DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-5-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 (in G.U. 26/07/2008, n.174).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 Misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro 
 
  1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore  di  lavoro,  nel
periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti  a  una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e
delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il
limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a
livello aziendale: 
    a)per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi  del  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto; 
    b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni
rese  in  funzione  di  clausole  elastiche  effettuate  nel  periodo
suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di  lavoro  a  tempo
parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento; 
    c) in relazione a incrementi  di  produttivita',  innovazione  ed
efficienza  organizzativa  e  altri  elementi  di  competitivita'   e
redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa. (4) ((8)) 
  2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono  ai  fini  fiscali  e
della determinazione  della  situazione  economica  equivalente  alla
formazione del reddito complessivo del percipiente o del  suo  nucleo
familiare entro il limite massimo  di  3.000  euro.  Resta  fermo  il
computo dei predetti redditi ai fini  dell'accesso  alle  prestazioni
previdenziali e  assistenziali,  salve  restando  le  prestazioni  in
godimento sulla base del reddito di cui al comma 5. 
  3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto  d'imposta.  Se
quest'ultimo non e' lo stesso che  ha  rilasciato  la  certificazione
unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta  per  iscritto
l'importo del reddito da lavoro dipendente  conseguito  nel  medesimo
anno 2007. 
  4.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,   le   sanzioni   e   il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette. 
  5. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  hanno  natura
sperimentale e trovano  applicazione  con  esclusivo  riferimento  al
settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente  non
superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.  Trenta  giorni  prima  del
termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali  dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, a  una  verifica  degli  effetti
delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica  partecipa  anche
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al  fine
di valutare l'eventuale estensione del  provvedimento  ai  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
  6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e' soppressa. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 5) che per il
periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre  2009  sono  prorogate  le
misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del  lavoro,
previste dal comma 1, lettera  c),  del  presente  articolo  2.  Tali
misure trovano applicazione, entro il limite di  importo  complessivo
di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore  privato  e
per i  titolari  di  reddito  di  lavoro  dipendente  non  superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate  nel
2008  all'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo  2  del  citato
decreto-legge.  Se  il  sostituto  d'imposta  tenuto   ad   applicare
l'imposta sostitutiva in  tale  periodo  non  e'  lo  stesso  che  ha
rilasciato la certificazione  unica  dei  redditi  per  il  2008,  il
beneficiario attesta per iscritto l'importo  del  reddito  di  lavoro
dipendente conseguito nel medesimo anno 2008. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con  l'art.  33,  comma
12) che "In attuazione dell'articolo 26 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012  sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del lavoro, previste  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126".