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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1 dicembre 2006, n. 316

Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/2022)
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Testo in vigore dal:  30-3-2007 al: 5-9-2022
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visti gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale», con particolare riguardo agli articoli 3, commi 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006, ed in particolare la parte in cui si richiede all'Amministrazione referente un ulteriore approfondimento sulla possibilità di abbreviare i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, al fine di assicurare la massima semplificazione dell'azione amministrativa nel rapporto con le imprese;
Considerato che, da un ulteriore esame, i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, non possono essere ridotti, in quanto il complesso accertamento previsto per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di linea richiede l'intervento di diversi organi della medesima Amministrazione nonché di altri Enti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. UL/3898 del 18 ottobre 2006;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per:
a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobi-listici di linea di competenza statale;
b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile - Settore trasporti - dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti;
c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche accogliendo le richieste dell'impresa per il loro esercizio e modifica;
d) concessione statale: la concessione dei servizi automobilistici di linea interregionali di competenza statale, rilasciata in base alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante la «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata»;
e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n, 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57, così recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'art. 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;
4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;».
- Gli articoli 3, comma 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi, automobilistici interregionali di competenza statale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario, così recitano:
«Art. 3 (Accesso al mercato). - 1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.
2.-3. (Omissis).
4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nei termini e con le modalità previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1.».
«Art. 4 (Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - 1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni per l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; art. 4, comma 2; art. 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), art. 9, comma 3.
2. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualità di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 1.».
«Art. 5 (Obblighi delle imprese). - 1. (Omissis).
2. L'impresa è tenuta a:
a) (omissis);
b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;
c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione, certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;
d) adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;
e) adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, secondo le modalità previste dal medesimo decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;».
«3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, le riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione alle singole imprese.».
Note all'art. 1:
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1939, n. 292.
- Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.