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DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2009, n. 54

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. (09G0063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/5/2009
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Testo in vigore dal: 29-5-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Viste  le  risoluzioni  emanate  dal  Consiglio  di sicurezza delle
Nazioni  Unite  ai  sensi  del Capitolo VII della Carta delle Nazioni
Unite  per  contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attivita'   dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale;
  Viste  le  risoluzioni  1267/1999,  n.  1333/2000, n. 1363/2001, n.
1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n.
1617/2005,  n.  1735/2006  e  n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite;
  Vista  la  posizione  comune  2001/931/PESC  del  Consiglio, del 27
dicembre  2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la
lotta   al  terrorismo  ed  il  regolamento  (CE)  n.  2580/2001  del
Consiglio,  del  27  dicembre  2001,  relativo  a  misure restrittive
specifiche,   contro  determinate  persone  e  entita',  destinate  a
combattere il terrorismo e successive modificazioni;
  Vista  la  posizione  comune  2002/402/PESC  del  Consiglio, del 27
maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27
maggio  2002,  recanti specifiche misure restrittive nei confronti di
determinate persone ed entita' associate a Osama Bin Laden, alla rete
Al Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;
  Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e
301  del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto
dell'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la sicurezza
internazionale;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti   amministrativi,   e   successive   modificazioni,  ed  in
particolare  l'articolo  24,  comma  2,  che prevede che le pubbliche
amministrazioni possano individuare le categorie di documenti da esse
formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita' sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
  Vista   la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  26  ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del  sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee,  ed  in
particolare  l'articolo  1,  comma  5, che prevede la possibilita' di
emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1, tra i quali rientra il presente decreto
legislativo,  entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti stessi;
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
per   prevenire,   contrastare   e  reprimere  il  finanziamento  del
terrorismo  e  l'attivita'  dei  Paesi  che  minacciano  la pace e la
sicurezza  internazionale,  in attuazione della direttiva 2005/60/CE,
ed  in  particolare,  l'articolo  3,  comma  4,  che  prevede  che il
funzionamento  del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato
con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Comitato di sicurezza finanziaria;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:


                               Art. 1.


                       Disposizioni correttive


  1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c), dopo le parole: «per
fondi»  si  intendono:  «le  attivita'  ed  utilita'  finanziarie  di
qualsiasi  natura,»  sono  inserite le seguenti: «possedute anche per
interposta persona fisica o giuridica,»;
   b)  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d), dopo le parole: «per
risorse economiche» si intendono:
    «le  attivita' di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili
o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
non  sono  fondi  ma  che possono essere utilizzate» sono inserite le
seguenti: «anche per interposta persona fisica o giuridica»;
   c)  all'articolo  3  il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il
funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti di sua competenza,
e'  disciplinato  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
finanze,  su  proposta  del  Comitato.  Con  lo  stesso  decreto sono
disciplinati, altresi', le categorie di documenti, formati o comunque
rientranti nella disponibilita' del Comitato, sottratti al diritto di
accesso  ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi
1,  lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso  ai documenti amministrativi. In ogni caso, ai componenti del
Comitato  non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso
spese.»;
   d)  l'articolo  4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Misure per
dare  diretta  attuazione  alle risoluzioni adottate dal Consiglio di
sicurezza  delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del
terrorismo  e nei confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la
pace  e  la  sicurezza  internazionale) 1. Al fine di dare esecuzione
alle  misure  di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite
dalle  risoluzioni  adottate  ai  sensi  del Capitolo VII della Carta
delle  Nazioni  Unite  dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
per  contrastare  e  reprimere  il finanziamento del terrorismo e nei
confronti  dell'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e la
sicurezza  internazionale,  nelle  more  dell'adozione delle relative
deliberazioni   dell'Unione   europea,   fatte  salve  le  iniziative
dell'autorita'  giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro degli affari esteri,
dispone   con   decreto,   su  proposta  del  Comitato  di  sicurezza
finanziaria,  il  congelamento  dei  fondi e delle risorse economiche
detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone
fisiche, giuridiche, gruppi o entita', designati, secondo i criteri e
le  procedure  stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di
sicurezza  delle  Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo
decreto  sono  individuate,  sulla  base delle disposizioni contenute
nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.».
