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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2007, n. 82

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/7/2007
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2007
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
    Vista la direttiva 2005/79/CE della Commissione del  18  novembre
2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa  ai  materiali  e
agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari; 
    Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25  gennaio  1992,  n.
108; 
    Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 26  aprile  1993,  n.  220  recante
aggiornamento del decreto 21 marzo  1973  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso  personale.
Recepimento delle  direttive  82/711/CEE,  85/572/CEE,  90/128/CEE  e
92/39/CEE; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  giugno  2000,  n.
210 recante aggiornamento del decreto 21 marzo  1973  concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso
personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n.  123
recante aggiornamento  del  decreto  21  marzo  1973  concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso
personale.  Recepimento  delle  direttive  2001/62/CE,  2002/16/CE  e
2002/17/CE; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n.  227
recante aggiornamento  del  decreto  21  marzo  1973  concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso
personale.  Recepimento  delle  direttive  2004/1/CE,  2004/13/CE   e
2004/19/CE; 
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400; 
    Sentito il Consiglio superiore di  sanita'  che  si  e'  espresso
nella seduta dell'11 gennaio 2007; 
    Udito il parere del Consiglio di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007; 
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio  dei  Ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, effettuata in data 4 aprile 2007; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
    1. Il decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973  e'
modificato come segue: 
      l'allegato II,  sezione  1,  Parte  B,  «Additivi  per  materie
plastiche» e' sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 
          Avvertenze: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le disposizioni  comunitarie  vengono  forniti  gli
          estremi di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee (GUUE). 
          Note alle premesse : 
              - La direttiva  2005/79/CE  della  Commissione  del  18
          novembre 2005 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa
          ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a
          venire a  contatto  con  i  prodotti  alimentari  e'  stata
          pubblicata nella GUCE serie L n. 302 del 19 novembre 2005; 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004  riguardante  i
          materiali e oggetti destinati a venire  a  contatto  con  i
          prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE  e
          89/109/CEE e' stata pubblicata nella GUUE serie  L  n.  338
          del 13 novembre 2004; 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  25
          gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE
          concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire  a
          contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni». 
              - Il  decreto  26  aprile  1993,  n.  220  (Regolamento
          recante aggiornamento del  decreto  ministeriale  21  marzo
          1973, concernente la disciplina igienica degli  imballaggi,
          recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze   d'uso   personale.
          Recepimento   delle   direttive   82/711/CEE,   85/572/CEE,
          90/128/CEE  e   92/39/CEE),   e'   stato   pubblicato   nel
          Supplemento Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 13 luglio 1993; 
              - Il  decreto  15  giugno  2000,  n.  210  (Regolamento
          recante aggiornamento del  decreto  ministeriale  21  marzo
          1973, concernente la disciplina igienica degli  imballaggi,
          recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze   d'uso   personale.
          Recepimento della direttiva 99/91/CE) e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000; 
              - Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante
          aggiornamento  del  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,
          concernente  la  disciplina  igienica   degli   imballaggi,
          recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze   d'uso   personale.
          Recepimento  delle  direttive  2001/62/CE,   2002/16/CE   e
          2002/17/CE), e' stato pubblicato nel Supplemento  Ordinario
          n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003; 
              - Il decreto 4 maggio 2006, n. 227 (Regolamento recante
          aggiornamento  del  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,
          concernente  la  disciplina  igienica   degli   imballaggi,
          recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze   d'uso   personale.
          Recepimento  delle  direttive   2004/1/CE,   2004/13/CE   e
          2004/19/CE), e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 159 dell'11 luglio 2006; 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».