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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1 dicembre 2006, n. 316

Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/2022)
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Testo in vigore dal: 30-3-2007
al: 5-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visti gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c),  comma  2,
lettera a), della legge 1° marzo 2005,  n.  32,  recante  «Delega  al
Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto  di
persone e cose»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,  recante
«Riordino dei servizi automobilistici  interregionali  di  competenza
statale», con particolare riguardo agli articoli 3, commi 1 e  4,  4,
commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3; 
  Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22  maggio  2006,
ed in particolare la parte in  cui  si  richiede  all'Amministrazione
referente  un  ulteriore  approfondimento   sulla   possibilita'   di
abbreviare i termini stabiliti negli articoli 4,  commi  1  e  2,  7,
comma 1, al fine di assicurare la massima semplificazione dell'azione
amministrativa nel rapporto con le imprese; 
  Considerato che, da un ulteriore esame, i termini  stabiliti  negli
articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, non possono essere  ridotti,  in
quanto  il  complesso   accertamento   previsto   per   il   rilascio
dell'autorizzazione dei servizi di  linea  richiede  l'intervento  di
diversi organi della medesima Amministrazione nonche' di altri Enti; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuata con nota n. UL/3898 del 18 ottobre 2006; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1.  Ai  fini  della  disciplina  prevista  nel   presente   decreto
ministeriale, si intende per: 
    a) competente Ufficio  della  Direzione  generale:  la  struttura
della Direzione generale per l'autotrasporto di persone  e  cose  del
Ministero dei trasporti, nelle cui attribuzioni  rientra  la  materia
dei servizi automobi-listici di linea di competenza statale; 
    b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile
-  Settore  trasporti  -  dei  Servizi  integrati  infrastrutture   e
trasporti; 
    c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio della  Direzione
generale  che  autorizza  il  servizio  di  linea  o   le   modifiche
accogliendo  le  richieste  dell'impresa  per  il  loro  esercizio  e
modifica; 
    d)   concessione   statale:   la    concessione    dei    servizi
automobilistici  di  linea  interregionali  di  competenza   statale,
rilasciata in base alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante  la
«Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee)  per  viaggiatori,
bagagli e pacchi agricoli in regime  di  concessione  alla  industria
privata»; 
    e) decreto legislativo n. 285/2005:  il  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi  automobilistici
interregionali di competenza statale»; 
   f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia   di    documentazione    amministrativa»,    e    successive
modificazioni. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1998, n,
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Gli  articoli 1,  e  2, comma 1, lettere a), b) e c),
          comma  2,  lettera a),  della  legge  1° marzo 2005, n. 32,
          recante  «Delega  al Governo per il riassetto normativo del
          settore  dell'autotrasporto  di  persone e cose» pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  10 marzo  2005,  n.  57,  cosi'
          recitano:
              «Art.  1  (Delega al Governo per il riassetto normativo
          in  materia  di  autotrasporto  di persone e cose). - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
          disposizioni vigenti in materia di:
                a) servizi    automobilistici    interregionali    di
          competenza statale;
                b) liberalizzazione  regolata  secondo i principi e i
          criteri   direttivi   di   cui  all'art.  2  dell'esercizio
          dell'attivita'  di autotrasporto e contestuale raccordo con
          la  disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
          autotrasporto di merci per conto di terzi;
                c) organizzazione  e funzioni delle strutture e degli
          organismi  pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto
          di merci.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1998,  n.  400,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di  concerto  con  i Ministri per le politiche comunitarie,
          della giustizia e delle attivita' produttive.
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal
          medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica,  perche'  su di essi sia espresso, entro trenta
          giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
          organi   parlamentari.  Decorso  tale  termine,  i  decreti
          legislativi  sono  emanati  anche  in  mancanza del parere.
          Qualora  il  termine  previsto per il parere dei competenti
          organi  parlamentari  scada nei trenta giorni che precedono
          la  scadenza  dei  termini  previsti  ai  commi 1  o  4,  o
          successivamente,  questi  ultimi sono prorogati di sessanta
          giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei
          commi 2  e  3  del  presente  articolo e dei principi e dei
          criteri  direttivi previsti dall'art. 2, uno o piu' decreti
          legislativi  recanti  disposizioni integrative e correttive
          dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
              «Art.  2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
          legislativi  di  cui  all'art. 1 sono informati ai seguenti
          principi e criteri direttivi generali:
                a) riordino   delle  normative  e  adeguamento  delle
          stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
          aperto e concorrenziale;
                b) salvaguardia  della  concorrenza  fra  le  imprese
          operanti   nei   settori   dell'autotrasporto  di  merci  e
          dell'autotrasporto di viaggiatori;
                c) tutela  della sicurezza della circolazione e della
          sicurezza sociale;
                d) introduzione di una normativa di coordinamento fra
          i  principi  della  direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003
          del    Parlamento    europeo   e   del   Consiglio,   sulla
          qualificazione   iniziale   e   formazione   periodica  dei
          conducenti  di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
          di  merci  o  passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui
          all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, e successive modificazioni.
