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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 26 maggio 2009, n. 86

Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. (09G0097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/7/2009
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-7-2009
                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni,   recante   il   «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio»,  d'ora  in  avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, comma 7;
  Considerato  che  il  processo  di conservazione dei beni culturali
mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte
le sue fasi, professionalita' e competenze scientifiche, umanistiche,
storico-artistiche,  tecniche  e  operative di elevata qualita', allo
scopo   di   garantire   il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 1  del  Codice, sulla base del principio di cooperazione
tra Stato e Regioni;
  Considerato,  altresi',  che l'individuazione dei beni culturali ai
sensi  degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonche', degli istituti
e  dei  luoghi  della  cultura  di  cui  all'articolo 101 del Codice,
pertiene  a professionalita' afferenti a specifiche aree disciplinari
con  competenze  storico-critiche  -  quali:  lo  storico  dell'arte,
l'archeologo,    l'architetto,    l'archivista,   il   bibliotecario,
l'etnoantropologo,  il  paleontologo - e che pertanto esse esercitano
le  rispettive  competenze durante l'intero iter di svolgimento degli
interventi  conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e
coordinata  dell'attivita', come indicato al comma 1 dell'articolo 29
del Codice;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 15 marzo 2007;
  Acquisito  il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio
2008, n. 138/2008;
  Udito  il  parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n.
138/2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                   Restauratore di beni culturali


  1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate
di  beni  architettonici,  sottoposti alle disposizioni di tutela del
Codice,  e' il professionista che definisce lo stato di conservazione
e  mette  in  atto  un  complesso  di  azioni dirette e indirette per
limitare  i  processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e
assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A
tal  fine,  nel  quadro  di  una programmazione coerente e coordinata
della  conservazione,  il  restauratore  analizza  i dati relativi ai
materiali  costitutivi,  alla  tecnica di esecuzione ed allo stato di
conservazione  dei  beni  e  li interpreta; progetta e dirige, per la
parte   di   competenza,   gli   interventi;  esegue  direttamente  i
trattamenti  conservativi  e di restauro; dirige e coordina gli altri
operatori  che  svolgono  attivita' complementari al restauro. Svolge
attivita'  di  ricerca,  sperimentazione  e didattica nel campo della
conservazione.  Le  attivita'  che caratterizzano la professionalita'
del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.
  2.  La  qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai
sensi   dell'articolo   182   del   Codice,  corrisponde  al  profilo
professionale di cui al presente articolo.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R. del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
          pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
             -  Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368,
          recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo  1997,  n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 ottobre 1998, n. 250.
             -  Il  testo  dell'art.  29  del  decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice dei beni culturali e
          del  paesaggio,  ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
          2002,  n.  137»,  pubblicato nel Supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  24  febbraio  2004,  n. 45, e' il
          seguente:
             «29   (Conservazione).   -   1.   La  conservazione  del
          patrimonio  culturale  e' assicurata mediante una coerente,
          coordinata  e programmata attivita' di studio, prevenzione,
          manutenzione e restauro.
             2.   Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
          connesse al bene culturale nel suo contesto.
             3.  Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  e  degli interventi destinati al controllo delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',      dell'efficienza      funzionale     e
          dell'identita' del bene e delle sue parti.
             4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene
          attraverso   un   complesso   di   operazioni   finalizzate
          all'integrita'  materiale ed al recupero del bene medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali.  Nel  caso  di  beni immobili situati nelle zone
          dichiarate   a  rischio  sismico  in  base  alla  normativa
          vigente,    il    restauro    comprende   l'intervento   di
          miglioramento strutturale.
             5.  Il  Ministero definisce, anche con il concorso delle
          regioni  e  con la collaborazione delle universita' e degli
          istituti  di  ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
          tecniche,  criteri  e  modelli  di intervento in materia di
          conservazione dei beni culturali.
             6.  Fermo  quanto disposto dalla normativa in materia di
          progettazione    ed    esecuzione    di   opere   su   beni
          architettonici,  gli  interventi di manutenzione e restauro
          su  beni  culturali  mobili  e  superfici  decorate di beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono   restauratori   di  beni  culturali  ai  sensi  della
          normativa in materia.
