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LEGGE 13 novembre 2009, n. 172

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. (09G0182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-2-2010
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  Il  comma  376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
  "376.  Il  numero  dei Ministeri e' stabilito in tredici. Il numero
totale  dei  componenti  del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
Ministri  senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo'
essere  superiore  a  sessantatre' e la composizione del Governo deve
essere  coerente  con  il  principio  sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione".
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1:
      1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
      "10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
      2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
      "13) Ministero della salute";
    b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: "e verifica dei suoi
andamenti,"  sono inserite le seguenti: "ivi incluso il settore della
spesa sanitaria,";
    c)  all'articolo  24, comma 1, lettera b), dopo le parole: "ed al
monitoraggio  della  spesa pubblica", sono inserite le seguenti: "ivi
inclusi  tutti  i  profili  attinenti  al  concorso  dello  Stato  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani
di rientro regionali";
    d)   all'articolo   47-bis,   comma   2,   dopo  le  parole:  "di
coordinamento  del  sistema  sanitario  nazionale,"  sono inserite le
seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
per tutti i profili di carattere finanziario,";
    e)  all'articolo  47-ter,  comma  1,  sono  apportate le seguenti
modifiche:
      1)  alla  lettera  a),  le parole: "programmazione sanitaria di
rilievo  nazionale,  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio delle
attivita'  regionali" sono sostituite dalle seguenti: "programmazione
tecnico-sanitaria  di  rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e
monitoraggio   delle   attivita'  tecniche  sanitarie  regionali,  di
concerto  con  il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili  attinenti  al  concorso  dello  Stato  al  finanziamento del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di rientro
regionali";
      2)  alla  lettera  b),  le  parole: "organizzazione dei servizi
sanitari;  professioni  sanitarie;  concorsi  e  stato  giuridico del
personale  del  Servizio  sanitario  nazionale" sono sostituite dalle
seguenti:   "organizzazione   dei   servizi   sanitari,   professioni
sanitarie,  concorsi  e  stato  giuridico  del personale del Servizio
sanitario  nazionale,  di  concerto  con il Ministero dell'economia e
delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario";
      3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
      "b-bis)  monitoraggio  della qualita' delle attivita' sanitarie
regionali  con  riferimento  ai  livelli essenziali delle prestazioni
erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento".
  3.  Al  Ministero  della  salute sono trasferite, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, con le inerenti
risorse  finanziarie,  strumentali e di personale, le funzioni di cui
al   Capo   X-bis,  articoli  da  47-bis  a  47-quater,  del  decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gia'
attribuite  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14 luglio 2008, n. 121, nonche' le
relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto
del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  20  novembre  2008,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23 gennaio 2009,
concernente  la  ricognizione  delle  strutture  trasferite  ai sensi
dell'articolo  1,  comma  8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  121 del 2008. Dal
trasferimento  delle  competenze al Ministero della salute non deriva
alcuna  revisione  dei  trattamenti  economici  complessivi  in  atto
corrisposti  ai  dipendenti  trasferiti  che  si rifletta in maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
  4.  La denominazione: "Ministero della salute" sostituisce, ad ogni
effetto  e  ovunque ricorra, la denominazione: "Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali" in relazione alle funzioni di
cui  al  comma  3.  La  denominazione:  "Ministero del lavoro e delle
politiche sociali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la
denominazione:  "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali" in relazione a tutte le altre funzioni.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su
proposta  dei  Ministri  competenti,  sono  apportate  le  occorrenti
variazioni  per  l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato
alla nuova struttura del Governo.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i
Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via
provvisoria,  del  contingente  minimo  degli uffici strumentali e di
diretta   collaborazione  dei  Ministeri  interessati  dal  riordino,
garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.
  7.  Fino  alla  data  di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di
organizzazione,  sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  luglio  2004,  n. 244, e di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  2003, n. 129,
nonche', per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2,
comma  2,  e  di  cui  all'articolo  3, comma 4, lettere b) e c), del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 marzo 2007,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007. Sono
altresi'  fatti  salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  17  maggio  2001,  n. 297, e di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.
  8.  Nelle  more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo
74  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133, nonche' delle
misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27
dicembre  2006,  n. 296, al fine di assicurare la funzionalita' delle
strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, e' fatta salva
la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione di
livello   dirigenziale  generale  e  non,  nonche'  di  procedere  ad
assunzione  di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni
organiche  previste  dal  regolamento  vigente,  tenendo  conto delle
riduzioni  da  effettuare  ai  sensi  della  normativa  richiamata e,
comunque,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in materia di
assunzioni.  A  tal  fine,  per  detti  Ministeri,  le  assunzioni di
personale  autorizzate  per  l'anno  2008 secondo le modalita' di cui
all'articolo  1,  comma  527,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono  essere  effettuate  entro  il 31 dicembre 2009. In ogni caso
detti  Ministeri  sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  provvedimenti di
riorganizzazione  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b),
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del
decreto   legislativo   30   luglio  1999,  n.  300,  anche  ai  fini
dell'attuazione delle suddette misure. ((1))
  9.  Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74,
comma  3,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali
e   assistenziali   pubblici   vigilati  l'integrazione  logistica  e
funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti,
rispetto  a quelli gia' considerati ai fini del rispetto dei saldi di
finanza  pubblica,  in  attuazione  della  disposizione richiamata al
presente  comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo
1,  comma  11,  della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli
enti  previdenziali  e assistenziali sono autorizzati a stipulare con
il   Ministero   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali  apposite
convenzioni  per  la  valorizzazione  degli immobili strumentali e la
realizzazione  di  centri unici di servizio, riconoscendo al predetto
Ministero  canoni  e  oneri  agevolati,  anche  in considerazione dei
risparmi  derivanti  dalle  integrazioni logistiche e funzionali. Con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro  due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  individuati  gli  ambiti  e  i  modelli  organizzativi  di  cui
all'articolo  1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti
a  realizzare  sinergie  e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012
per  un  importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai
fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.
  10.  Alla  copertura  degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000
euro  per  l'anno  2009  e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno
2010,  si  provvede,  quanto  a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 maggio 2004, n. 138,
quanto   a   612.834   euro  a  decorrere  dall'anno  2010,  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  4-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2000,  n. 393,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,
come  quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge
n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2001,  e,  quanto  a  153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a
decorrere   dall'anno   2010,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  303,  come  determinata  dalla  tabella  C  della legge 22
dicembre 2008, n. 203.
  11.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 novembre 2009

                             NAPOLITANO

                                Berlusconi,  Presidente del Consiglio
                                dei Ministri

                                Sacconi,  Ministro  del lavoro, della
                                salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  30  dicembre  2009, n. 194, convertito con modificazioni,
dalla  L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 6, comma 2)
che  "Il  termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo
le  modalita'  di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo
periodo,  della  legge  13  novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31
dicembre 2010."