direttiva 2004/45/CE della  Commissione  del  16  aprile  2004,
recante modifica alla direttiva 96/77/CE, che stabilisce i  requisiti
di  purezza  specifici  per  gli  additivi  alimentari  diversi   dai
coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
101 del 3 maggio 2006; 
  Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2007,  recante  recepimento
della direttiva 2006/33/CE della Commissione del 20 marzo  2006,  che
modifica  la  direttiva  95/45/CE,  per  quanto  concerne  il  giallo
tramonto FCF (E 110) e il biossido di  titanio  (E  171),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2007; 
  Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2008,  recante  aggiornamento
del decreto 27 febbraio  1996,  n.  209,  concernente  la  disciplina
igienica degli additivi alimentari consentiti  nella  preparazione  e
per la conservazione delle  sostanze  alimentari.  Recepimento  delle
direttive nn. 2006/128/CE e 2006/129/CE,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 23 aprile 2008; 
  Ritenuto di procedere  per  ragioni  di  semplificazione  normativa
all'elaborazione di un unico  testo  relativamente  ai  requisiti  di
purezza specifici degli additivi alimentari; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nella
seduta del 15 luglio 2009; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 26 ottobre 2009; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Requisiti di purezza specifici dei coloranti 
 
  1. L'allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.  209
e' sostituito dall'allegato I al presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - La direttiva  2008/60/CE  della  Commissione  del  17
          giugno 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici
          per gli edulcoranti per uso alimentare e' stata  pubblicata
          nella GUUE serie L n. 158 del 18 giugno 2008. 
              - La direttiva  2008/84/CE  della  Commissione  del  27
          agosto 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici
          per gli additivi alimentari diversi dai coloranti  e  dagli
          edulcoranti e' stata pubblicata nella GUUE serie L  n.  253
          del 20 settembre 2008. 
              - La direttiva 2008/128/CE  della  Commissione  del  22
          dicembre  2008  che  stabilisce  i  requisiti  di   purezza
          specifici per le sostanze coloranti per uso  alimentare  e'
          stata pubblicata nella GUUE serie L n.  6  del  10  gennaio
          2009. 
              - La direttiva  2009/10/CE  della  Commissione  del  13
          febbraio 2009 recante modifica della  direttiva  2008/84/CE
          che stabilisce i requisiti di  purezza  specifici  per  gli
          additivi  alimentari  diversi   dai   coloranti   e   dagli
          edulcoranti e' stata pubblicata nella GUUE serie  L  n.  44
          del 14 febbraio 2009. 
              - Il testo  dell'art.5,  lettera  g),  della  legge  30
          aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica  della  produzione
          delle vendita delle sostanze alimentari e  delle  bevande),
          e' il seguente: 
              «Art.5 - E' vietato  impiegare  nella  preparazione  di
          alimenti  o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere   o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
          distribuire per il consumo, sostanze alimentari: 
              a) - f) (Omissis); 
              g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura
          non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita'  o,
          nel caso che siano autorizzati,  senza  l'osservanza  delle
          norme  prescritte  per  il  loro  impiego.  I  decreti   di
          autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali». 
              - Il testo dell'art. 22 della citata  legge  30  aprile
          1962, n. 283, e' il seguente: 
              «Art. 22 - Il Ministro per la sanita', entro  sei  mesi
          dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito   il
          Consiglio  superiore  di  sanita',  pubblichera'  con   suo
          decreto, l'elenco degli additivi chimici  consentiti  nella
          preparazione  e  per  la   conservazione   delle   sostanze
          alimentati, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro  caratteristiche  chimico-fisiche,  i   requisiti   di
          purezza, i metodi di dosaggio negli  alimenti,  i  casi  di
          impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. 
              Entro un anno il Ministro per la  sanita'  pubblichera'
          l'elenco dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle  sostanze
          alimentari. 
              Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a  provvedere
          con   successivi    decreti    ai    periodici    necessari
          aggiornamenti». 
              - Il testo dell'art.11 della legge 4 febbraio  2005  n.
