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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 2008, n. 221

Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalità di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2009
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vigente al 03/05/2024
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Testo in vigore dal: 1-3-2009
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle
modalita'  di  svolgimento  del corso biennale di formazione iniziale
del personale della carriera prefettizia;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno del 13 luglio 2002, n.
196,  di  seguito  denominato  "decreto", con il quale e' adottato il
regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso biennale di
formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;
  Considerato  che  l'articolo  4,  comma  4,  del  suddetto  decreto
ministeriale   prevede   che   al  termine  del  ciclo  formativo  la
valutazione  complessiva  formulata  per  ciascun  funzionario  dalla
commissione giudicatrice sia espressa in trentesimi;
  Considerato  che l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno
13 febbraio 2007, n. 39, nell'introdurre modificazioni e integrazioni
al  decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina
del  concorso  di  accesso  alla  qualifica  iniziale  della carriera
prefettizia,  ha  fissato,  invece, in centesimi la valutazione delle
prove  concorsuali  per  l'accesso  alle  qualifiche  iniziali  della
carriera prefettizia;
  Ravvisata, quindi, l'opportunita', per una maggiore semplificazione
dell'intero   procedimento,   di   rendere  omogenei  i  punteggi  di
valutazione  relativi  alle prove di concorso con quelli formulati al
termine del ciclo formativo, prevedendo che anche questi ultimi siano
espressi in centesimi;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 24 novembre
  2008;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  ai  sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400.

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.



  1.  All'articolo  4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno
13  luglio  2002,  n.  196,  la parola "trentesimi" e' sostituita con
"centesimi".
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
   Roma, 19 dicembre 2008

                                                 Il Ministro : Maroni

                                                 Visto,            il
Guardasigilli: Alfano

                                                 Registrato      alla
Corte dei conti il 6 febbraio 2009
                                                 Ministeri
istituzionali, registro n. 1, foglio n. 309
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di' facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             Si  riporta  il testo del comma 3 dell'articolo 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri":
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   subordinate   al   ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
             Si   riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia
          di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
          prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
          1999, n. 266":
              "Art.  5.  (Formazione  iniziale). - 1. Con regolamento
          del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma
          3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
          modalita'  di  svolgimento del corso di formazione iniziale
          della  durata  di due anni, articolato in periodi alternati
          di  formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di
          valutazione  dei partecipanti al termine del primo anno del
          corso  ai  fini  del  superamento  del periodo di prova, di
          risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita',
          nonche'  i  criteri  di  determinazione  della posizione in
          ruolo  del  funzionario  ritenuto idoneo. 2. Al termine del
          biennio di formazione iniziale il funzionario e' destinato,
          in  sede  di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale
          del  governo.  Nell'ambito  delle sedi di servizio indicate
          dall'amministrazione     ai     fini    della    copertura,
          l'assegnazione  e'  effettuata  in  relazione  alla  scelta
          manifestata  da  ciascun  funzionario  secondo  l'ordine di
          ruolo  come  determinato  ai  sensi del comma 1. Il periodo
          minimo  di  permanenza nella sede di prima assegnazione non
          puo' essere inferiore a due anni".
             Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6 del decreto del
          Ministro  dell'interno 13 febbraio 2007, n. 39 "Regolamento
          recante   modificazioni   ed  integrazioni  al  regolamento
          approvato  con  decreto  4  giugno 2002, n. 144, recante la
          disciplina  del concorso pubblico di accesso alla qualifica
          iniziale  della  carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2,
          del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139":
              "Art.  6  -  1.  Al  comma 1 dell'articolo 12, il primo
          periodo  e'  sostituito  dal seguente: "1. Alle prove orali
          sono   ammessi   a  partecipare  i  candidati  che  abbiano
          riportato  una  media  di  almeno  settanta centesimi nelle
          cinque  prove  scritte  e non meno di sessanta centesimi in
          ciascuna  di  esse.".  2.  Al comma 1 dell'articolo 12, nel
          secondo periodo sostituire le parole "legislazione speciale
          amministrativa da specificare nel bando di concorso" con le
          seguenti:  "legislazione  speciale  amministrativa riferita
          alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno; ".
          3.  Dopo  il  comma  2, inserire il comma 2-bis: "2-bis. La
          commissione  esaminatrice,  prima  dell'inizio  di ciascuna
          sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai
          singoli   candidati   per   ciascuna  delle  materie  sopra
          indicate.  Tali  quesiti  sono  proposti  con  estrazione a
          sorte.".  4.  Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le
          prove  orali  si  intendono  superate  qualora il candidato
          abbia   riportato   una   votazione   di   almeno  sessanta
          centesimi.".  5.  Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le
          parole  "fino  ad  un  massimo  di 0,50 trentesimi." con le
          seguenti: "fino ad un massimo di 1,50 centesimi".