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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 192

Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2009)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-12-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili dei
Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;
  Visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2005;
  Vista   la   legge  25 gennaio  2006,  n.  29,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Visti   gli   articoli 687,  744,  801  ed  802  del  codice  della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Vista  la  Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva
con  decreto  legislativo  6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge
17aprile 1956, n 561;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
  Visto  il  decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, di attuazione
della  direttiva  2003/42/CE,  relativa  alla  segnalazione di taluni
eventi nel settore dell'aviazione civile;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  768/2006  della  Commissione, del
19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE;
  Visto  l'Atto  di indirizzo 17 luglio 2006, n. 902456, del Ministro
dei   trasporti,   concernente  l'implementazione  dei  programmi  di
verifica   delle   condizioni  di  sicurezza  degli  operatori  aerei
nazionali  nonche'  di  quelli  esteri  con  ispezioni  a  terra,  in
applicazione della direttiva 2004/36/CE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dei  trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il  presente  decreto  legislativo  si  applica  agli aeromobili
immatricolati in Paesi terzi che:
    a) sono utilizzati da vettori esteri comunitari e non comunitari:
    b) atterrano in un aeroporto situato in territorio italiano;
    c) hanno  un peso massimo al decollo uguale o superiore a 5700 kg
ed effettuano trasporto commerciale.
  2.   Possono   essere  soggetti  alle  ispezioni  a  terra  di  cui
all'articolo 3  anche  gli  aeromobili  immatricolati in Paesi membri
dell'Unione europea.
  3.  lI  presente decreto legislativo non si applica agli aeromobili
di Stato di cui all'articolo 744 del codice della navigazione.
  .
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Gli  articoli 687, 744, 801 ed 802, del codice della
          navigazione cosi' recitano:
              «Art.  687  (Amministrazione  dell'aviazione civile). -
          L'Ente   nazionale   per  l'aviazione  civile  (ENAC),  nel
          rispetto   dei  poteri  di  indirizzo  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  fatte salve le
          competenze  specifiche degli altri enti aeronautici, agisce
          come    unica    autorita'    di    regolazione    tecnica,
          certificazione,   vigilanza   e   controllo   nel   settore
          dell'aviazione   civile,   mediante  le  proprie  strutture
          centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
          di   sistemi   di   qualita'   aeronautica  rispondenti  ai
          regolamenti  comunitari. Le attribuzioni e l'organizzazione
          dell'ENAC  e degli altri enti aeronautici sono disciplinate
          dalle  rispettive  norme  istitutive,  nonche'  dalle norme
          statutarie ed organizzative».
              «Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). -
          Sono  aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli,
          di   proprieta'   dello   Stato,   impiegati   in   servizi
          istituzionali  delle  Forze  di  polizia dello Stato, della
          Dogana,  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, del
          Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
          Stato.
              Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
              Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
          internazionali,   agli   effetti  della  navigazione  aerea
          internazionale   sono   considerati   privati   anche   gli
          aeromobili  di  Stato,  ad eccezione di quelli militari, di
          dogana,  di  polizia  e  del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.
              Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili
          utilizzati   da   soggetti   pubblici   o   privati,  anche
          occasionalmente,  per  attivita'  dirette alla tutela della
          sicurezza nazionale».
              «Art.   801  (Controllo  degli  aeromobili).  -  L'ENAC
          effettua  visite  di  controllo sugli aeromobili in base ai
          programmi  nazionali e comunitari e verifica i documenti di
          bordo obbligatori».
              «Art.  802  (Divieto  di  partenza).  - L'ENAC vieta la
          partenza  degli  aeromobili quando, a seguito dei controlli
          previsti  dall'art. 801, emergono situazioni di pregiudizio
          per  la  sicurezza  della navigazione aerea, nonche' quando
          risultano  violati  gli  obblighi  previsti  dalle norme di
          polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando
          risulta    accertato   dalle   autorita'   competenti   che
          l'esercente  ed  il  comandante  non  hanno  adempiuto agli
          obblighi  previsti dalla normativa di interesse pubblico in
          materia sanitaria e doganale.
              Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1058, l'ENAC,
          anche  su  segnalazione  del  gestore  aeroportuale o della
          societa'  Enav, vieta altresi' la partenza degli aeromobili
          quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento
          di  tasse,  diritti  e tariffe, anche di pertinenza di Enav
          S.p.a.».
              - Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n 616, reca:
              «Approvazione   della  Convenzione  Internazionale  per
          l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre
          1944.»
              -  La  legge 17 aprile 1956, n. 561. reca: «Ratifica ai
          sensi  dell'art.  6 del decreto legislativo luogotenenziale
          16 marzo  1946,  n.  98, di decreti legislativi emanati dal
          Governo durante il periodo della Costituente.»
              -  Il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
              -  La direttiva 2004/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 143.
              -  Il  regolamento  (CE)  2111/2005 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 27 dicembre 2005.
              - L'art. 1 e l'allegato B, della legge 25 gennaio 2006,
          n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
          n. 32, S.O., cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni (2).
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.
                                                           Allegato B
              98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
          biotecnologiche.
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il regime
          fiscale  comune applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati membri diversi.
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio   2004,   concernente   l'ispezione  e  la
          verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima  direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurezza  delle ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e   alla   certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla
          sicurezza delle ferrovie).
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 96/48/CE del
          Consiglio   relativa   all'interoperabilita'   del  sistema
          ferroviario  transeuropeo  ad alta velocita' e la direttiva
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          convenzionale.
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti minimi di sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea.
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato.
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai
          cittadini  di  paesi  terzi  vittime della tratta di esseri
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  di  favoreggiamento
          dell'immigrazione  illegale  che cooperino con le autorita'
          competenti.
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati
          relativi alle persone trasportate.
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
          norme  minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di persona
          altrimenti  bisognosa di protezione internazionale, nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre   2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica  e che abroga la direttiva
          89/336/CEE.
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di
          trasparenza  riguardanti  le informazioni sugli emittenti i
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
          mercato   regolamentato   e   che   modifica  la  direttiva
          2001/34/CE.
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che
          attua  il principio della parita' di trattamento tra uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura.
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 maggio  2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consiglio e la direttiva
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante
          dalla circolazione di autoveicoli.
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d'azioni concernenti
          societa' di Stati membri diversi.
              2005/28/CE  della  Commissione, dell'8 aprile 2005, che
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la
          buona  pratica  clinica  relativa  ai medicinali in fase di
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o importazione di tali
          medicinali.
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre   2005,   relativa   al   riconoscimento  delle
          qualifiche professionali.
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
              -  Il  decreto  legislativo  2 maggio  2006, n. 213, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137.
              -  La direttiva 2003/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          4 luglio 2003, n. L 167.
              -  Il regolamento (CE) 768 e' pubblicato nella G.U.C.E.
          n. L 134 del 20 maggio 2006.