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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 83

Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/7/2009
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Testo in vigore dal: 24-7-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  1,  comma  918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  ha  incrementato  di  186 milioni di euro il «Fondo per le
misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e
per  lo  sviluppo  della logistica», istituito dall'articolo 1, comma
108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di
euro  all'erogazione  di contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto  di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo
pari o superiore a 11,5 tonnellate;
  Visto  il  regolamento  adottato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  29  dicembre  2007,  n.  273,  recante  le  modalita'  di
erogazione  della  quota  parte del citato Fondo per il proseguimento
degli  interventi  a  favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di
euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione;
  Visto  l'articolo  83-bis,  comma  23,  del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il
proseguimento  degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto
delle  misure  previste  dal citato regolamento n. 273 del 2007, sono
destinate,  per  gli  importi  indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad
interventi  in  materia  di  riduzione  dei  costi di esercizio delle
imprese  di  autotrasporto  di  merci,  nonche'  ad  incentivi per la
formazione    professionale    e   per   processi   di   aggregazione
imprenditoriale;
  Visto  il  comma  28  del  citato articolo 83-bis, che destina agli
incentivi  per  le  aggregazioni  imprenditoriali  ed alla formazione
professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7
milioni  di  euro,  e prevede che le relative modalita' di erogazione
siano disciplinate con regolamenti governativi;
  Considerato  che  le  risorse  disponibili  sul capitolo 7420 dello
stato  di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di
cui  ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di
euro,  dei  quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio
dei  veicoli  pesanti,  di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica  29  dicembre  2007,  n.  273,  e che, pertanto, l'importo
realmente   utilizzabile   per   gli   incentivi   alle  aggregazioni
imprenditoriali ed alla formazione professionale e' pari a 16 milioni
di euro;
  Ritenuto   di   dover  destinare  agli  incentivi  alla  formazione
professionale l'importo di 7 milioni di euro;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  70/2001  della Commissione del 12
gennaio  2001,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  800/2008 della Commissione, del 6
agosto  2008,  che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il  mercato  comune  in  applicazione  degli  articoli  87  e  88 del
trattato, ed in particolare gli articoli 38 e 39;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2009;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                 Ambito d'applicazione e definizioni


  1.   Le   disposizioni  del  presente  regolamento  definiscono  le
modalita'  di  ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo  di  euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e
le  capacita'  professionali degli imprenditori e degli operatori del
settore  dell'autotrasporto  di  merci,  allo  scopo di promuovere lo
sviluppo   della   competitivita',   l'innalzamento  del  livello  di
sicurezza  stradale  e  di  sicurezza  sul lavoro, mediante azioni di
formazione   generale   e   specifica,   promosse  dalle  imprese  di
autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti.
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
   a)  autotrasporto  di  cose per conto di terzi: l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
   b)  albo  degli  autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
   c)  impresa  di  autotrasporto:  la  persona  fisica  o  giuridica
iscritta  nel  registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese
artigiane  di  cui  alla  legge  8  agosto 1985, n. 443, che esercita
l'attivita'  di  autotrasporto  di  cose  per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
   d) raggruppamento di imprese: le strutture societarie costituite a
norma  del  libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II,  sezioni  II  e II-bis, del codice civile, iscritte nell'apposita
sezione dell'albo degli autotrasportatori;
   e)  piccole  e  medie  imprese:  rispettivamente  le  imprese  che
occupano  meno  di  50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un
totale  di  bilancio  annuo  non  superiore a 10 milioni di euro e le
imprese  che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
superi i 50 milioni di euro;
   f)  microimpresa:  un'impresa  che  occupa meno di dieci persone e
realizza  un  fatturato  annuo  e  un  totale  di  bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  Testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
             «Art.  87.  Il  Presidente  della  Repubblica e' il capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 918 e 919,
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
          legge  finanziaria 2007).
             «918.  Per  il  proseguimento  degli interventi a favore
          dell'autotrasporto  di  merci,  nonche', ove si individuino
          misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.
          87  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea, per
          interventi  di riduzione del costo del lavoro delle imprese
          di  autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo
          istituito  dall'art.  1, comma 108, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per
          l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  le
          politiche   europee,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
          utilizzazione   del   fondo   di   cui  al  primo  periodo.
          L'efficacia  delle modalita' di utilizzazione di tale fondo
          e'  comunque  subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo
          3,  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, alla
          autorizzazione della Commissione europea».
             «919.  A  carico  del  fondo  di  cui  al  comma  918 e'
          prelevato  l'importo  di 70 milioni di euro, da destinare a
          misure  agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano,
          anche  mediante  locazione finanziaria, autoveicoli adibiti
          al   trasporto  di  merci,  di  massa  complessiva  pari  o
          superiore  a  11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al
          comma  918  sono  determinati  criteri  e  modalita' per la
          fruizione di dette agevolazioni».