          Avvertenza:
             -  Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3  del  testo  unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             L'art.  76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
          Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
          direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
          definiti.
             L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             La  posizione  comune  2001/931/PESC e' pubblicata nella
          G.U.C.E. n. L. 344 del 28 dicembre 2001.
             Il  regolamento  (CE)  n.  2580/2001 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.
             La  posizione  comune  2002/402/PESC e' pubblicata nella
          G.U.C.E. L. 139/4 del 29 maggio 2002.
             Il  regolamento  (CE)  n.  881/2002  e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139.
             Gli  articoli  60  e  301,  del Trattato della Comunita'
          europea,  pubblicato  nella G.U.U.E. 21 giugno 2005 e nella
          G.U.U.E 10 novembre 1997, n. C 340 cosi' recitano:
          «Art. 60.
             Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il
          Regno  di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la
          Repubblica  di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di
          Spagna,  la  Repubblica  francese, l'Irlanda, la Repubblica
          italiana,   la   Repubblica  di  Cipro,  la  Repubblica  di
          Lettonia,  la  Repubblica  di  Lituania,  il  Granducato di
          Lussemburgo,  la  Repubblica  di Ungheria, la Repubblica di
          Malta,  il  Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria,
          la  Repubblica  di  Polonia,  la  Repubblica portoghese, la
          Repubblica   di   Slovenia,   la  Repubblica  slovacca,  la
          Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito
          di   Gran   Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  (Stati  membri
          dell'Unione  europea)  e  la  Repubblica  di  Bulgaria e la
          Romania, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria
          e della Romania all'Unione europea.».
          «Art. 301.
             Quando  una posizione comune o un'azione comune adottata
          in  virtu'  delle  disposizioni  del  trattato  sull'Unione
          europea relative alla politica estera e di sicurezza comune
          prevedano  un'azione  della  Comunita'  per  interrompere o
          ridurre  parzialmente  o totalmente le relazioni economiche
          con  uno  o  piu'  paesi terzi, il Consiglio, deliberando a
          maggioranza  qualificata  su  proposta  della  Commissione,
          prende le misure urgenti necessarie.».
             Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 7
          agosto  1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale18
          agosto 1990, n. 192:
             «2.  Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
          categorie   di   documenti   da  esse  formati  o  comunque
          rientranti  nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
          ai sensi del comma 1.»
             La  direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 25
          novembre 2005 n. L. 309.
             Si  riporta il testo dell'art.1, comma 5, della legge 25
          gennaio  2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
          febbraio 2006, n. 32, S.O:
             «5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.».
             (Omissis).
             Il  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172.
          Note all'art. 1.
             -  Il  testo  dell'art.  1,  del  decreto legislativo 22
          giugno  2007,  n.  109,  citato  nelle premesse, cosi' come
          modificato dal presente decreto:
             «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          valgono le seguenti definizioni:
              a)  per  “finanziamento  del terrorismo” si
          intende:  “qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi
          mezzo,  alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione,
          al  deposito,  alla custodia o all'erogazione di fondi o di
          risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati
          ad  essere,  in  tutto  o  in  parte, utilizzati al fine di
          compiere  uno  o piu' delitti con finalita' di terrorismo o
          in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu'
          delitti  con  finalita'  di  terrorismo previsti dal codice
          penale,  e  cio'  indipendentemente dall'effettivo utilizzo
          dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei
          delitti anzidetti”;
              b)    per   “regolamenti   comunitari”   si
          intendono:  “i  regolamenti  (CE)  n.  2580/2001  del
          Consiglio,   del  27  dicembre  2001,  e  n.  881/2002  del
          Consiglio,  del 27 maggio 2002, e successive modificazioni,
          ed  i  regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301
          del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare
          e  reprimere  il  fenomeno  del terrorismo internazionale e
          l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
          internazionale,  anche  in  attuazione  di  risoluzioni del
          Consiglio di sicurezza dell'ONU”;
              c)  per  “fondi”  si  intendono:  “le
          attivita'  ed  utilita'  finanziarie  di  qualsiasi natura,
          possedute  anche per interposta persona fisica o giuridica,
          compresi a titolo meramente esemplificativo:
               1)  i  contanti,  gli assegni, i crediti pecuniari, le
