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LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.

note: Entrata in vigore della legge: 21/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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Testo in vigore dal:  21-1-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Norma per l'informazione del consumatore
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, è differito al 30 giugno 1996.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) è il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".