             -  Il  regolamento  adottato  con decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre  2007, n. 273, (in Gazzetta
          Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2008), reca la modalita' di
          erogazione  del Fondo per il proseguimento degli interventi
          a  favore  dell'autotrasporto  per l'acquisto di veicoli di
          ultima  generazione,  a norma dell'art. 1, comma 919, della
          legge   27   dicembre   2006,   n.   296.   Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 83-bis, commi 23, 24,
          25,  26,  27, 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133:
             «23.  Le  somme  disponibili  per il proseguimento degli
          interventi  a  favore  dell'autotrasporto  sul fondo di cui
          all'art.  1,  comma  918,  della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  al netto delle misure previste dal regolamento di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre
          2007,  n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
          importi  indicati  nei  commi  24, 25, 26 e 28 del presente
          articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
          esercizio  delle  imprese  di  autotrasporto  di merci, con
          particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
          e    fiscale    delle    indennita'    di    trasferta    e
          all'imponibilita',   ai   fini   del   reddito   da  lavoro
          dipendente,   delle   maggiorazioni   corrisposte   per  le
          prestazioni  di  lavoro  straordinario, nonche' a incentivi
          per   la   formazione   professionale  e  per  processi  di
          aggregazione imprenditoriale».
             [Nel  limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro,
          sono rideterminati:
              a)  la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai
          prestatori  di  lavoro  addetti alla guida dipendenti delle
          imprese  autorizzate  all'autotrasporto  di  merci  per  le
          trasferte  o  le  missioni  fuori  del  territorio comunale
          effettuate  nel  medesimo anno, di cui al comma 5 dell'art.
          51  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  che non concorre a
          formare  il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le
          ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
              b)  l'importo  della  deduzione  forfetaria  relativa a
          trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio  comunale nel
          periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata in vigore
          della  legge  di conversione del presente decreto, previsto
          dall'art.  95,  comma  4, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22  dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, al
          netto delle spese di viaggio e trasporto].
             «25.  Nel  limite  di  spesa  di  30 milioni di euro, e'
          fissata  la  percentuale  delle  somme  percepite  nel 2008
          relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
          decreto  legislativo  8  aprile  2003,  n. 66, e successive
          modificazioni,  effettuate nel medesimo anno dai prestatori
          di  lavoro  addetti  alla  guida  dipendenti  delle imprese
          autorizzate  all'autotrasporto  di  merci, che non concorre
          alla  formazione  del  reddito imponibile ai fini fiscali e
          contributivi.   Ai   fini   dell'applicazione  dell'imposta
          sostitutiva  di  cui all'art. 2 del decreto-legge 27 maggio
          2008,  n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          luglio  2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente
          rilevano nella loro interezza».
             «26.  Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni
          di   euro,   e'   riconosciuto   un   credito   di  imposta
          corrispondente  a  quota  parte  dell'importo  pagato quale
          tassa  automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo,
          di   massa   massima   complessiva   non  inferiore  a  7,5
          tonnellate,   posseduto   e   utilizzato  per  la  predetta
          attivita'.  La  misura  del  credito di imposta deve essere
          determinata  in  modo  tale  che,  per  i  veicoli di massa
          massima  complessiva  superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
          al  doppio della misura del credito spettante per i veicoli
          di  massa  massima  complessiva  compresa  tra  7,5  e 11,5
          tonnellate.   Il  credito  di  imposta  e'  usufruibile  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9  luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, non e'
          rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
          produzione  netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
          1997,    n.    446,   e   successive   modificazioni,   ne'
          dell'imponibile  agli  effetti  delle imposte sui redditi e
          non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni».
             «27.  Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
          limiti  di  spesa  indicati  nei  commi  24,  25  e 26, con
          provvedimenti  del  direttore dell'Agenzia delle entrate e,
          limitatamente  a  quanto previsto dal comma 25, di concerto
          con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
          sociali,   sono   stabiliti  la  quota  di  indennita'  non
          imponibile,  gli  importi  della  deduzione  forfetaria, la
          percentuale   delle  somme  per  lavoro  straordinario  non
          imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
          medesimi   commi,   nonche'   le   eventuali   disposizioni
          applicative  necessarie  per  assicurare  il  rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al comma 29».
             «28.  Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali
          e  alla  formazione  professionale  sono  destinate risorse
          rispettivamente  pari  a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
          euro.   Con  regolamenti  governativi,  da  adottare  entro
          novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del presente decreto, sono disciplinate le
          modalita'  di  erogazione  delle risorse di cui al presente
          comma».
             -  Il Regolamento della Commissione n. 70 del 12 gennaio
          2001,  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
          trattato  CE  agli  aiuti di Stato a favore delle piccole e
          medie imprese e' pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001,
          n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001.
             -  Il Regolamento della Commissione n. 800, del 6 agosto
          2008,  che  dichiara  alcune categorie di aiuti compatibili
          con  il  mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
          88  del  trattato  (regolamento  generale di esenzione  per
          categoria).
             - Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 40, della legge 6 giugno
          1974, n. 298:
              «Art.  40  (Definizione).  - E'  trasporto  di cose per
          conto   di   terzi   l'attivita'   imprenditoriale  per  la
          prestazione  di  servizi  di trasporto verso un determinato
          corrispettivo.».
             -  La  legge  6  giugno  1974, n. 298, reca: Istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti di merci su strada.
             Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n.
          200.
             - La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: legge-quadro per
          l'artigianato.   Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          agosto 1985, n. 199.