stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 28

Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2007
nascondi
Testo in vigore dal: 25-3-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  n.  2003/41/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  3  giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e  alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
  Visto  l'articolo 18  della  legge  25 gennaio  2006, n. 29, che ha
introdotto  l'articolo 29-bis  nella  legge  18 aprile  2005,  n. 62,
recante   disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  comunitari
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni,   recante   disciplina   delle   forme  pensionistiche
complementari,  a  norma  dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro
e  della  previdenza  sociale, degli affari esteri, della giustizia e
per gli affari regionali e le autonomie locali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
            Investimenti delle risorse dei fondi pensione
  1.   Dopo  il  comma  5  dell'articolo 6  del  decreto  legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
sentita la COVIP, sono individuati:
    a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie    disponibilita',    avendo    presente   il   perseguimento
dell'interesse  degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi
di  investimento  qualora  siano  giustificati  da  un punto di vista
prudenziale;
    b) i  criteri  di  investimento  nelle  varie categorie di valori
mobiliari;
    c) le  regole  da  osservare in materia di conflitti di interesse
tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di
cui   alla   direttiva  2004/39/CE,  alla  normativa  comunitaria  di
esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
  5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della
propria  politica  di  investimento,  anche in riferimento ai singoli
comparti  eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno
con  cadenza  triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi
agli interessi degli iscritti.
  5-quater.  Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione
danno  informativa  agli  iscritti  delle  scelte  di  investimento e
predispongono  apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della
propria  politica  di  investimento,  illustrando  anche  i metodi di
misurazione  e  le  tecniche  di gestione del rischio di investimento
utilizzate  e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione
alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il
documento  e'  riesaminato  almeno  ogni  tre  anni  ed  e'  messo  a
disposizione  degli  aderenti  e dei beneficiari del fondo pensione o
dei loro rappresentanti che lo richiedano.».
  2.  Al  comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
  «c-bis)  il  patrimonio del fondo pensione deve essere investito in
misura  predominante  su  mercati  regolamentati. Gli investimenti in
attivita'   che   non   sono  ammesse  allo  scambio  in  un  mercato
regolamentato   devono  in  ogni  caso  essere  mantenute  a  livelli
prudenziali.».
  3.  Al  comma 2  dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 5-bis».
  4.  Al  comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «comma 11, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 5-bis, lettera c).».
  5.  Al  comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252, dopo le parole: «assumere o concedere prestiti,» sono
inserite le seguenti: «prestare garanzie in favore di terzi,».
  6.  Al  comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252,  le  parole: «I soggetti con i quali e' consentita la
stipulazione  delle  convenzioni  ai  sensi dell'articolo 6, comma 1»
sono  sostituite  dalle  seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1,  lettere e)  e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  n.  2003/41/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  3  giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e  alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
  Visto  l'articolo 18  della  legge  25 gennaio  2006, n. 29, che ha
introdotto  l'articolo 29-bis  nella  legge  18 aprile  2005,  n. 62,
recante   disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  comunitari
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni,   recante   disciplina   delle   forme  pensionistiche
complementari,  a  norma  dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro
e  della  previdenza  sociale, degli affari esteri, della giustizia e
per gli affari regionali e le autonomie locali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
            Investimenti delle risorse dei fondi pensione
  1.   Dopo  il  comma  5  dell'articolo 6  del  decreto  legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
sentita la COVIP, sono individuati:
    a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie    disponibilita',    avendo    presente   il   perseguimento
dell'interesse  degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi
di  investimento  qualora  siano  giustificati  da  un punto di vista
prudenziale;
    b) i  criteri  di  investimento  nelle  varie categorie di valori
mobiliari;
    c) le  regole  da  osservare in materia di conflitti di interesse
tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di
cui   alla   direttiva  2004/39/CE,  alla  normativa  comunitaria  di
esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
  5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della
propria  politica  di  investimento,  anche in riferimento ai singoli
comparti  eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno
con  cadenza  triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi
agli interessi degli iscritti.
  5-quater.  Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione
danno  informativa  agli  iscritti  delle  scelte  di  investimento e
predispongono  apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della
propria  politica  di  investimento,  illustrando  anche  i metodi di
misurazione  e  le  tecniche  di gestione del rischio di investimento
utilizzate  e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione
alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il
documento  e'  riesaminato  almeno  ogni  tre  anni  ed  e'  messo  a
disposizione  degli  aderenti  e dei beneficiari del fondo pensione o
dei loro rappresentanti che lo richiedano.».
  2.  Al  comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
  «c-bis)  il  patrimonio del fondo pensione deve essere investito in
misura  predominante  su  mercati  regolamentati. Gli investimenti in
attivita'   che   non   sono  ammesse  allo  scambio  in  un  mercato
regolamentato   devono  in  ogni  caso  essere  mantenute  a  livelli
prudenziali.».
  3.  Al  comma 2  dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 5-bis».
  4.  Al  comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «comma 11, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 5-bis, lettera c).».
  5.  Al  comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252, dopo le parole: «assumere o concedere prestiti,» sono
inserite le seguenti: «prestare garanzie in favore di terzi,».
  6.  Al  comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252,  le  parole: «I soggetti con i quali e' consentita la
stipulazione  delle  convenzioni  ai  sensi dell'articolo 6, comma 1»
sono  sostituite  dalle  seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1,  lettere e)  e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».