             7.  I  profili  di  competenza  dei restauratori e degli
          altri  operatori  che  svolgono  attivita' complementari al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali   mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   d'intesa   con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             8.  Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro  dell'universita' e della ricerca, sono definiti i
          criteri   ed   i   livelli   di   qualita'  cui  si  adegua
          l'insegnamento del restauro.
             9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole
          di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art.
          9  del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche'
          dai  centri  di  cui  al  comma  11  e dagli altri soggetti
          pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto
          del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   n.  400  del  1988  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  sono  individuati  le
          modalita'    di    accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi  e  di  funzionamento  dei soggetti di cui al
          presente   comma,   le   modalita'  della  vigilanza  sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di  esame  di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
          del  Ministero,  il  titolo accademico rilasciato a seguito
          del  superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato al
          diploma  di  laurea  specialistica o magistrale, nonche' le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta  giorni dalla presentazione della domanda corredata
          dalla prescritta documentazione.
             9-bis.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
          previsti  dai  commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
          degli   interventi  di  manutenzione  e  restauro  su  beni
          culturali    mobili    e   superfici   decorate   di   beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di  detti  lavori,  la  qualifica  di  restauratore di beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni.
             10.   La   formazione  delle  figure  professionali  che
          svolgono   attivita'  complementari  al  restauro  o  altre
          attivita'   di  conservazione  e'  assicurata  da  soggetti
          pubblici  e  privati  ai sensi della normativa regionale. I
          relativi  corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
          definiti  con  accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
          ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281.
             11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni,
          anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti
          pubblici   e   privati,  possono  istituire  congiuntamente
          centri,   anche   a  carattere  interregionale,  dotati  di
          personalita'  giuridica, cui affidare attivita' di ricerca,
          sperimentazione,  studio,  documentazione  ed attuazione di
          interventi  di  conservazione e restauro su beni culturali,
          di  particolare  complessita'.  Presso  tali centri possono
          essere  altresi'  istituite,  ove accreditate, ai sensi del
          comma  9,  scuole di alta formazione per l'insegnamento del
          restauro.  All'attuazione  del  presente  comma si provvede
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».
             - I testi degli articoli 1, 10, 11, 12 e 101 del decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
          legge  6  luglio  2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
          45, sono i seguenti:
             «1  (Principi).  -  1.  In  attuazione dell'art. 9 della
          Costituzione,   la   Repubblica   tutela   e  valorizza  il
          patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui
          all'art.  117  della Costituzione e secondo le disposizioni
          del presente codice.
             2.   La   tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
          culturale   concorrono   a   preservare  la  memoria  della
          comunita'  nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
          sviluppo della cultura.
             3.  Lo  Stato,  le  regioni, le citta' metropolitane, le
          province   e   i   comuni   assicurano   e   sostengono  la
          conservazione  del patrimonio culturale e ne favoriscono la
          pubblica fruizione e la valorizzazione.
             4.  Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
          loro  attivita',  assicurano la conservazione e la pubblica
          fruizione del loro patrimonio culturale.
             5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni
          appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti
          ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,  sono  tenuti  a
          garantirne la conservazione.
             6.   Le   attivita'  concernenti  la  conservazione,  la
          fruizione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio culturale
          indicate  ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformita' alla
          normativa di tutela.».
             «Art.  10  (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni,  agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private   senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli  enti
          ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,  che  presentano
          interesse     artistico,     storico,     archeologico    o
          etnoantropologico.
             2. Sono inoltre beni culturali:
              a)  le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
          luoghi  espositivi  dello Stato, delle regioni, degli altri
          enti  pubblici  territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
          istituto pubblico;
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico;
              c)  le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
          delle  regioni,  degli  altri  enti  pubblici territoriali,
          nonche'   di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,  ad
          eccezione  delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
          biblioteche  indicate all'art. 47, comma 2, del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
             3.  Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'art. 13:
              a)  le  cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,   storico,   archeologico   o  etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1;
              b)  gli  archivi  e i singoli documenti, appartenenti a
          privati,  che  rivestono  interesse storico particolarmente
          importante;
              c)  le  raccolte  librarie,  appartenenti a privati, di
          eccezionale interesse culturale;
              d)  le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
          che  rivestono  un  interesse  particolarmente importante a
          causa   del   loro  riferimento  con  la  storia  politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della  tecnica,  dell'industria  e della cultura in genere,
          ovvero  quali  testimonianze  dell'identita' e della storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti,  che non siano ricomprese fra quelle indicate
          al  comma  2  e  che,  per  tradizione,  fama e particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,   archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica
          rivestano come complesso un eccezionale interesse.
