DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 347

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2001, n. 405 (in G.U. 17/11/2001, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
               Accertamento e copertura dei disavanzi

  1.  Relativamente all'anno 2001, per le finalita' di cui al comma 4
dell'articolo 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della
anticipazione  delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di
gestione,   l'accertamento  di  detti  disavanzi  e'  effettuato  con
riferimento  ai  dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data
di   entrata   in   vigore   del   presente  decreto.  Le  risultanze
dell'accertamento  sono comunicate entro i successivi dieci giorni al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali.
  2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni comunicano al
Ministero  della  salute, al Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli  affari  regionali,  le  risultanze  dell'accertamento  dei conti
consuntivi  della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3.  Gli  eventuali  disavanzi  di gestione accertati o stimati, nel
rispetto  dell'accordo  Stato-regioni di cui all'articolo 1, comma 1,
sono  coperti  dalle  regioni  con  le  modalita'  stabilite da norme
regionali    che   prevedano   alternativamente   o   cumulativamente
l'introduzione di:
    a)  misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa
l'introduzione  di  forme  di  corresponsabilizzazione dei principali
soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;
    b)    variazioni    dell'aliquota    dell'addizionale   regionale
all'imposta  sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali
previste nella normativa vigente;
    c)  altre  misure  idonee  a  contenere  la  spesa,  ivi  inclusa
l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.
(6) ((7))
  3-bis.  Limitatamente  all'anno  2002, in deroga ai termini ed alle
modalita'  previste  dall'articolo  50, comma 3, secondo periodo, del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997, n. 446, ed all'articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni
possono  disporre  la  maggiorazione  dell'aliquota  dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare
i  tributi  regionali  di  cui  all'articolo  23  del  citato decreto
legislativo  n.  504  del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare
nella  Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche  superiore  alla  aliquota dello 0,5 e' determinata con legge
regionale.
  4.  Al  fine  di  assicurare la copertura della quota dei disavanzi
relativi  all'anno  2000  di pertinenza regionale in base all'accordo
tra  lo Stato e le regioni citato all'articolo 1, comma 1, le regioni
sono  autorizzate  a  contrarre,  anche  in  deroga  alle limitazioni
previste  dalle  vigenti  disposizioni,  mutui con oneri a carico dei
rispettivi bilanci.
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  30  dicembre  2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma
164)  che  "Lo  Stato,  in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001, n. 405, concorre al
ripiano  dei  disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2001, 2002 e 2003".
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  23  dicembre  2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma
279)  che  "Lo  Stato,  in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001, n. 405, concorre al
ripiano  dei  disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2002, 2003 e 2004".