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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 15 maggio 2009, n. 95

Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche. (09G0104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/8/2009
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Testo in vigore dal: 8-8-2009
                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio   dei   Ministri»,   e   successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'articolo 17, comma 3;
  Visto   il   regio-decreto   18   giugno   1931,  n.  773,  recante
«Approvazione  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», di
seguito denominato «Testo unico», ed in particolare l'articolo 128;
  Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del  regolamento  per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773,  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza»,  di  seguito denominato
«Regolamento di esecuzione», ed in particolare l'articolo 247;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998, n. 368, recante
«Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a
norma  dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della  legge  6  luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni, di
seguito  denominato  «Codice», ed in particolare l'articolo 63, comma
2;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n.  233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i
beni  e  le  attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 marzo 2009;
                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


Registro  delle  operazioni  commerciali  di cui all'articolo 128 del
             Testo unico. Tenuta e relative annotazioni


  1.  Colui  che  esercita  il  commercio  di  cose  rientranti nelle
categorie  di  cui  alla  lettera  A dell'allegato A al Codice annota
giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su
cose  antiche  o  usate», previsto dall'articolo 128, primo e secondo
comma,  del  Testo  unico,  uniformandosi  alle  prescrizioni  di cui
all'articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione.
  2.  Qualora  le  operazioni  commerciali  di  cui  al comma 1 siano
effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle
soglie  di  valore indicate all'articolo 2, delle cose commerciate e'
riportata   una   descrizione   dettagliata   nel  registro  previsto
dall'articolo   128   del   Testo  unico,  e  ne  e'  conservata  una
documentazione fotografica.
  3.  Per  «descrizione  dettagliata»  si intende l'annotazione delle
caratteristiche   specifiche   della  cosa  di  interesse  storico  o
artistico, ed in particolare:
   della tipologia di opera;
   della tecnica di esecuzione;
   del supporto materico;
   del soggetto rappresentato;
   delle dimensioni;
   dell'autore,  se  conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale
cui l'opera stessa e' riconducibile;
   dell'epoca di realizzazione;
   dell'expertise o della bibliografia, se esistenti.
  4.  Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti
insufficiente,  e'  consentito  inserire  il riferimento al documento
fiscale  relativo  alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di
annotazione,  ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione
che  detti  documenti  riportino  i  dati elencati al comma 3 e siano
conservati unitamente alla documentazione fotografica di cui al comma
2.
          Avvertenza:
             -  Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) [soppresso].
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
             - Si riporta il testo dell'art. 128 del regio-decreto 18
          giugno  1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico
          delle   leggi  di  pubblica  sicurezza»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146:
             «Art.  128  (art.  129  T.U.  1926).  - I fabbricanti, i
          commercianti,  gli  esercenti  e  le altre persone indicate
          negli  artt.  126  e 127 non possono compiere operazioni su
          cose  antiche o usate se non con le persone provviste della
          carta di identita' di altro documento munito di fotografia,
          proveniente dall'amministrazione dello Stato.
             Essi  devono  tenere un registro delle operazioni di cui
          al  primo  comma  che  compiono  giornalmente,  in cui sono
          annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni
          stesse  sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal
          regolamento.
             Tale  registro  deve  essere  esibito  agli ufficiali ed
          agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
             Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma
          con  gli  esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare
          la propria identita' nei modi prescritti.
             L'esercente,  che  ha  comprato  cose preziose, non puo'
          alterarle  o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
          tranne   che   si  tratti  di  oggetti  comprati  presso  i
          fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 247 del regio-decreto 6
          maggio  1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento
          per  l'esecuzione  del  testo  unico 18 giugno 1931, n. 773
          delle   leggi   di   pubblica  sicurezza»,  pubblicato  nel
          supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149:
             «Art.  247.  -  Il  registro di chi fa commercio di cose
          antiche  od  usate  o  di  chi commercia o fabbrica oggetti
          preziosi  deve,  agli  effetti  dell'art.  128 della legge,
          indicare,  di  seguito  e  senza  spazi in bianco, il nome,
          cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data
          dell'operazione,  la  specie della merce comprata o venduta
          ed il prezzo pattuito.
             Fatte  salve  le  disposizioni  di  legge  in materia di
          prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli
          126  e  128  della  legge si applicano al commercio di cose
          usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio
          o  preziose,  nonche'  al  commercio  ed alla detenzione da
          parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane,
          di  oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre
          preziose,  anche  usati.  Esse  non  si  applicano  per  il
          commercio  di  cose  usate  prive  di  valore  o  di valore
          esiguo.».
             -  Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368,
          recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo  1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 ottobre 1998, n. 250.
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  63  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
          legge  6  luglio  2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
             «Art. 63 (Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale
          e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita
          o  dell'acquisto  di documenti). - 1. L'autorita' locale di
