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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1 aprile 2008, n. 86

Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/6/2002
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  • Articoli

  • Disposizioni di carattere generale
  • 1
  • 2

  • Obbligo di assicurazione

    Sezione I

    Veicoli a motore e natanti
    soggetti all'obbligo di assicurazione
  • 3
  • 4

  • Veicoli immatricolati in Stati esteri
  • 5
  • 6
  • 7

  • Natanti registrati in Stati esteri
  • 8
  • 9

  • Norme relative al contratto di assicurazione
  • 10
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-6-2002
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private ed in particolare:
    - l'articolo 122,  comma 1,  che  prevede  l'individuazione della
tipologia  di  veicoli  esclusi  dall'obbligo di assicurazione per la
responsabilita'  civile  verso  i terzi e l'individuazione delle aree
equiparate  a  quelle  di  uso  pubblico con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
    - l'articolo 123,  comma 1,  che  prevede  l'individuazione della
tipologia  di  natanti  esclusi  dall'obbligo di assicurazione per la
responsabilita'  civile  verso i terzi e l'individuazione delle acque
equiparate  a  quelle  di  uso  pubblico con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
    - l'articolo 125, comma 2, lettera a), che per i natanti soggetti
all'obbligo  di  assicurazione  per la responsabilita' civile verso i
terzi   registrati   in   Stati   esteri  prevede  che  l'obbligo  di
assicurazione si considera assolto, tra l'altro, con la stipula di un
contratto  di  assicurazione  secondo quanto previsto con regolamento
adottato   dal   Ministro   dello  sviluppo  economico,  su  proposta
dell'ISVAP;
    - l'articolo 125, comma 3, lettera a), che per i veicoli a motore
muniti  di  targa  di  immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo
prevede  che l'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile
verso  i  terzi  e'  assolto,  tra  l'altro,  mediante  contratto  di
assicurazione «frontiera»;
    - l'art.  125,  comma 7,  che  stabilisce  che  il Ministro dello
sviluppo  economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
individua  i  veicoli  aventi targa di immatricolazione rilasciata da
uno  Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui al
comma 3,  lettera b),  ed al comma 4 del medesimo articolo in tema di
assicurazione  della responsabilita' civile per danni derivanti dalla
circolazione;
    - l'articolo 126,   comma 2,   lettera a),   che  stabilisce  che
l'Ufficio  centrale  italiano (UCI), tra l'altro, stipula e gestisce,
in   nome   e  per  conto  delle  imprese  aderenti,  l'assicurazione
«frontiera»  come  disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro
dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
    - l'articolo 171,  comma 3,  che stabilisce che il Ministro dello
sviluppo  economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
individua  in  caso  di trasferimento di proprieta' del veicolo o del
natante  e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di
altro  veicolo  o  natante di proprieta' le modalita' di rilascio del
nuovo  certificato  e  del  nuovo  contrassegno relativo al veicolo o
natante;
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione
della  direttiva  2005/14/CE  che  modifica  le direttive 72/166/CEE,
84/5/CEE,  88/357/CEE,  90/232/CEE  e  2000/26/CE  sull'assicurazione
della   responsabilita'   civile  risultante  dalla  circolazione  di
autoveicoli, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, con il quale e'
stato   sostituito  l'articolo 128  del  citato  decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Vista  la  nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale
l'ISVAP  ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del
Regolamento  di  cui  agli  articoli 122, comma 1, 123, comma 1, 125,
comma 2,  lettera a),  125,  comma 3,  lettera a), 125, comma 7, 126,
comma 2,   lettera a),   e  171,  comma 3,  del  decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
  Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. DAGL/12.22.1/2/2008 del 27 marzo 2008;
                             A d o t t a

il seguente regolamento:


                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione


  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   all'assicurazione
obbligatoria  della  responsabilita'  civile  verso i terzi derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.
          Avvertenza:

              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE).

          Nota al titolo:
              - Il  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n. 209,
          recante «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.

