stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2008, n. 146

Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2018)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-12-2008

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161.
Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202:
«Art. 65 (Regolamento di attuazione) - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.».
La legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
Il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1993, n. 38.
Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 (Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87.
Il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536 (Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1994, n. 216.
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293.
Il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295.
Il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2005, n. 154.
Nota all'art. 1:
- L'art. 3 del d.lgs n. 171/2005 è il seguente:
«Art. 3 (Unità da diporto). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).».