          cambiali,  gli  ordini  di  pagamento  e altri strumenti di
          pagamento;
               2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti,
          i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi
          natura;
               3)  i  titoli negoziabili a livello pubblico e privato
          nonche' gli strumenti finanziari come definiti nell'art. 1,
          comma  2,  del testo unico delle disposizioni in materia di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58;
               4)  gli  interessi,  i  dividendi  o  altri redditi ed
          incrementi di valore generati dalle attivita';
               5)   il  credito,  il  diritto  di  compensazione,  le
          garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
          finanziari;
               6)  le  lettere di credito, le polizze di carico e gli
          altri titoli rappresentativi di merci;
               7)  i  documenti  da cui risulti una partecipazione in
          fondi o risorse finanziarie;
               8)  tutti  gli  altri strumenti di finanziamento delle
          esportazioni”;
              d)  per  “risorse economiche” si intendono:
          “le   attivita'   di   qualsiasi  tipo,  materiali  o
          immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori,
          le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono
          essere  utilizzate  anche  per  interposta persona fisica o
          giuridica, per ottenere fondi, beni o servizi”;
              e)  per “congelamento di fondi” si intende:
          “il  divieto,  in virtu' dei regolamenti comunitari e
          dei   decreti   ministeriali   di   cui   all'art.   4,  di
          movimentazione,   trasferimento,   modifica,   utilizzo   o
          gestione   dei  fondi  o  di  accesso  ad  essi,  cosi'  da
          modificarne  il  volume,  l'importo,  la  collocazione,  la
          proprieta',  il  possesso,  la  natura,  la  destinazione o
          qualsiasi  altro  cambiamento che consente l'uso dei fondi,
          compresa la gestione di portafoglio”;
              f) per “congelamento di risorse economiche”
          si  intende:  “il  divieto, in virtu' dei regolamenti
          comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'art. 4, di
          trasferimento,  disposizione  o,  al  fine  di  ottenere in
          qualsiasi  modo  fondi,  beni  o  servizi,  utilizzo  delle
          risorse    economiche,   compresi,   a   titolo   meramente
          esemplificativo,  la  vendita, la locazione, l'affitto o la
          costituzione di diritti reali di garanzia”;
              g)  per  “soggetti designati” si intendono:
          “le  persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi
          e  le  entita'  designati come destinatari del congelamento
          sulla   base  dei  regolamenti  comunitari  e  dei  decreti
          ministeriali di cui all'art. 4”;
              h)  per “legge antiriciclaggio” si intende:
          il  decreto-legge  3  maggio  1991, n. 143, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197,  e
          successive modificazioni.».
             - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 22 giugno
          2007,  n. 109, citato nelle premesse, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
             «Art.  3  (Comitato  di  sicurezza finanziaria). - 1. In
          ottemperanza    agli    obblighi   internazionali   assunti
          dall'Italia  nella  strategia di contrasto al finanziamento
          del  terrorismo ed all'attivita' di Paesi che minacciano la
          pace  e  la sicurezza internazionale, anche al fine di dare
          attuazione  alle  misure  di  congelamento  disposte  dalle
          Nazioni  unite  e  dall'Unione  europea,  e' istituito, nei
          limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili  e,  comunque  senza  nuovi  o maggiori oneri a
          carico  del  bilancio  dello  Stato,  presso  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  il Comitato di sicurezza
          finanziaria, di seguito denominato: “Comitato”.
             2.  Il  Comitato  e' composto dal direttore generale del
          tesoro  o  da un suo delegato, che lo presiede, e da undici
          membri.
             3.  I  componenti del Comitato sono nominati con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sulla base
          delle   designazioni   effettuate,   rispettivamente,   dal
          Ministro  dell'interno,  dal  Ministro della giustizia, dal
          Ministro  degli  affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla
          Commissione   nazionale   per   le  societa'  e  la  borsa,
          dall'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          e  di  interesse  collettivo  e  dall'Ufficio  italiano dei
          cambi.  Del  Comitato  fanno  anche  parte  un dirigente in
          servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
          un  ufficiale  della  Guardia  di finanza, un funzionario o
          ufficiale  in  servizio  presso  la Direzione investigativa
          antimafia,  un  ufficiale  dell'Arma  dei carabinieri, e un
          rappresentante  della  Direzione  nazionale  antimafia.  Il
          presidente  del  Comitato  puo' invitare a partecipare alle
          riunioni  del  Comitato  rappresentanti  di  altri  enti  o
          istituzioni,  inclusi  rappresentanti  dei  servizi  per la
          informazione  e la sicurezza, secondo le materie all'ordine
          del   giorno.   Ai   fini  dello  svolgimento  dei  compiti
          riguardanti  il  congelamento  delle risorse economiche, il
          Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del
          demanio.
