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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2007, n. 152

Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2010)
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Testo in vigore dal: 28-9-2007
al: 29-9-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato A;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2004/107/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio,
il  mercurio,  il  nichel  e  gli  idrocarburi  policiclici aromatici
nell'aria ambiente;
  Vista  la  decisione  97/101/CE  della  Commissione, del 27 gennaio
1997,  che  instaura  uno scambio reciproco di informazioni e di dati
provenienti  dalle  reti  e  dalle  singole  stazioni  di misurazione
dell'inquinamento   atmosferico   negli   Stati  membri,  cosi'  come
modificata  dalla  decisione  2001/752/CE  della  Commissione, del 17
ottobre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 25 novembre
1994,  recante  "Aggiornamento  delle  norme  tecniche  in materia di
limiti  di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per
gli  inquinanti  atmosferici  nelle aree urbane e disposizioni per la
misura  di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile
1994",  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 290 del 13 dicembre 1994;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  351, recante
attuazione  della  direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  in  data  20  settembre  2002,  recante "Modalita' per la
garanzia  della  qualita'  del  sistema  delle misure di inquinamento
atmosferico  ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  1° ottobre 2002, n. 261, concernente "Regolamento recante
le  direttive  tecniche per la valutazione preliminare della qualita'
dell'aria  ambiente,  e  i criteri per l'elaborazione del piano e dei
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351";
  Considerato  che  il benzo(a)pirene e' stato scelto come marker per
il   rischio  cancerogeno  degli  idrocarburi  policiclici  aromatici
nell'aria  ambiente  alla  luce  dei  rapporti  quantitativi tra tale
sostanza  e  gli  altri  idrocarburi policiclici aromatici a maggiore
rilevanza  cancerogena  generalmente rilevati e che, per mantenere la
correttezza  della  scelta,  e'  necessario verificare la costanza di
tali  rapporti  nel tempo e nello spazio monitorando, presso stazioni
di  misurazione  opportunamente  selezionate,  anche  gli idrocarburi
policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene;
  Considerato  che  i valori obiettivo di cui al presente decreto non
sono  da  considerarsi  norme  di  qualita'  ambientale  quali quelle
definite all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
18  febbraio  2005,  n.  59,  le quali, conformemente all'articolo 8,
comma  1,  di  tale  decreto,  richiedono condizioni piu' rigorose di
quelle   ottenibili   con   l'applicazione  delle  migliori  tecniche
disponibili;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
  Preso  atto  che  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  non ha espresso il
prescritto parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie
locali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'

  1.  Il  presente  decreto  si propone l'obiettivo di migliorare, in
relazione  all'arsenico,  al  cadmio,  al  nichel ed agli idrocarburi
policiclici  aromatici,  lo stato di qualita' dell'aria ambiente e di
mantenerlo  tale  laddove  buono.  Assicura  inoltre la raccolta e la
diffusione  di  informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni
nell'aria ambiente ed alla deposizione dell'arsenico, del cadmio, del
nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici e del mercurio.
  2. Ai fini previsti dal comma 1 sono stabiliti:
    a)  i  valori  obiettivo per la concentrazione nell'aria ambiente
dell'arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene;
    b)  i  metodi  e  criteri per la valutazione delle concentrazioni
nell'aria  ambiente  dell'arsenico,  del  cadmio,  del  mercurio, del
nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici;
    c)  i  metodi  e  criteri  per  la  valutazione della deposizione
dell'arsenico,   del   cadmio,  del  mercurio,  del  nichel  e  degli
idrocarburi policiclici aromatici.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Governo se non e soltanto per tempo limitato e
          per  oggetti  definiti  con  determinazione  di  principi e
          criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  1 e dell'allegato A della legge
          25 gennaio   2006,   n.   29,   recante   disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria
          2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
          n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».

