MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 agosto 1998, n. 400

Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2017)
Testo in vigore dal: 8-12-1998
                               ART. 17
                     NORME COMUNI ALLE STAZIONI
1.  Le  parti  meccaniche delle stazioni, sia motrici, sia di rinvio,
sono efficacemente protette dalle intemperie.
2. Le stazioni, terminali o intermedie, sono dotate:
a)  di  locali  per  la  sosta  dei  viaggiatori  in  relazione  alle
prevedibili  esigenze  del  traffico,  nonche'  di  servizi igienici,
tenendo conto degli esercizi  pubblici  di  ristoro  esistenti  nelle
immediate vicinanze delle stazioni;
b)  di  locali  chiusi  da  adibire a magazzino e per la manutenzione
ordinaria, almeno in una stazione;
c) di un locale per il ricovero del personale;
d) di un sistema di illuminazione normale e di emergenza.
3. Le stazioni sono munite di recinzioni.
4. Gli accessi ai veicoli  e  i  disimpegni  hanno  in  ogni  caso  i
requisiti  di  ampiezza  e  di  posizione  necessari onde consentire,
comodamente e senza alcun pericolo, l'effettuazione delle  operazioni
di imbarco e di sbarco dei viaggiatori.
5.  Negli  impianti  in  cui  le  operazioni  di  imbarco e di sbarco
avvengono con veicoli in movimento, in relazione  alle  velocita'  ed
all'intervallo tra gli stessi veicoli, si realizzano zone di attesa e
predisposizione  e  zone  di  imbarco  e  sbarco,  ben individuabili,
secondo quanto stabilito dall'articolo 32, ultimo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
6.  Nelle  stazioni  i  comandi di arresto della marcia dell'impianto
sono ubicati in maniera da poter  essere  manovrati  prontamente  dal
personale.
7.  Le  pulegge  su  cui si avvolgono le funi di trazione dei veicoli
hanno la gola rivestita di materiale cedevole, atto a  proteggere  la
fune  ed  anche  a  migliorare l'aderenza; i rapporti fra il diametro
delle pulegge ed i diametri della fune e dei fili che la  compongono,
potendosi  fare  eccezione  per i fili d'anima, hanno i valori minimi
indicati  dalla  D.G.  MCTC;  sono  adottati  dispositivi  atti  alla
eliminazione di neve o ghiaccio dalla fune e dalle pulegge.
8.  Negli  impianti  nei quali il collegamento temporaneo del veicolo
alla fune dell'anello trattivo si effettua in maniera automatica sono
impiegati  dispositivi  atti   ad   assicurare   le   operazioni   di
collegamento  e  la correttezza dell'attuazione. Sono anche impiegati
dispositivi   atti   ad   evitare   inconvenienti   nell'eventualita'
eccezionale di collegamento avvenuto non correttamente.
9.  Dispositivi automatici assicurano il rispetto di un intervallo di
tempo tra i lanci di due veicoli consecutivi  tale  da  garantire  la
sicurezza dell'esercizio.
10.  Nelle stazioni sono impiegati dispositivi atti a supplire al non
corretto distacco del veicolo dalla fune.
           Nota all'art. 17:
            -  Il testo  dell'ultimo comma  dell'art. 32  del  D.P.R.
          11 luglio 1980, n. 753, cosi' recita:
            "Dai  servizi    di  pubblico    trasporto  di  cui    al
          precedente  art. 18 possono essere   escluse, in  relazione
          alle   peculiarita' del sistema, le  persone che  per eta',
          per  condizioni fisiche  o per  manifesta incapacita'    ad
          utilizzare    correttamente    i   servizi stessi   possano
          arrecare  danno  a  se'  o  agli altri  ovvero  ai  veicoli
          ed  agli impianti".