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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 agosto 2007, n. 139

Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/9/2007
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vigente al 13/12/2024
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Testo in vigore dal:  15-9-2007

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e dei Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;
Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, a partire dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e che le relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, le indicazioni relative a tali saperi e competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Considerata la necessità di verificare e valutare la sperimentazione dei predetti saperi e competenze per una loro definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella loro autonomia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio 2007;
Considerato che il testo del provvedimento tiene conto delle osservazioni formulate nel citato parere del Consiglio di Stato, ritenendo comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 20 agosto 2007;

Adotta

il seguente regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:

Art. 1

Adempimento dell'obbligo di istruzione
1. L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.
4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

- Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione:
«Art. 34. - La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca: disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 622, 623 e 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.».
«623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui ai precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.».
«624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3 e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 13 (Scuola primaria). - 1.-2. (Omissis).
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.».
«Art. 14 (Scuola secondaria di primo grado). - 1. (Omissis).
2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«5. Con uno o più regolamenti da adottare a norma dell'art. 117, sesto comma della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le commissioni parlamentari competenti, nei rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese:
«1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, commi 622, 623 e 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», si vedano le note al preambolo.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.».