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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 177

Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2012)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-12-2009
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile, ed  in  particolare,  l'articolo  24  che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi  per  il
riordino, tra l'altro, del Centro nazionale per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione (CNIPA); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera mm), della  legge  23  ottobre
1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
impiego, di  previdenza  e  di  finanza  territoriale,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
aprile  1994,  n.  609,  recante  regolamento   recante   norme   per
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione  dei  dati  personali  ed,  in  particolare,
l'articolo 176; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante  disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i  beni  e  le  attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche,  per  la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse  di  concessione,  nonche'  altre
misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  marzo
2005, n. 43, che ha inserito il Centro  nazionale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui  all'articolo  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il Codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 188, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, recante disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); 
  Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2008),  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, commi da 20 a 22, del decreto-legge 1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, recante provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
giugno 2007, n. 110, recante il nuovo  regolamento  per  la  gestione
delle spese del Centro nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni  e  del  Ministro
per l'attuazione del programma di Governo; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto provvede al riordino  della  disciplina  del
Centro nazionale per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione
(CNIPA), ai sensi dell'articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 76, 87, 92,  95  e
          117 della Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 87. Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              «Art. 92. Il Governo della Repubblica e'  composto  del
          Presidente del Consiglio e dei Ministri, che  costituiscono
          insieme il Consiglio dei ministri. 
              Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  e,  su  proposta  di  questo,   i
          Ministri.». 
              «Art. 95. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          dirige  la  politica  generale  del   Governo   e   ne   e'
          responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo  politico  ed
          amministrativo, promovendo e  coordinando  l'attivita'  dei
          Ministri. 
              I Ministri sono responsabili collegialmente degli  atti
          del Consiglio dei ministri, e  individualmente  degli  atti
          dei loro dicasteri. 
              La legge provvede all'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio  e  determina  il  numero,  le   attribuzioni   e
          l'organizzazione dei Ministeri.». 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita' nonche' in materia di  processo  civile»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009  n.  140
          supplemento ordinario. 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214 supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  recante  «Delega
          al Governo per la razionalizzazione e  la  revisione  delle
          discipline in materia di sanita', di pubblico  impiego,  di
          previdenza  e  di  finanza  territoriale»,   e   successive
          modificazioni: 
                2. Pubblico impiego. 
              1. Il Governo delle Repubblica e'  delegato  a  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge uno o piu' decreti legislativi,  diretti  al
          contenimento, alla razionalizzazione e al  controllo  della
          spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
          dell'efficacia e  della  produttivita',  nonche'  alla  sua
          riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a: 
                a) - ll) (Omissis); 
                mm)  al  fine  del  completamento  del  processo   di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della
          piu'  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere  alla
          revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un
          apposito  organismo   funzioni   di   coordinamento   delle
          iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in
          materia  di  automazione,  anche  al  fine   di   garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.». 
              - Il decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
          recante  «Norme   in   materia   di   sistemi   informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'articolo 2, comma  1,  lettera  mm),  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421»  e  successive  modificazioni,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  1993,  n.
          42. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          14 aprile 1994, n. 609, recante «Regolamento recante  norme
          per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per
          l'informatica   nella   pubblica    amministrazione»,    e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  novembre  1994,  n.
          256. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          recante  «Riordino  e  potenziamento   dei   meccanismi   e
          strumenti di monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'articolo 11, della  legge  15  marzo
          1997, n. 59,  e  successive  modificazioni»  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  settembre  1999,  n.   205,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle    amministrazioni    pubbliche»     e     successive
          modificazioni, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante
          «Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali»  e
          successive  modificazioni,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. 