             4.  Sono  comprese  tra le cose indicate al comma 1 e al
          comma 3, lettera a):
              a)   le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta';
              b)  le  cose  di interesse numismatico che, in rapporto
          all'epoca,  alle  tecniche  e  ai  materiali di produzione,
          nonche'  al  contesto  di riferimento, abbiano carattere di
          rarita' o di pregio;
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli,  nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
              d)  le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
          carattere di rarita' e di pregio;
              e)  le  fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole  cinematografiche  ed  i  supporti audiovisivi in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico;
              g)  le  pubbliche  piazze,  vie,  strade  e altri spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico;
              h)   i   siti   minerari   di   interesse   storico  od
          etnoantropologico;
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico;
              l)  le  architetture rurali aventi interesse storico od
          etnoantropologico  quali testimonianze dell'economia rurale
          tradizionale.
             5.  Salvo  quanto  disposto dagli articoli 64 e 178, non
          sono  soggette  alla disciplina del presente Titolo le cose
          indicate  al  comma  1  e al comma 3, lettere a) ed e), che
          siano  opera  di  autore  vivente  o  la cui esecuzione non
          risalga ad oltre cinquanta anni.».
             «Art.  11  (Cose  oggetto  di specifiche disposizioni di
          tutela).   -   1.   Sono   assoggettate  alle  disposizioni
          espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
              a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
          iscrizioni,  i  tabernacoli ed altri elementi decorativi di
          edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art.
          50, comma 1;
              b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
              c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
              d)  le  opere  di  pittura,  di  scultura, di grafica e
          qualsiasi  oggetto  d'arte  di  autore  vivente  o  la  cui
          esecuzione  non  risalga ad oltre cinquanta anni, a termini
          degli articoli 64 e 65, comma 4;
              e)   le   opere   dell'architettura   contemporanea  di
          particolare valore artistico, a termini dell'art. 37;
              f)  le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli
          esemplari  di  opere  cinematografiche,  audiovisive  o  di
          sequenze  di  immagini  in  movimento, le documentazioni di
          manifestazioni,  sonore  o verbali, comunque realizzate, la
          cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini
          dell'art. 65, comma 3, lettera c);
              g)  i  mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
          anni,  a  termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e
          67, comma 2;
              h)  i  beni  e gli strumenti di interesse per la storia
          della  scienza  e  della  tecnica  aventi piu' di cinquanta
          anni, a termini dell'art. 65, comma 3, lettera c);
              i)  le  vestigia individuate dalla vigente normativa in
          materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
          mondiale, di cui all'art. 50, comma 2.
             1-bis.  Per  le  cose  di  cui  al  comma 1, resta ferma
          l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12
          e  13,  qualora  sussistano  i  presupposti e le condizioni
          stabiliti dall'art. 10.».
             «Art.  12  (Verifica  dell'interesse culturale). - 1. Le
          cose  immobili  e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
          siano  opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
          risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  sono  sottoposte alle
          disposizioni  della  presente  Parte  fino a quando non sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
             2.  I  competenti  organi  del Ministero, d'ufficio o su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
          base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
          Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
          valutazione.
             3.  Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al  comma  2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni e dalle
          relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
          predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
          delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
          in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
          concerto  della  competente Direzione generale dei lavori e
          del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con  propri decreti i
          criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
          di cui al comma 1.
             4.  Qualora  nelle  cose sottoposte a schedatura non sia
          stato  riscontrato  l'interesse  di cui al comma 2, le cose
          medesime  sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
          del presente Titolo.
             5.  Nel  caso  di  verifica  con  esito negativo su cose
          appartenenti  al demanio dello Stato, delle regioni e degli
          altri  enti  pubblici  territoriali, la scheda contenente i
          relativi  dati  e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
          ne  dispongano  la  sdemanializzazione, qualora, secondo le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse.
             6.  Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per  le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
             7.  L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli  indirizzi  generali  di  cui  al comma 2, costituisce
          dichiarazione   ai   sensi  dell'art.  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
          comma  2.  I  beni  restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo.