          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e   ordinamento   della   Presidenza   del   Consiglio  dei
          Ministri.»,    pubblicata    nella    Gazzetta    Ufficiale
          12 settembre  1988,  n.  214,  supplemento ordinario, e' il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il   testo  dell'art.  122  del  decreto  legislativo
          7 settembre   2005,   n.   209,   recante   «Codice   delle
          assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre  2005,  n.  239,  supplemento  ordinario  e'  il
          seguente:

                                   «Titolo X

                          ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
                      PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
                                    Capo I

                           Obbligo di assicurazione

              «Art.  122  (Veicoli a motore). - 1. I veicoli a motore
          senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,
          non  possono  essere posti in circolazione su strade di uso
          pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti
          dall'assicurazione  per  la  responsabilita' civile verso i
          terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile e dall'art.
          91,  comma 2,  del  codice  della  strada.  Il regolamento,
          adottato   dal  Ministro  delle  attivita'  produttive,  su
          proposta  dell'ISVAP,  individua  la  tipologia  di veicoli
          esclusi  dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate
          a quelle di uso pubblico.
              2.  L'assicurazione  comprende la responsabilita' per i
          danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
          titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.
              3.   L'assicurazione   non   ha  effetto  nel  caso  di
          circolazione  avvenuta contro la volonta' del proprietario,
          dell'usufruttuario,  dell'acquirente con patto di riservato
          dominio  o  del locatario in caso di locazione finanziaria,
          fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a
          partire  dal  giorno  successivo  alla  denuncia presentata
          all'autorita'  di  pubblica  sicurezza.  In deroga all'art.
          1896,  primo  comma,  secondo  periodo,  del  codice civile
          l'assicurato  ha  diritto  al rimborso del rateo di premio,
          relativo  al  residuo  periodo  di  assicurazione, al netto
          dell'imposta  pagata  e  del  contributo previsto dall'art.
          334.
              4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i
          danni  causati  nel  territorio  degli  altri Stati membri,
          secondo  le  condizioni  ed  entro i limiti stabiliti dalle
          legislazioni   nazionali   di   ciascuno   di  tali  Stati,
          concernenti      l'assicurazione     obbligatoria     della
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli  a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente
          previste  dal contratto o dalla legislazione dello Stato in
          cui stazionano abitualmente».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 123, 125, 126 e
          171 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
              «Art.  123  (Natanti).  -  1. Le unita' da diporto, con
          esclusione  delle  unita' non dotate di motore, non possono
          essere  poste  in navigazione in acque ad uso pubblico o su
          aree   a   queste   equiparate   se   non   siano   coperte
          dall'assicurazione della responsabilita' civile verso terzi
          prevista  dall'art. 2054 del codice civile, compresa quella
          dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del
          locatario  in caso di locazione finanziaria, per danni alla
          persona.   Il  regolamento,  adottato  dal  Ministro  delle
          attivita'  produttive  su proposta dell'ISVAP, individua la
          tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione
          e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
              2.  Sono  altresi'  soggetti all'obbligo assicurativo i
          natanti   di  stazza  lorda  non  superiore  a  venticinque
          tonnellate  che  siano  muniti  di  motore  inamovibile  di
          potenza  superiore  a  tre cavalli fiscali e adibiti ad uso
          privato,  diverso  dal  diporto,  o al servizio pubblico di
          trasporto di persone.
              3.   L'obbligo   assicurativo   e'   esteso  ai  motori
          amovibili,    di   qualsiasi   potenza,   indipendentemente
          dall'unita' alla quale vengono applicati, risultando in tal
          caso  assicurato  il natante sul quale e' di volta in volta
          collocato il motore.
              4.  Alle  unita'  da  diporto,  ai  natanti e ai motori
          amovibili  si  applicano,  in  quanto compatibili, le norme
          previste    per    l'assicurazione    obbligatoria    della
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli a motore».
              «Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati
          in  Stati  esteri). - 1. Per i veicoli e i natanti soggetti
          all'obbligo  di assicurazione ed immatricolati o registrati
          in  Stati  esteri  nonche'  per  i  motori amovibili di cui
          all'art.   123,  comma 3,  muniti  di  certificato  di  uso
          straniero   o   di   altro   documento  equivalente  emesso
          all'estero,  che circolino temporaneamente nel territorio o
          nelle  acque  territoriali  della  Repubblica,  deve essere
          assolto,   per   la  durata  della  permanenza  in  Italia,
          l'obbligo di assicurazione.
              2.   Per   i  natanti  l'obbligo  di  assicurazione  si
          considera assolto:
                a) con  la  stipula  di un contratto di assicurazione
          secondo   quanto  previsto  con  regolamento  adottato  dal
          Ministro    delle   attivita'   produttive,   su   proposta
          dell'ISVAP, ovvero
                b) quando   il   conducente   sia   in   possesso  di
          certificato    internazionale   di   assicurazione   emesso
          dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato
