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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 febbraio 2007, n. 39

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/4/2007
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  • Modificazioni ed integrazioni al Regolamento, approvato con decreto
    4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di
    accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia
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  • Modificazioni al Regolamento, approvato con decreto 29 luglio 1999,
    n. 357, recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai
    concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera
    prefettizia
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Testo in vigore dal:  15-4-2007

Art. 6

1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.».
2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole «legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso» con le seguenti: «legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno;».
3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis:
«2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.».
4. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».
5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole «fino ad un massimo di 0,50 trentesimi.» con le seguenti: «fino ad un massimo di 1,50 centesimi».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Prove orali). - 1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
2. Nel corso della prova orale è accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.
3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».
«Art. 13 (Prova facoltativa di lingua straniera). - 1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta.
Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.».