             8.  Le  schede  descrittive degli immobili di proprieta'
          dello   Stato  oggetto  di  verifica  con  esito  positivo,
          integrate   con   il  provvedimento  di  cui  al  comma  7,
          confluiscono  in un archivio informatico, conservato presso
          il  Ministero  e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare   e   di  programmazione  degli  interventi  in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali.
             9.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          alle  cose  di  cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
          esse  appartengono  mutino in qualunque modo la loro natura
          giuridica.
             10.  Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
             «Art.  101  (Istituti  e  luoghi della cultura). - 1. Ai
          fini  del  presente  codice  sono  istituti  e luoghi della
          cultura  i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
          parchi archeologici, i complessi monumentali.
             2. Si intende per:
              a)  “museo”,  una  struttura permanente che
          acquisisce,  cataloga,  conserva,  ordina  ed  espone  beni
          culturali per finalita' di educazione e di studio;
              b)  “biblioteca”,  una struttura permanente
          che  raccoglie,  cataloga e conserva un insieme organizzato
          di  libri,  materiali  e  informazioni,  comunque  editi  o
          pubblicati   su   qualunque  supporto,  e  ne  assicura  la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
              c) “archivio”, una struttura permanente che
          raccoglie,  inventaria  e  conserva  documenti originali di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca;
              d)    “area    archeologica”,    un    sito
          caratterizzato  dalla presenza di resti di natura fossile o
          di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica;
              e)    “parco   archeologico”,   un   ambito
          territoriale    caratterizzato   da   importanti   evidenze
          archeologiche   e  dalla  compresenza  di  valori  storici,
          paesaggistici   o   ambientali,   attrezzato   come   museo
          all'aperto;
              f)   “complesso  monumentale”,  un  insieme
          formato  da una pluralita' di fabbricati edificati anche in
          epoche  diverse,  che  con  il  tempo hanno acquisito, come
          insieme,   una  autonoma  rilevanza  artistica,  storica  o
          etnoantropologica.
             3.  Gli  istituti  ed  i  luoghi  di  cui al comma 1 che
          appartengono   a  soggetti  pubblici  sono  destinati  alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
             4.  Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi  di  cui  al  comma  1  che  appartengono a soggetti
          privati  e  sono  aperti  al pubblico espletano un servizio
          privato di utilita' sociale.».
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  182  del decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice dei beni culturali e
          del  paesaggio,  ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
          2002,  n.  137»,  pubblicato nel Supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  24  febbraio  2004,  n. 45, e' il
          seguente:
             «Art.  182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In  via
          transitoria,  agli  effetti  indicati  all'art.  29,  comma
          9-bis,  acquisisce  la  qualifica  di  restauratore di beni
          culturali:
              a)  colui  che consegua un diploma presso una scuola di
          restauro  statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
          20  ottobre  1998,  n.  368,  purche'  risulti  iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              b)  colui  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto  del  Ministro  24  ottobre  2001,  n.  420,  abbia
          conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
          o  regionale  di  durata  non inferiore a due anni ed abbia
          svolto,  per  un  periodo di tempo almeno doppio rispetto a
          quello  scolare  mancante  per raggiungere un quadriennio e
          comunque  non  inferiore  a due anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368;
              c)  colui  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368.
             1-bis.   Puo'   altresi'   acquisire   la  qualifica  di
          restauratore   di   beni  culturali,  ai  medesimi  effetti
          indicati  all'art.  29,  comma 9-bis, previo superamento di
          una  prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di stato
          abilitante,  secondo  modalita'  stabilite  con decreto del
          Ministro   da   emanare   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'istruzione  e  dell'universita' e della ricerca, entro
          il 30 ottobre 2008:
              a)  colui  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo  almeno  pari a quattro anni, attivita' di
          restauro  dei  beni  suddetti,  direttamente  e in proprio,
          ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368;
              b)  colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno  triennale,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              c)  colui  che  abbia  conseguito o consegua un diploma
          presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
          non  inferiore  a  due  anni,  purche'  risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              d)   colui   che   consegua   un   diploma   di  laurea
          specialistica  in  conservazione  e restauro del patrimonio
          storico-artistico,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              d-bis)  colui  che  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di beni culturali ai sensi del
          comma  1-quinquies,  lettere  a),  b) e c) ed abbia svolto,
          alla  data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
          tre   anni,   attivita'  di  restauro  di  beni  culturali,
          direttamente   e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e  in
          rapporto   di   lavoro   dipendente   o  di  collaborazione
          coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
          gestione  tecnica  dell'intervento, con regolare esecuzione
          certificata  dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
          dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368.
