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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 60

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-2008.
Decreto-Legge convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 102 (in G.U. 07/06/2008, n.132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2008)
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Testo in vigore dal: 11-4-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  al  fine di garantire la continuita' dei servizi svolti
da Trenitalia nel settore dei trasporti regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  fine  di  garantire  la prosecuzione degli attuali servizi,
nelle  more  della  stipula  dei  nuovi contratti di servizio, previa
definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi
di   trasporto   regionale   ((di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo  19 novembre 1997, n. 422)), e della rideterminazione dei
criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, dello stesso
decreto  legislativo,  e'  autorizzata  nell'anno 2008 la spesa di 80
milioni   di   euro   da  corrispondere  direttamente  alla  societa'
Trenitalia S.p.A.
  2.   All'onere   derivante   dal   comma  1  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della  dotazione  del fondo per interventi
strutturali  di  politica  economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.