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LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.

note: Entrata in vigore della legge: 21/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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Testo in vigore dal: 21-1-1996
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Norma per l'informazione del consumatore
  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile
1991, n. 126, e' differito al 30 giugno 1996.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art  10,  commi  2  e  3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge  10  aprile
          1991, n.  126 (Norme per l'informazione del consumatore) e'
          il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il
          commercio  di  prodotti  o  di  confezioni  di prodotti non
          aventi i requisiti di cui all'art. 1".