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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  4-2-2003

Art. 2

Commissione per le adozioni internazionali
1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari";
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.
Note all'art. 2:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, già sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 467, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.".
Comma 3:
- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), è il seguente:
"Art. 9. - l. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonché dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, ora confluito negli articoli 27 e 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), è il seguente:
"39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.".
- La quota di minore entrate di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è quella relativa agli oneri deducibili, nella misura del cinquanta per cento, da parte dei genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinate nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 10, lettera 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).