              2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          specifici:
                a) per   la  materia  di  cui  all'art.  1,  comma 1,
          lettera a):
                  1)  eliminazione  delle  rendite  e  dei diritti di
          esclusivita'  attraverso  il  graduale passaggio dal regime
          concessorio  a  quello autorizzativo senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica;
                  2)  introduzione di parametri intesi ad elevare gli
          standard   di   sicurezza   e  qualita'  dei  servizi  resi
          all'utenza;
                  3)  riordino  dei  servizi  esistenti  nel rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  trasporto pubblico
          locale;
                  4)  riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con
          riferimento,  in  particolare,  alla previsione di sanzioni
          amministrative  a  carico  delle imprese per la perdita dei
          requisiti  necessari  al  rilascio  dell'autorizzazione per
          l'esercizio  dei  servizi,  per  il  mancato rispetto delle
          condizioni  e  prescrizioni  contenute nell'autorizzazione,
          per gli adempimenti formali di carattere documentale;».
              - Gli articoli 3, comma 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma
          2,  lettere b),  c),  d)  ed  e), e 9, comma 3, del decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei
          servizi,   automobilistici   interregionali  di  competenza
          statale»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 gennaio
          2006, n. 6, supplemento ordinario, cosi' recitano:
              «Art.  3  (Accesso al mercato). - 1. I servizi di linea
          di  cui  al  presente  decreto legislativo sono soggetti ad
          autorizzazione  avente  termine  massimo  di  validita'  di
          cinque  anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture
          e  dei trasporti, secondo le modalita' e i criteri previsti
          dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma
          1.
              2.-3. (Omissis).
              4.  Le  imprese  o  le  riunioni  di  imprese, titolari
          dell'autorizzazione,  possono  far  svolgere il servizio ad
          imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al
          comma 2,  nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti dal
          decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1.».
              «Art. 4 (Adempimenti del Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti).  -  1.  Con  decreto  ministeriale,  da
          adottarsi  entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei trasporti adotta le disposizioni per
          l'attuazione   degli  articoli 3,  commi 1  e  4;  art.  4,
          comma 2; art. 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), art. 9,
          comma 3.
              2.    E'    istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  senza  nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Elenco nazionale
          delle  imprese  che esercitano servizi di linea in qualita'
          di   imprese  titolari  o  di  imprese  subaffidatarie.  Le
          funzioni  e  l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite
          nel decreto ministeriale di cui al comma 1.».
              «Art. 5 (Obblighi delle imprese). - 1. (Omissis).
              2. L'impresa e' tenuta a:
                a) (omissis);
                b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del
          servizio   di   linea   autorizzato.   Tale  comunicazione,
          opportunamente   motivata,  deve  essere  inoltrata  almeno
          trenta  giorni  prima  della cessazione del servizio e resa
          nota   all'utenza   nei   termini   stabiliti  nel  decreto
          ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;
                c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la
          copia     dell'autorizzazione,     certificata     conforme
          dall'autorita'   che   ha   rilasciato   il  titolo  e  una
          dichiarazione,  redatta nella forma specificata nel decreto
          ministeriale  di  cui  all'art.  4, comma 1, nella quale si
          attesti  che  il  conducente  abbia un regolare rapporto di
          lavoro secondo la normativa vigente;
                d) adibire  al  servizio  di linea autobus in propria
          disponibilita', salvo impiegare autobus di rinforzo per far
          fronte  a  situazioni  temporanee  ed  eccezionali,  previo
          rilascio  di apposita autorizzazione da parte del Ministero
          delle  infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita'
          stabilite  dal  decreto  ministeriale  di  cui  all'art. 4,
          comma 1;
                e) adottare  la  Carta della mobilita', sulla base di
          quanto  previsto  dal  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  in  data  30 dicembre 1998, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del 2 febbraio 1999, e rendere
          noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui
          all'art.  4,  comma 1, l'itinerario sul quale e' effettuato
          il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le
          altre   condizioni  di  esercizio,  in  modo  da  garantire
          trasparenza   dell'informazione  ed  agevole  accesso  agli
          utenti  interessati,  secondo  le  modalita'  previste  dal
          medesimo decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;».
                «3.  Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le
          modalita' previste dal decreto ministeriale di cui all'art.
          4,   comma 1,   le  riunioni  di  imprese,  titolari  delle
          concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo
          scioglimento  delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione
          alle singole imprese.».
          Note all'art. 1:
              - La   legge   28 settembre   1939,  n.  1822,  recante
          «Disciplina  degli  autoservizi  di  linea  (autolinee) per
          viaggiatori,   bagagli  e  pacchi  agricoli  in  regime  di
          concessione  alla  industria  privata»  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1939, n. 292.
              - Per  il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle
          note alle premesse.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione  amministrativa.  (Testo  A)»  e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   20 febbraio   2001,  n.  42,
          supplemento ordinario.