                                                          «Allegato A
              2004/10/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'1l febbraio  2004, concernente il ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          relative  all'applicazione dei principi di buona pratica di
          laboratorio  e  al controllo della loro applicazione per le
          prove sulle sostanze chimiche.
              2004/23/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004, sulla definizione di norme di qualita' e di
          sicurezza   per   la  donazione,  l'approvvigionamento,  il
          controllo,  la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
          e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
              2004/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  che abroga alcune direttive recanti norme
          sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  le  disposizioni
          sanitarie  per  la  produzione  e la commercializzazione di
          determinati   prodotti  di  origine  animale  destinati  al
          consumo  umano  e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
          direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
          del Consiglio.
              2004/68/CE  del  Consiglio,  del  26 aprile  2004,  che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
          il  transito  nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
          che   modifica  la  direttiva  90/426/CEE  e  la  direttiva
          92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
              2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  concernente  l'arsenico,  il cadmio, il
          mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
          nell'aria ambiente.
              2004/114/CE   del   Consiglio,  del  13 dicembre  2004,
          relativa  alle  condizioni  di  ammissione dei cittadini di
          Paesi  terzi  per  motivi  di  studio,  scambio  di alunni,
          tirocinio non retribuito o volontariato.
              2004/117/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2004, che
          modifica  la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
          la  direttiva  2002/54/CE,  la  direttiva  2002/55/CE  e la
          direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
          sotto  sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
          prodotte in Paesi terzi.
              2005/1/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 marzo  2005,  che  modifica  la  direttiva 73/239/CEE, la
          direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
          92/49/CEE  e  la  direttiva  93/6/CEE  del  Consiglio  e la
          direttiva  94/19/CE,  la  direttiva  98/78/CE, la direttiva
          2000/12/CE,   la   direttiva   2001/34/CE,   la   direttiva
          2002/83/CE  e  la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
          una  nuova  struttura  organizzativa  per  i  comitati  del
          settore dei servizi finanziari.
              2005/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 maggio  2005,  relativa  alle  pratiche commerciali
          sleali  tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
          modifica   la  direttiva  84/450/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive  97/7/CE,  98/27/CE  e  2002/65/CE del Parlamento
          europeo  e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
          del  Parlamento  europeo  e del Consiglio ("direttiva sulle
          pratiche commerciali sleali").
              2005/50/CE   della  Commissione,  dell'11 agosto  2005,
          relativa  alla  riclassificazione  delle protesi articolari
          dell'anca,  del  ginocchio  e della spalla nel quadro della
          direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.».
              - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - La  direttiva  15 dicembre  2004,  n. 2004/107/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio «Concernente l'arsenico,
          il  cadmio,  il  mercurio,  il  nickel  e  gli  idrocarburi
          policiclici  aromatici  nell'aria  ambiente»  e' pubblicata
          nella  G.U.U.E.  26 gennaio  2005,  n.  L  23 ed entrata in
          vigore il 15 febbraio 2005.
              - La   decisione   97/101/CE   della   Commissione  che
          «instaura  uno  scambio reciproco di informazioni e di dati
          provenienti   dalle   reti  e  dalle  singole  stazioni  di
          misurazione   dell'inquinamento   atmosferico  negli  Stati
          membri»  e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 febbraio 1997, n. L
          35 ed e' entrata in vigore il 6 febbraio 1997.
              - La   decisione   2001/752/CE  della  commissione  che
          modifica   gli   allegati  della  decisione  97/101/CE  del
          Consiglio  e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 ottobre 2001, n.
          L 282.
              - Il   decreto   legislativo   4 agosto  1999,  n.  351
          «Attuazione   della   direttiva   96/62/CE  in  materia  di
          valutazione   e   di   gestione  della  qualita'  dell'aria
          ambiente» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
          1999, n. 241.
              - Il  decreto  ministeriale  1° ottobre  2002,  n.  261
          «Regolamento   recante   le   direttive   tecniche  per  la
          valutazione  preliminare della qualita' dell'aria ambiente,
          i  criteri  per l'elaborazione del piano e dei programmi di
          cui  agli  articoli 8  e 9 del decreto legislativo 4 agosto
          1999,  n.  351»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          novembre 2002, n. 272.
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h) e dell'art.
          8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
          «Attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE relativa
          alla  prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) - g) (omissis);
                h) norma   di   qualita'   ambientale:  la  serie  di
          requisiti,   inclusi   gli   obiettivi   di  qualita',  che
          sussistono  in un dato momento in un determinato ambiente o
          in  una  specifica  parte  di  esso,  come  stabilito nella
          normativa vigente in materia ambientale;».
              «Art.  8  (Migliori  tecniche  disponibili  e  norme di
          qualita' ambientale). - 1. Se, a seguito di una valutazione
          dell'autorita'  competente,  che  tenga  conto  di tutte le
          emissioni   coinvolte,   risulta  necessario  applicare  ad
          impianti,  localizzati in una determinata area, misure piu'
          rigorose  di  quelle  ottenibili  con  le migliori tecniche
          disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto
          delle  norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente
          puo'  prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali
          misure supplementari particolari piu' rigorose, fatte salve
          le  altre misure che possono essere adottate per rispettare
          le norme di qualita' ambientale.».
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 «Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporto tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142, Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».