             4. Il funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti
          di sua competenza, e' disciplinato con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, su proposta del Comitato.
          Con  lo  stesso  decreto  sono  disciplinati,  altresi', le
          categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella
          disponibilita'   del  Comitato,  sottratti  al  diritto  di
          accesso  ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24,
          comma1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          recante    nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi.  In  ogni  caso, ai componenti del Comitato
          non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso
          spese.
             5.  Gli  enti rappresentati nel Comitato comunicano allo
          stesso,  in  deroga ad ogni disposizione vigente in materia
          di  segreto  di ufficio, le informazioni riconducibili alle
          materie  di  competenza  del  Comitato.  Le informazioni in
          possesso  del  Comitato  sono coperte da segreto d'ufficio,
          fatta   salva  l'applicazione  dell'art.  6,  primo  comma,
          lettera  a),  e  dell'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n.
          121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del
          testo    unico    delle    disposizioni   in   materia   di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58.
             6.  L'autorita'  giudiziaria  trasmette al Comitato ogni
          informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.
             7.  Il  Comitato,  con  propria  delibera, individua gli
          ulteriori  dati  ed informazioni riconducibili alle materie
          di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni
          sono   obbligate  a  trasmettere  al  Comitato  stesso.  Il
          Comitato    puo'    richiedere   accertamenti   agli   enti
          rappresentati  nel  Comitato, tenuto conto delle rispettive
          attribuzioni.  Il  presidente del Comitato puo' trasmettere
          dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di
          informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per
          la   informazione   e   la   sicurezza,   anche   ai   fini
          dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
          Consiglio  dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 24
          ottobre 1977, n. 801.
             8.  Il  Comitato  chiede  all'Agenzia  del  demanio ogni
          informazione necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa
          svolta ai sensi dell'art. 12.
             9.  Il  Comitato  puo'  stabilire  collegamenti  con gli
          organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al
          fine    di    contribuire   al   necessario   coordinamento
          internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio di cui
          al comma 5.
             10.   Il  Comitato  formula  alle  competenti  autorita'
          internazionali,  sia  delle  Nazioni  unite che dell'Unione
          europea,  proposte  di  designazione  di  soggetti  o enti.
          Quando,  sulla  base  delle informazioni acquisite ai sensi
          dei  precedenti  commi, sussistono sufficienti elementi per
          formulare  alle  competenti  autorita'  internazionali, sia
          delle  Nazioni  unite  che dell'Unione europea, proposte di
          designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse
          economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel
          frattempo,   dispersi,   occultati   o  utilizzati  per  il
          finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del
          Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica
          competente  ai  sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni.
             11.  Il Comitato e' l'autorita' competente a valutare le
          istanze  di  esenzione  dal congelamento di fondi e risorse
          economiche  presentate  dai  soggetti  interessati, secondo
          quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di
          cui all'art. 4.
             12.   Il  Comitato  formula  alle  competenti  autorita'
          internazionali,  sia  delle  Nazioni  unite che dell'Unione
          europea,  proposte di cancellazione dalle liste di soggetti
          designati,  sulla  base  anche delle istanze presentate dai
          soggetti interessati.
             13.  Il  Comitato formula le proposte per l'adozione dei
          decreti di cui all'art. 4.
             14.  Il  termine  per  la  conclusione  dei procedimenti
          amministrativi   innanzi   al  Comitato  e'  di  centoventi
          giorni.».
             Si  riporta  il  testo dell'art. 24, comma 1 lettera a),
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, citata nelle premesse:
                  «a)  per i documenti coperti da segreto di Stato ai
          sensi  della  legge  24  ottobre 1977, n. 801, e successive
          modificazioni,  e  nei  casi  di  segreto  o  di divieto di
          divulgazione   espressamente   previsti  dalla  legge,  dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni   ai   sensi   del  comma  2  del  presente
          articolo;».
             Per  l'art.  24,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
          241, si veda nelle note alle premesse.