          pubblica  sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in
          materia,   a   ricevere   la  dichiarazione  preventiva  di
          esercizio  del commercio di cose antiche o usate, trasmette
          al  soprintendente e alla regione copia della dichiarazione
          medesima,  presentata  da chi esercita il commercio di cose
          rientranti   nelle   categorie   di   cui  alla  lettera  A
          dell'Allegato   A  del  presente  decreto  legislativo,  di
          seguito indicato come «ALLEGATO A».
             2.   Coloro  che  esercitano  il  commercio  delle  cose
          indicate  al  comma  1  annotano giornalmente le operazioni
          eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia
          di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle
          cose   medesime.  Con  decreto  adottato  dal  Ministro  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno  sono  definiti i
          limiti  di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una
          dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni
          commerciali.
             3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo
          di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2  con ispezioni
          periodiche,   effettuate  anche  a  mezzo  dei  carabinieri
          preposti  alla  tutela  del  patrimonio  culturale,  da lui
          delegati. La verifica e' svolta da funzionari della regione
          nei  casi  di  esercizio della tutela ai sensi dell'art. 5,
          commi  2,  3  e  4. Il verbale dell'ispezione e' notificato
          all'interessato   ed  alla  locale  autorita'  di  pubblica
          sicurezza.
             4.  Coloro  che  esercitano il commercio di documenti, i
          titolari   delle   case  di  vendita,  nonche'  i  pubblici
          ufficiali  preposti  alle vendite mobiliari hanno l'obbligo
          di  comunicare  al soprintendente l'elenco dei documenti di
          interesse  storico  posti  in  vendita. Allo stesso obbligo
          sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori
          a  qualsiasi  titolo  di archivi che acquisiscano documenti
          aventi   il   medesimo   interesse,  entro  novanta  giorni
          dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni
          di  cui al presente comma il soprintendente puo' avviare il
          procedimento di cui all'art. 13.
             5.  Il  soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio
          l'esistenza  di  archivi  o  di singoli documenti dei quali
          siano  proprietari,  possessori  o  detentori,  a qualsiasi
          titolo,  i  privati  e  di  cui sia presumibile l'interesse
          storico particolarmente importante.».
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
          2007,  n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del
          Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, a norma
          dell'art.  1,  comma  404, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'allegato  A  del decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
          legge  6  luglio  2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
          «Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli artt.
          63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a).
             A. Categorie di beni:
              1.  Reperti  archeologici  aventi  piu'  di  cento anni
          provenienti da:
              a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
              b) siti archeologici;
              c) collezioni archeologiche.
             2.  Elementi,  costituenti parte integrante di monumenti
          artistici,   storici   o   religiosi  e  provenienti  dallo
          smembramento  dei  monumenti  stessi,  aventi piu' di cento
          anni.
             3.  Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle
          categorie  4  e  5  fatti  interamente  a mano su qualsiasi
          supporto e con qualsiasi materiale [1].
             4.  Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a
          mano su qualsiasi supporto.
             5.  Mosaici  diversi  da  quelli  delle  categorie 1 e 2
          realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale [1] e
          disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
             6.  Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali
          e relative matrici, nonche' manifesti originali [1].
             7.  Opere  originali  dell'arte  statuaria  o  dell'arte
          scultorea  e  copie  ottenute  con il medesimo procedimento
          dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1.
             8. Fotografie, film e relativi negativi [1].
             9.   Incunaboli   e   manoscritti,   compresi  le  carte
          geografiche   e   gli   spartiti  musicali,  isolati  o  in
          collezione [1].
             10.  Libri  aventi  piu'  di  cento  anni,  isolati o in
          collezione.
             11.  Carte  geografiche stampate aventi piu' di duecento
          anni.
             12.   Archivi   e  supporti,  comprendenti  elementi  di
          qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni.
             13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni
          di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;
              b) collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
          etnografico o numismatico.
             14.  Mezzi  di  trasporto  aventi piu' di settantacinque
          anni.
             15.  Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle
          categorie da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.
             [I  beni  culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15
          sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro
          valore  e' pari o superiore ai valori indicati alla lettera
          B].
          B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera
          A (in euro):
             1) qualunque ne sia il valore
              1. Reperti archeologici
              2. Smembramento di monumenti
              9. Incunaboli e manoscritti
              12. Archivi
             2) 13.979,50
              5. Mosaici e disegni
              6. Incisioni
              8. Fotografie
              11. Carte geografiche stampate
             3) 27.959,00
              4. Acquerelli, guazzi e pastelli
             4) 46.598,00
              7. Arte statuaria
              10. Libri
              13. Collezioni
              14. Mezzi di trasporto
              15. Altri oggetti
             5) 139.794,00
              3. Quadri
             Il  rispetto  delle  condizioni  relative ai valori deve
          essere  accertato  al  momento  della  presentazione  della
          domanda di restituzione.
             [1]  Aventi  piu'  di  cinquanta anni e non appartenenti
          all'autore.».
             - Per il testo dell'art. 128 del regio-decreto 18 giugno
          1931, n. 773, si veda nelle note alle premesse.
             -  Per il testo dell'art. 247 del regio-decreto 6 maggio
          1940, n. 635, si veda nelle note alle premesse.