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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2007, n. 108

Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/8/2007
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Testo in vigore dal: 9-8-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 17,  commi 1  e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visti gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori
e  la  cooperazione  in  materia  di adozione internazionale, fatta a
l'Aja  il  29 maggio  1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n.
476;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 492;
  Visto  l'articolo 3-quinquies  del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
186;
  Visto l'articolo 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio
2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
30 novembre 2006, n. 312;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 2 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle politiche per la famiglia, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari esteri, dell'interno, della
giustizia,  della  salute,  dell'economia  e  delle  finanze e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                        Oggetto e definizioni

  1.  Il  presente regolamento disciplina la composizione, i compiti,
l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali  di  cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, nonche' i criteri e le procedure per
la concessione, la modifica e la revoca dell'autorizzazione agli enti
di  cui  all'articolo 39-ter  della  medesima legge 4 maggio 1983, n.
184,  la  tenuta  dell'albo e ogni altra modalita' operativa relativa
agli stessi.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per  «legge  sull'adozione», la legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni;
    b) per  «Convenzione»,  la Convenzione per la tutela dei minori e
la  cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja
il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;
    c) per  «adozione internazionale», l'adozione di minori stranieri
conformemente  ai principi e secondo le direttive della Convenzione e
della legge sull'adozione;
    d) per    «Commissione»,   la   Commissione   per   le   adozioni
internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione,
quale autorita' centrale per l'Italia;
    e) per   «autorita'  centrali»,  le  autorita'  che  negli  Stati
aderenti  alla  Convenzione  dell'Aja  del  29 maggio 1993 svolgono i
compiti  imposti  dalla  Convenzione  medesima in materia di adozione
internazionale;
    f) per  «enti  autorizzati»,  gli enti di cui all'articolo 39-ter
della  legge  sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale
istituiti  ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
    g) per  «servizi», i servizi sociali degli enti locali, singoli e
associati,  i  servizi socio-sanitari e i servizi sanitari competenti
in materia di adozione.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note al preambolo:

              - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La  legge  4 maggio  1983, n. 184, reca: «Diritto del
          minore ad una famiglia».
              - Si  riporta  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 6  e  7 della
          Convenzione  per  la tutela dei minori e la cooperazione in
          materia  di  adozione  internazionale,  fatta  a  l'Aja  il
          29 maggio  1992,  ratificata con legge 31 dicembre 1998, n.
          476:
              «Art.    6. - 1.    Ogni   Stato   contraente   designa
          un'Autorita'  Centrale incaricata di svolgere i compiti che
          le sono imposti dalla Convenzione.
              2.  Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore
          diversi  ordinamenti  giuridici  e  gli  Stati comprendenti
          unita'  territoriali autonome sono liberi di designare piu'
          di   una   Autorita'  Centrale,  specificando  l'estensione
          territoriale  o  soggettiva  delle  rispettive funzioni. Lo
          Stato  che  ha,  nominato  piu'  di  un'Autorita'  Centrale
          designera'   l'Autorita'   Centrale   cui   potra'   essere
          indirizzata   ogni   comunicazione,   per   la   successiva
          remissione  all'Autorita'  Centrale  competente nell'ambito
          dello Stato medesimo.».
              «Art.  7. - 1.  Le Autorita' Centrali debbono cooperare
          fra  loro  e  promuovere la collaborazione fra le autorita'
          competenti  dei loro Stati per assicurare la protezione dei
          minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
              2.  Esse  prendono  direttamente tutte le misure idonee
          per:
                a) fornire  informazioni  sulla legislazione dei loro
          Stati   in   materia   d'adozione,  ed  altre  informazioni
          generali, come statistiche e formulari-tipo;
                b) informarsi scambievolmente sul funzionamento della
          Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli
          all'applicazione della medesima.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          1° dicembre   1999,   n.   492,   abrogato   dal   presente
          regolamento,  recava:  «Regolamento  recante  norme  per la
          costituzione,  l'organizzazione  e  il  funzionamento della
          Commissione   per   le  adozioni  internazionali,  a  norma
          dell'art.  7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.
          476».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  3-quinquies  del
          decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti
          per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni settori della
          pubblica  amministrazione),  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 luglio 2004, n. 186:
              «3-quinquies.   1.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'art.   2   della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  al
          presidente della Commissione per le adozioni internazionali
          di  cui  all'art.  38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e'
          attribuita  un'indennita'  nella misura da determinarsi con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
          concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze. A
          tal  fine  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 9 della legge
          31 dicembre   1998,   n.   476,   per   l'esecuzione  della
          Convenzione  per  la tutela dei minori e la cooperazione in
          materia  di  adozione  internazionale,  fatta  a  L'Aja  il
          29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n.
          476 del 1998.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 19-quinquies,
          del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
          n. 233:
              «19-quinquies.   Con   regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  ridefiniti,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per il
          bilancio  dello  Stato,  la  composizione e i compiti della
          Commissione  di  cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
          n.  184,  e  successive modificazioni, nonche' la durata in
          carica  dei suoi componenti sulla base delle norme generali
          contenute  nella  medesima legge. A decorrere dalla data di
          entrata  in vigore del regolamento sono abrogati l'art. 38,
          commi 2,  3  e 4, e l'art. 39 della citata legge n. 184 del
          1983».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          30 novembre 2006, n. 312, reca: «Regolamento concernente il
          trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri».

