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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2022)
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Testo in vigore dal: 28-12-2022
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                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  11-quaterdecies,  comma  13,  lettera  a),   del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n.  248,
recante misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge  5  marzo  1990,  n.  46,
recante norme per la sicurezza degli impianti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, recante il Regolamento recante disciplina  del  procedimento  di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e  trasformazione  degli  impianti  nel  rispetto  delle   norme   di
sicurezza; 
  Vista la legge 5 gennaio  1996,  n.  25,  recante  differimento  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle
attivita' produttive ed  altre  disposizioni  urgenti  in  materia  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,
n. 558, recante il regolamento recante norme per  la  semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio  di
attivita' e per la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
artigiane o al registro delle imprese per  particolari  categorie  di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante il regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  della
direttiva  95/16/CE  sugli  ascensori  e   di   semplificazione   dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi,  nonche'  della  relativa  licenza   di   esercizio   e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  2006,
n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare. 
  Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300 (Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge  26
febbraio 2007, n. 17; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per  gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 
159/2007; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del  1998,  effettuata  con
nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica agli impianti posti  al  servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso,  collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.  Se  l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura. 
  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: 
    a)   impianti   di   produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica,  impianti  di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti  per
l'automazione di porte, cancelli e barriere; 
    ((b)  impianti  radiotelevisivi,   le   antenne,   gli   impianti
elettronici deputati alla gestione e distribuzione  dei  segnali  tv,
telefono e dati, anche relativi agli impianti di  sicurezza  compresi
gli impianti in fibra ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad
ospitare tali impianti;)) 
    c)   impianti   di   riscaldamento,   di   climatizzazione,    di
condizionamento e di refrigerazione di  qualsiasi  natura  o  specie,
comprese le opere di evacuazione dei  prodotti  della  combustione  e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
    e) impianti per la distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas  di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei  prodotti  della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
    f) impianti di sollevamento di persone o di  cose  per  mezzo  di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 
    g) impianti di protezione antincendio. 
  3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti  a  requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione  della  normativa  comunitaria,
ovvero di  normativa  specifica,  non  sono  disciplinati,  per  tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.