             1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b)
          e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
              a)  la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
          dai  termini di consegna e di completamento dei lavori, con
          possibilita'  di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
          nello stesso periodo;
              b)  il  requisito  della  responsabilita' diretta nella
          gestione    tecnica    dell'intervento    deve    risultare
          esclusivamente  da  atti  di data certa lettere a) e d-bis)
          emanati,   ricevuti  o  comunque  custoditi  dall'autorita'
          preposta  alla  tutela  del bene oggetto dei lavori o dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre  1998,  n.  368;  i  competenti organi ministeriali
          rilasciano  agli  interessati  le  necessarie  attestazioni
          entro trenta giorni dalla richiesta.
             1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali
          e'  attribuita,  previa verifica del possesso dei requisiti
          ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo
          quanto  disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del
          Ministero  che  danno  luogo all'inserimento in un apposito
          elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli interessati. Alla
          tenuta   dell'elenco   provvede   il   Ministero  medesimo,
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la finanza pubblica, sentita una rappresentanza
          degli  iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato,
          anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
          conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e
          9.
             1-quinquies.  Nelle  more  dell'attuazione dell'art. 29,
          comma  10,  ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
          stesso  articolo,  acquisisce la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali:
              a)  colui  che  abbia  conseguito  un diploma di laurea
          universitaria  triennale in tecnologie per la conservazione
          e  il  restauro  dei  beni  culturali, ovvero un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno triennale;
              b)  colui  che  abbia  conseguito un diploma presso una
          scuola  di  restauro  statale  o  regionale  di  durata non
          inferiore a tre anni;
              c)  colui  che,  alla  data  del  1° maggio 2004, abbia
          svolto  lavori  di  restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
          comma  4,  anche  in proprio, per non meno di quattro anni.
          L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
          datore     di     lavoro,     ovvero     autocertificazione
          dell'interessato  ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
          di  buon  esito  degli interventi rilasciato dai competenti
          organi ministeriali;
              d)  il candidato che, essendo ammesso in via definitiva
          a  sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
          essendo  poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
          di  restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
          giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali.
             2.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di
          concerto  con  il Ministro, la Fondazione “Centro per
          la  conservazione  ed  il  restauro  dei  beni culturali La
          Venaria   Reale”   e'  autorizzata  ad  istituire  ed
          attivare,  in  via sperimentale, per un ciclo formativo, in
          convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di
          Torino,  un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la
          formazione  di restauratori dei beni culturali ai sensi del
          comma  6  e  seguenti  dello  stesso  art.  29.  Il decreto
          predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla
          base  dello  specifico  progetto  approvato  dai competenti
          organi  della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
             3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore del
          presente  codice,  le  regioni  e  gli  altri enti pubblici
          territoriali   adottano   le   necessarie  disposizioni  di
          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
          In  caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in via
          sostitutiva,  ai  sensi  dell'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione.
             3-bis.  In  deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
          4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
          alla  gestione  del  vincolo  paesaggistico  i procedimenti
          relativi  alle  domande  di autorizzazione paesaggistica in
          sanatoria  presentate  entro  il  30 aprile 2004 non ancora
          definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
          ovvero  definiti  con  determinazione  di  improcedibilita'
          della  domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
          nel     merito     della    compatibilita'    paesaggistica
          dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
          e'   obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,  a
          riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
          nei  termini  di  legge.  Si applicano le sanzioni previste
          dall'art. 167, comma 5.
             3-ter.  Le  disposizioni  del  comma  3-bis si applicano
          anche  alle  domande di sanatoria presentate nei termini ai
          sensi  dell'art.  1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
          2004,  n.  308,  ferma  restando  la  quantificazione della
          sanzione   pecuniaria   ivi   stabilita.  Il  parere  della
          soprintendenza  di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
          dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
             3-quater.   Agli   accertamenti   della   compatibilita'
          paesaggistica  effettuati,  alla  data di entrata in vigore
          della  presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
          1-quater,  si  applicano  le  sanzioni di cui all'art. 167,
          comma 5.».