          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 38,  39-bis e
          39-ter della legge sull'adozione:
              «Art.  38. - 1. Ai  fini  indicati  dall'art.  6  della
          Convenzione   e'   costituita   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per  le adozioni
          internazionali.
              2. La Commissione e' composta da:
                a) un   presidente   nominato   dal   Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  nella  persona  di  un magistrato
          avente   esperienza  nel  settore  minorile  ovvero  di  un
          dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
                b) due  rappresentanti della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri;
                c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali;
                d) un   rappresentante  del  Ministero  degli  affari
          esteri;
                e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
                f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
                g) un rappresentante del Ministero della salute;
                h) un  rappresentante  del  Ministero dell'economia e
          delle finanze;
                i) un  rappresentante  del Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca;
                l) tre  rappresentanti  della Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                m) tre   rappresentanti   designati,  sulla  base  di
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
          dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
              3.   Il  presidente  dura  in  carica  quattro  anni  e
          l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
              4.  I  componenti della Commissione rimangono in carica
          quattro anni.
              5.  La  Commissione  si  avvale  di personale dei ruoli
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e di altre
          amministrazioni pubbliche.».
              «Art.  39-bis. 1.  Le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
                a) concorrono  a  sviluppare  una  rete di servizi in
          grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
                b) vigilano  sul  funzionamento delle strutture e dei
          servizi   che   operano   nel   territorio  per  l'adozione
          internazionale,  al  fine  di garantire livelli adeguati di
          intervento;
                c) promuovono  la definizione di protocolli operativi
          e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme
          stabili  di  collegamento  fra  gli  stessi  e  gli  organi
          giudiziari minorili.
              2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano   possono  istituire  un  servizio  per  l'adozione
          internazionale  che  sia  in  possesso dei requisiti di cui
          all'art. 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al
          momento  della  presentazione  della  domanda  di  adozione
          internazionale le attivita' di cui all'art. 31, comma 3.
              3.  I  servizi  per l'adozione internazionale di cui al
          comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o
          provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente
          legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
          Bolzano  sono  delegate le funzioni amministrative relative
          ai servizi per l'adozione internazionale.».
              «Art.  39-ter. 1.  Al fine di ottenere l'autorizzazione
          prevista   dall'art.   39,   comma 1,   lettera c),  e  per
          conservarla,  gli  enti  debbono  essere  in  possesso  dei
          seguenti requisiti:
                a) essere  diretti e composti da persone con adeguata
          formazione    e    competenza   nel   campo   dell'adozione
          internazionale, e con idonee qualita' morali;
                b) avvalersi  dell'apporto di professionisti in campo
          sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo
          professionale,  che  abbiano  la  capacita'  di sostenere i
          coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
                c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in
          almeno  una regione o in una provincia autonoma in Italia e
          delle  necessarie strutture personali per operare nei Paesi
          stranieri in cui intendono agire;
                d) non  avere  fini di lucro, assicurare una gestione
          contabile   assolutamente   trasparente,  anche  sui  costi
          necessari   per  l'espletamento  della  procedura,  ed  una
          metodologia operativa corretta e verificabile;
                e) non    avere    e    non   operare   pregiudiziali
          discriminazioni  nei  confronti  delle persone che aspirano
          all'adozione,  ivi  comprese  le  discriminazioni  di  tipo
          ideologico e religioso;
                f) impegnarsi   a   partecipare   ad   attivita'   di
          promozione   dei   diritti  dell'infanzia,  preferibilmente
          attraverso  azioni  di cooperazione allo sviluppo, anche in
          collaborazione  con le organizzazioni non governative, e di
          attuazione  del  principio  di sussidiarieta' dell'adozione
          internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
                g) avere sede legale nel territorio nazionale.».