          dall'Ufficio centrale italiano.
              3.   Per   i  veicoli  a  motore  muniti  di  targa  di
          immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di
          assicurazione:
                a) e'  assolto  mediante  contratto  di assicurazione
          «frontiera»,  come  disciplinato  dal  regolamento previsto
          all'art.   126,   comma 2,   lettera a),   concernente   la
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione del
          veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
          membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti
          dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
                b) si  considera  assolto  quando  l'Ufficio centrale
          italiano  si sia reso garante per il risarcimento dei danni
          cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli
          e  quando  con  atto  dell'Unione europea sia stato rimosso
          l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione
          di  responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di
          immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
                c) si  considera assolto, quando il conducente sia in
          possesso  di  una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale
          di  assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale
          italiano.
              4.   Per   i  veicoli  a  motore  muniti  di  targa  di
          immatricolazione  rilasciata  da  uno  Stato membro diverso
          dalla  Repubblica  italiana,  l'obbligo di assicurazione si
          considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia
          reso  garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla
          circolazione  in  Italia  di  detti  veicoli, sulla base di
          accordi  stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di
          assicurazione  e  l'Unione  europea abbia riconosciuto tali
          accordi.
              5.   Nell'ipotesi   di   cui  al  comma 3,  lettera c),
          l'Ufficio  centrale italiano provvede alla liquidazione dei
          danni,  garantendone  il pagamento agli aventi diritto, nei
          limiti  dei  massimali  minimi  di legge o, se maggiori, di
          quelli    eventualmente    previsti    dalla   polizza   di
          assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
          ipotesi  di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui
          al  comma 4,  l'Ufficio  centrale  italiano  provvede  alla
          liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
          pagamento  agli  aventi  diritto  nei  limiti dei massimali
          minimi  di  legge  o,  se maggiori, di quelli eventualmente
          previsti dalla polizza di assicurazione.
              5-bis.  L'Ufficio  centrale  italiano,  entro  tre mesi
          dalla  ricezione  della  richiesta di risarcimento comunica
          agli  aventi  diritto  un'offerta  di risarcimento motivata
          ovvero  indica  i  motivi  per  i quali non ritiene di fare
          offerta.
              6.  Le  disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano
          anche   ai   veicoli  a  motore  di  proprieta'  di  agenti
          diplomatici  e  consolari o di funzionari internazionali, o
          di   proprieta'   di   Stati  esteri  o  di  organizzazioni
          internazionali.
              7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al
          comma 4   non   si   applicano  per  l'assicurazione  della
          responsabilita'    civile   per   danni   cagionati   dalla
          circolazione  dei  veicoli aventi targa di immatricolazione
          rilasciata   da   uno   Stato   estero  e  individuati  nel
          regolamento  adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
          delle attivita' produttive».
              «Art.  126  (Ufficio centrale italiano). - 1. L'Ufficio
          centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni
          di  Ufficio  nazionale  di assicurazione e allo svolgimento
          degli  altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario
          e  dal  presente  codice  a  seguito  di riconoscimento del
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  che  ne approva lo
          statuto con decreto.
              2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
          all'art. 125, svolge le seguenti attivita':
                a) stipula  e  gestisce,  in  nome  e per conto delle
          imprese  aderenti,  l'assicurazione  frontiera disciplinata
          nel  regolamento  adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal
          Ministro   delle   attivita'  produttive  e  provvede  alla
          liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
                b) assume,   nelle   ipotesi   di   cui  al  comma 2,
          lettera b),   comma 3,   lettere b)  e c),  ed  al  comma 4
          dell'art. 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati
          dalla  circolazione  in  Italia  dei  veicoli  a  motore  e
          natanti, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del
          responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
                c) e'  legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi
          di  cui  al  comma 2,  lettera b), al comma 3 ed al comma 4
          dell'art.  125, in nome e per conto delle imprese aderenti,
          nelle  azioni  di  risarcimento  che  i  danneggiati  dalla
          circolazione  in  Italia  di  veicoli  a  motore  e natanti
          immatricolati  o  registrati  all'estero possono esercitare
          direttamente  nei  suoi  confronti  secondo quanto previsto
          agli  articoli 145,  comma 1, 146 e 147. Si applicano anche
          nei    confronti    dell'Ufficio   centrale   italiano   le
          disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa
          di  assicurazione  del  responsabile  civile secondo quanto
          previsto dall'art. 144.
              3.  Ai  fini  della proposizione dell'azione diretta di
          risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i
          termini  di  cui  all'art.  163-bis,  primo  comma,  e 318,
