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DECRETO-LEGGE 20 marzo 2007, n. 23

Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario ((, nonchè in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale)).

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 2007, n. 64 (in G.U. 19/05/2007, n.115).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2007)
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Testo in vigore dal: 20-5-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di consentire il
risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in
disavanzo  e  di  conseguire  gli obiettivi della manovra finanziaria
prevista  dalla  legge  27  dicembre  2006, n. 296 (legge finanziaria
2007);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia  e delle finanze e del Ministro della salute,
di  concerto  con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3,
del   decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo
2001-2005 nei confronti delle regioni che:
    a)  al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore
sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro
e  accedono  al  fondo  transitorio di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b)  al  fine  dell'ammortamento  del debito accumulato fino al 31
dicembre  2005,  ai  sensi  di  quanto  disposto dalla lettera e) del
medesimo  articolo  1,  comma  796,  ed  in  via  ulteriore  rispetto
all'incremento   nella   misura  massima  dell'addizionale  regionale
all'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'aliquota
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  destinano  al
settore  sanitario in modo specifico, anche in via alternativa, quote
di  manovre  fiscali  gia'  adottate  o  quote  di  tributi  erariali
attribuiti  alle  regioni  stesse  ovvero, nei limiti dei poteri loro
attribuiti  dalla  normativa statale di riferimento ed in conformita'
ad  essa, misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in modo
tale  da  assicurare  complessivamente  risorse  superiori rispetto a
quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massima.
  ((1-bis. Gli esiti della verifica annuale dei piani di rientro sono
tempestivamente  trasmessi dal Ministro dell'economia e delle finanze
al  Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza
dell'istituto,  anche  ai fini dell'avvio di un eventuale giudizio di
responsabilita' amministrativa e contabile.))
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il  periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi
seguenti  fino  all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della
Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione
entro  il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri
della  salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
1,  comma  180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
1,  comma  796,  lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006,   n.   296,   l'addizionale   all'IRPEF   e   le  maggiorazioni
dell'aliquota  dell'IRAP  si applicano nella misura prevista al comma
174,  ultimo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del
2004.  Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle quali, in
attuazione  dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del
2004,  e  successive modificazioni, sia scattato formalmente, in modo
automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  e della maggiorazione dell'aliquota
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e, a seguito del
raggiungimento  dell'accordo  con  il Governo, di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, tale innalzamento
non  sia  stato  applicato.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui
all'articolo  1,  comma  796,  lettera  b),  sesto, settimo ed ottavo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.  Per  le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, a titolo di
regolazione  debitoria,  la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno
2007.  Le  predette  disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le
regioni  interessate  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentito il
Ministro  per  gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base
dei  debiti  accumulati  fino  al  31  dicembre 2005, della capacita'
fiscale   regionale   e   della   partecipazione   delle  regioni  al
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario.  Nell'ambito  dei predetti
piani  di rientro sono disciplinate le modalita' di monitoraggio e di
riscontro  dell'estinzione  dei  debiti.  Alla  relativa copertura si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ((Il decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze di cui al presente comma e'
trasmesso  alle  competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito  il  Ministro  della  salute,  trasmette  al  Parlamento  una
relazione    sullo   stato   del   monitoraggio   e   del   riscontro
dell'estinzione dei debiti.))
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.