          11 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione degli obblighi comunitari) e' il seguente: 
              «Art. 11   (Attuazione   in   via    regolamentare    e
          amministrativa). - 1. Nelle materie di  cui  all'art.  117,
          secondo comma, della Costituzione,  gia'  disciplinate  con
          legge, ma non coperte da  riserva  assoluta  di  legge,  le
          direttive possono essere attuate  mediante  regolamento  se
          cosi' dispone la legge  comunitaria.  Il  Governo  presenta
          alle Camere, in allegato al disegno di  legge  comunitaria,
          un elenco delle  direttive  per  l'attuazione  delle  quali
          chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera
          d). 
              2. I regolamenti di cui al comma  1  sono  adottati  ai
          sensi dell'art. 17, commi' 1 e 2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
          politiche  comunitarie  e  del  Ministro   con   competenza
          istituzionale prevalente per la materia,  di  concerto  con
          gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento
          e' acquisito il parere del Consiglio  di  Stato,  che  deve
          esprimersi entro  quarantacinque  giorni  dalla  richiesta.
          Sugli schemi di regolamento e' altresi' acquisito, se cosi'
          dispone la legge  comunitaria,  il  parere  dei  competenti
          organi parlamentari, ai quali  gli  schemi  di  regolamento
          sono trasmessi con apposite relazioni cui  e'  allegato  il
          parere del Consiglio di Stato  e  che  si  esprimono  entro
          quaranta  giorni  dall'assegnazione.  Decorsi  i   predetti
          termini, i regolamenti sono emanati anche  in  mancanza  di
          detti pareri. 
              3. I regolamenti di cui al comma 1 si  conformano  alle
          seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e  delle
          disposizioni contenuti nelle direttive da attuare: 
                a)  individuazione  della  responsabilita'  e   delle
          funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto  del
          principio di sussidiarieta'; 
                b) esercizio dei controlli da parte  degli  organismi
          gia'  operanti  nel  settore  e   secondo   modalita'   che
          assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita'; 
                c) esercizio delle opzioni previste  dalle  direttive
          in conformita' alle peculiarita' socioeconomiche  nazionali
          e locali e alla normativa di settore; 
                d) fissazione di termini e  procedure,  nel  rispetto
          dei principi di cui all'art. 20, comma 5,  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 
              4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto  anche
          delle eventuali modificazioni della disciplina  comunitaria
          intervenute sino al momento della loro adozione. 
              5. Nelle materie di cui all'art.  117,  secondo  comma,
          della Costituzione,  non  disciplinate  dalla  legge  o  da
          regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,  commi  1  e  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, e  non  coperte  da  riserva  di  legge,  le
          direttive   possono   essere   attuate   con    regolamento
          ministeriale o interministeriale, ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  o  con  atto
          amministrativo  generale  da   parte   del   Ministro   con
          competenza prevalente per la materia, di concerto  con  gli
          altri Ministri interessati. Con le medesime modalita'  sono
          attuate  le  successive  modifiche  e  integrazioni   delle
          direttive. 
              6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte
          in ordine alle modalita' della loro  attuazione,  la  legge
          comunitaria o altra legge dello Stato detta  i  principi  e
          criteri direttivi. 
              Con  legge  sono  dettate,  inoltre,  le   disposizioni
          necessarie per introdurre sanzioni penali o  amministrative
          o  individuare  le  autorita'  pubbliche  cui  affidare  le
          funzioni  amministrative  inerenti  all'applicazione  della
          nuova disciplina. 
              7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi
          dell'articolo 9, comma  1,  lettera  c),  ove  l'attuazione
          delle direttive comporti: 
                a)  l'istituzione  di  nuovi   organi   o   strutture
          amministrative; 
                b) la previsione di nuove spese o minori entrate. 
              8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma, della Costituzione, gli atti  normativi  di  cui  al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale  caso,  gli  atti  normativi   statali   adottati   si
          applicano, per le regioni  e  le  province  autonome  nelle
          quali non sia ancora in  vigore  la  propria  normativa  di
          attuazione,  a  decorrere  dalla   scadenza   del   termine
          stabilito  per  l'attuazione  della  rispettiva   normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione  e  provincia   autonoma   e   recano   l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute. I predetti atti  normativi  sono  sottoposti  al
          preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.».  
              - Il testo del  comma  3  dell'art.17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».