          secondo   comma,   del  codice  di  procedura  civile  sono
          aumentati  del  doppio,  risultando  percio'  stabiliti  in
          centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e
          in  novanta  giorni per il giudizio di fronte al giudice di
          pace. I termini di cui all'art. 163-bis, secondo comma, del
          codice  di  procedura  civile  non  possono essere comunque
          inferiori a sessanta giorni.
              4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere
          le  carte verdi richieste per la circolazione all'estero di
          veicoli  a  motore  immatricolati in Italia, garantendo nei
          confronti    dei   corrispondenti   uffici   nazionali   di
          assicurazione  le  obbligazioni  che  il  rilascio  di tali
          certificati comporta.
              5.  Per  i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di
          assicurazione  esteri,  che  in  base agli accordi con esso
          stipulati  abbiano  dovuto  intervenire per risarcire danni
          causati  nel  territorio del loro Stato da veicoli a motore
          immatricolati  in  Italia  non  coperti  da  assicurazione,
          l'Ufficio  centrale  italiano  ha  diritto  di  rivalsa nei
          confronti del proprietario o del conducente del veicolo per
          le somme pagate e le relative spese.
              6.  In caso di incidente cagionato nel territorio della
          Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti
          immatricolati  o  registrati all'estero, l'Ufficio centrale
          italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le
          informazioni   acquisite   relativamente   alle   modalita'
          dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e
          alla  targa  di  immatricolazione  o  altro  analogo  segno
          distintivo».
              «Art.  171  (Trasferimento  di proprieta' del veicolo o
          del  natante).  -  1. Il  trasferimento  di  proprieta' del
          veicolo  o  del  natante  determina,  a scelta irrevocabile
          dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
                a) la  risoluzione  del  contratto  a  far  data  dal
          perfezionamento   del   trasferimento  di  proprieta',  con
          diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo
          periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del
          contributo obbligatorio di cui all'art. 334;
                b) la   cessione   del   contratto  di  assicurazione
          all'acquirente;
                c) la  sostituzione del contratto per l'assicurazione
          di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di
          sua proprieta', previo l'eventuale conguaglio del premio.
              2. Eseguito il trasferimento di proprieta', l'alienante
          informa   contestualmente   l'impresa  di  assicurazione  e
          l'acquirente  se,  insieme  al  veicolo,  viene  ceduto  il
          contratto di assicurazione.
              3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante
          dalla  data  del  rilascio  del  nuovo  certificato  e, ove
          occorra,  del  nuovo  contrassegno relativo al veicolo o al
          natante  secondo  le  modalita'  previste  dal  regolamento
          adottato,   su  proposta  dell'ISVAP,  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive».
              - Il   decreto  legislativo  6 novembre  2007,  n  198,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica
          le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e
          2000/26/CE  sull'assicurazione della responsabilita' civile
          risultante   dalla   circolazione   di   autoveicoli.»,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 novembre 2007, n.
          261, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo
          6 novembre  2007,  n  198  che  sostituisce  l'art. 128 del
          decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n.  209,  recante
          «Codice  delle  assicurazioni  private»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  13 ottobre  2005,  n. 239, supplemento
          ordinario e' il seguente:
              «4.  L'art.  128  del  decreto  legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, e' cosi' sostituito:
              1. Per  l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per
          la  responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
          veicoli  a  motore e dei natanti, il contratto e' stipulato
          per somme non inferiori ai seguenti importi:
                a) nel  caso  di danni alle persone un importo minimo
          di   copertura   pari   ad  euro  5.000.000  per  sinistro,
          indipendentemente dal numero delle vittime;
                b) nel  caso  di danni alle cose un importo minimo di
          copertura    pari   ad   euro   1.000.000   per   sinistro,
          indipendentemente dal numero delle vittime.
              2.  I  contratti  dell'assicurazione obbligatoria della
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli  a motore e dei natanti devono essere adeguati agli
          importi  minimi  di copertura obbligatoria per i danni alle
          cose  e  per  i  danni alle persone di cui al comma 1 entro
          l'11 giugno 2012.
              3.  Ogni  cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di
          cui   al  comma 2  gli  importi  di  cui  al  comma 1  sono
          indicizzati    automaticamente    secondo   la   variazione
          percentuale  indicata  dall'indice  europeo  dei  prezzi al
          consumo  (IPC  E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95
          del  Consiglio,  del  23 ottobre 1995, relativo agli indici
          dei  prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e'
          arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
              4.   Con  provvedimento  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana,  e' stabilito l'adeguamento di cui al
          comma 3.
              5.  Alla  data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi
          di  copertura  devono  essere pari ad almeno la meta' degli
          ammontari di cui al comma 1.».