              - Il decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  recante
          «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
          beni e le attivita'  culturali,  per  il  completamento  di
          grandi opere strategiche, per  la  mobilita'  dei  pubblici
          dipendenti, e per semplificare gli adempimenti  relativi  a
          imposte di bollo e  tasse  di  concessione,  nonche'  altre
          misure urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge
          31  marzo  2005,  n.  43,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice   dell'amministrazione   digitale»   e   successive
          modificazioni, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  «Disposizioni  per
          la formazione  di  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato» (legge finanziaria 2006): 
              «188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore  di
          sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la
          sicurezza del lavoro  (ISPESL),  l'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana  del  farmaco
          (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI),  l'Ente  per  le
          nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), nonche' per le universita' e le  scuole  superiori
          ad ordinamento speciale e per gli istituti  zooprofilattici
          sperimentali, sono fatte comunque  salve  le  assunzioni  a
          tempo  determinato   e   la   stipula   di   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica  ovvero
          di progetti finalizzati al miglioramento di  servizi  anche
          didattici per gli studenti, i cui  oneri  non  risultino  a
          carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del  Fondo
          di finanziamento degli enti o del  Fondo  di  finanziamento
          ordinario delle universita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 634 e 635,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato»   (legge    finanziaria    2008),    e    successive
          modificazioni: 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  o
          dei Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  il  Ministro
          per  la  semplificazione   normativa,   il   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma  di  Governo  e  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  sentite  le  organizzazioni
          sindacali in relazione  alla  destinazione  del  personale,
          sono  riordinati,  trasformati  o  soppressi  e  messi   in
          liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,  nonche'
          strutture pubbliche  statali  o  partecipate  dallo  Stato,
          anche in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'articolo
          9, comma 1-bis, lettera c),  del  decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno 2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento. 
              635. Gli schemi dei regolamenti di  cui  al  comma  634
          sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del  parere
          della Commissione di cui all'articolo 14, comma  19,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione  degli  schemi  di
          regolamento, salva la richiesta di  proroga  ai  sensi  del
          comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale  termine,
          eventualmente prorogato,  il  parere  si  intende  espresso
          favorevolmente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi da  20  a
          22  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  recante
          «Provvedimenti anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini  e
          della partecipazione italiana a  missioni  internazionali»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102: 
              «20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
          1993, n. 39, le parole  "due  membri",  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: "tre membri". 
              21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12
          febbraio 1993, n. 39, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: "Ai fini delle  deliberazioni  dell'Autorita',  in
          caso di parita' di voti, prevale quello del presidente". 
              22. L'articolo 2, comma 602, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato.». 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31
          ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1° giugno 2007, n. 110, recante «Il nuovo  regolamento  per
          la  gestione  delle  spese   del   Centro   nazionale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2007, n. 173. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del  Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri   in   materia    pubblica
          amministrazione   e   innovazione   al    Ministro    senza
          portafoglio, on. prof. Renato Brunetta» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge  18
          giugno 2009, n. 69: 
              «Art. 24 (Riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di
          formazione studi e della Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione) - 1. Al  fine  di  realizzare  un  sistema
          unitario di  interventi  nel  campo  della  formazione  dei
          pubblici  dipendenti,  della  riqualificazione  del  lavoro
          pubblico,  dell'aumento  della   sua   produttivita',   del
          miglioramento    delle    prestazioni    delle    pubbliche
          amministrazioni e della qualita'  dei  servizi  erogati  ai
          cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e
          dei   costi    dell'azione    pubblica,    nonche'    della
          digitalizzazione  delle   pubbliche   amministrazioni,   il
          Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita'  e  i
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo  11  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59,  e  successive  modificazioni,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riassetto
          normativo finalizzati  al  riordino,  alla  trasformazione,
          fusione o soppressione, anche sulla base  di  un  confronto
          con  le  regioni  e   gli   enti   locali   interessati   a
          salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia'
          presenti  sul  territorio   al   fine   di   garantire   il
          mantenimento  degli  attuali  livelli  occupazionali,   del
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), del  Centro  di  formazione  studi
          (FORMEZ)  e   della   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  (SSPA),  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) ridefinizione delle missioni e delle competenze  e
          riordino degli organi, in base a  principi  di  efficienza,
          efficacia ed economicita', anche al fine di  assicurare  un
          sistema coordinato e coerente nel settore della  formazione
          e della reingegnerizzazione dei processi  produttivi  della
          pubblica amministrazione centrale e  delle  amministrazioni
          locali; 
                b)  trasformazione,  fusione  o  soppressione   degli
          organismi di cui al  presente  comma  in  coerenza  con  la
          ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi  della
          lettera a); 
                c) raccordo con le altre strutture, anche  di  natura
          privatistica,  operanti  nel  settore  della  formazione  e
          dell'innovazione tecnologica; 
                d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
          relazione alla riorganizzazione  e  alla  razionalizzazione
          delle competenze. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali previste dalla legislazione vigente.».