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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2008, n. 146

Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2018)
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Testo in vigore dal: 21-12-2008
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  della
giustizia,  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro dello sviluppo
economico,  il  Ministro  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali,   il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327, recante il codice
della navigazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n.  328,  recante  approvazione  del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (parte navigazione marittima);
  Vista  la  legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,
recante  disposizioni  per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico;
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della  nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma  dell'articolo 6  della  legge  8 luglio  2003,  n.  172, ed in
particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di
concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di
attuazione del codice della nautica da diporto;
  Vista  la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
recante norme sulla navigazione da diporto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  1977,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 235 del 30 agosto 1977,
recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite
di  accertamento  ai  fini  dell'abilitazione  alla navigazione delle
unita' da diporto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 novembre 1992, n. 566, recante
regolamento  sull'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea delle
navi da diporto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 gennaio  1994, n. 232, recante
regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 luglio  1994,  n.  536, recante
regolamento  sul  comando e sulla condotta delle unita' da diporto da
parte  di  coloro  che  sono  in  possesso di un titolo professionale
marittimo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 ottobre  1999,  n. 478, recante
regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 maggio  2005,  n. 121, recante
regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali
del diporto;
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, effettuata con la nota
prot. n. 8513 del 24 luglio 2008;
                   Adotta il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  Le  disposizioni  del  presente regolamento riguardano le procedure
amministrative  inerenti alle unita' da diporto di cui all'articolo 3
del  decreto  legislativo  18 luglio  2005,  n.  171,  d'ora  in  poi
«Codice»,  la  disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della
navigazione da diporto.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare  la lettura delle diposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  comma 3  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
              Il  regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
          navigazione),   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
              Il  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
          del  codice  della  navigazione (Navigazione marittima), e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
          S.O.
              La  legge  8 luglio  2003,  n. 172 (Disposizioni per il
          riordino  e  il  rilancio  della  nautica  da diporto e del
          turismo  nautico),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 luglio 2003, n. 161.
              Si   riporta   il   testo   dell'art.  65  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto  ed  attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
          dell'art.  6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202:
              «Art.  65 (Regolamento di attuazione) - 1. Il Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con le
          amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17,
          comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo,   un   decreto   ministeriale   al   fine   di
          disciplinare,   secondo   criteri  di  semplificazione  dei
          procedimenti   amministrativi,   le   materie   di  seguito
          indicate:
                a) modalita'  di  iscrizione nei registri delle navi,
          delle   imbarcazioni   da   diporto  e  delle  imbarcazioni
          autocostruite,  ivi  compresa  la  disciplina relativa alla
          iscrizione  provvisoria  delle imbarcazioni e delle navi da
          diporto;
                b) procedure   relative  al  trasferimento  ad  altro
          ufficio   dell'iscrizione   di  una  unita'  da  diporto  e
          formalita'  relative  alla cancellazione dai registri delle
          unita' da diporto;
                c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso
          delle unita' da diporto;
                d) procedimento  per  il  rinnovo  della  licenza  di
          navigazione  delle  imbarcazioni  e delle navi da diporto e
          disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi
          da diporto;
                e) disciplina   del   regime   amministrativo   degli
          apparati ricetrasmittenti di bordo;
                f) disciplina  relativa  ai titoli abilitativi per il
          comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da
          diporto,  ivi  compresa  l'introduzione di nuovi criteri in
          materia  di  requisiti  fisici  per  il conseguimento della
          patente  nautica,  in particolare per le persone disabili e
          l'uso  obbligatorio  di dispositivi elettronici in grado di
          consentire,   in   caso  di  caduta  in  mare,  oltre  alla
          individuazione  della persona, la disattivazione del pilota
          automatico e l'arresto dei motori;
                g) sicurezza  della  navigazione  e  delle  unita' da
          diporto,  ivi  comprese  quelle  impiegate  in attivita' di
          noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee
          a scopo sportivo o ricreativo;
                h) individuazione,   in   base   alle   esigenze  del
          territorio  su  cui  operano  e  alla distanza dagli uffici
          marittimi  detentori  dei  registri  di  iscrizione,  degli
          uffici   provinciali   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  e  per  i  sistemi  informativi e statistici del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati
          a  tenere  i  registri  di iscrizione delle imbarcazioni da
          diporto;
                i) normativa   tecnica   per   i   motori   a  doppia
          alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
                l) disciplina  relativa  alla  procedura  di rilascio
          dell'autorizzazione    alla    navigazione   temporanea   e
          condizioni  di  sicurezza  da osservare durante la predetta
          navigazione;
                m) organizzazione   dello  sportello  telematico  del
          diportista.
              2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 1   si   applicano   le   disposizioni  regolamentari
          vigenti.».
              La   legge   11 febbraio   1971,  n.  50  (Norme  sulla
          navigazione  da  diporto),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
              Il   decreto  ministeriale  19 novembre  1992,  n.  566
          (Regolamento   recante   norme  per  l'autorizzazione  alla
          navigazione   temporanea   delle   navi   da  diporto),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 febbraio 1993, n.
          38.
              Il   decreto   ministeriale  21 gennaio  1994,  n.  232
          (Regolamento  di  sicurezza per la navigazione da diporto),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n.
          87.
              Il   decreto   ministeriale   5 luglio   1994,  n.  536
          (Regolamento  recante  norme  per  il comando e la condotta
          delle  unita'  da  diporto  da  parte di coloro che sono in
          possesso   di   un   titolo  professionale  marittimo),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1994, n.
          216.
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1997,  n.  431  (Regolamento sulla disciplina delle patenti
          nautiche),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          17 dicembre 1997, n. 293.
              Il   decreto   ministeriale   5 ottobre  1999,  n.  478
          (Regolamento  recante norme di sicurezza per la navigazione
          da   diporto),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 dicembre 1999, n. 295.
              Il   decreto   ministeriale   10 maggio  2005,  n.  121
          (Regolamento  recante  l'istituzione  e  la  disciplina dei
          titoli  professionali  del  diporto),  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2005, n. 154.
          Nota all'art. 1:
              - L'art. 3 del d.lgs n. 171/2005 e' il seguente:
              «Art.  3  (Unita'  da  diporto).  -  1.  Le costruzioni
          destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
                a) unita'  da diporto: si intende ogni costruzione di
          qualunque   tipo  e  con  qualunque  mezzo  di  propulsione
          destinata alla navigazione da diporto;
                b) nave  da diporto: si intende ogni unita' con scafo
          di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,  misurata
          secondo   le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS  8666  per  la
          misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
                c) imbarcazione  da  diporto:  si intende ogni unita'
          con  scafo  di  lunghezza  superiore a dieci metri e fino a
          ventiquattro  metri,  misurata secondo le norme armonizzate
          di cui alla lettera b);
                d) natante  da  diporto:  si  intende  ogni unita' da
          diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a
          dieci  metri,  misurata secondo le norme armonizzate di cui
          alla lettera b).».