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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 2007, n. 12

Regolamento di integrazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/3/2007
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Testo in vigore dal: 3-3-2007
                          IL VICE MINISTRO
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69, recante:
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo  4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare,
l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito
della  Guardia  di  finanza,  al  comma 3 prevede che i requisiti, le
modalita'  di  attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le
autorita'  competenti  a  formulare  le proposte di conferimento e la
composizione  della  commissione  presieduta  dal Comandante generale
della   Guardia   di  finanza  per  l'espressione  del  parere  sulla
concessione,   siano   determinati  con  regolamento  del  competente
Ministro,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 11
novembre  2002,  n.  315,  concernente:  "Regolamento  in  materia di
ricompense  al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi
dell'articolo  65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69";
  Vista  la  legge  23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed
integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modifiche ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della
legge  6  marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34, concernente: "Regolamento recante norme per la determinazione
della  struttura  ordinativa  del  Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante:
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e
23;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato alla Corte dei conti il 13
giugno  2006  - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerata  la  complessita'  e  difficolta'  delle  attivita'  di
reperimento  delle  fonti  documentali  e  probatorie da porsi a base
delle  proposte  di conferimento di ricompense al Valore ed al Merito
della  Guardia  di finanza, con riferimento a situazioni verificatesi
nel corso del secondo conflitto mondiale;
  Ritenuto necessario, conseguentemente, ampliare il termine previsto
dall'articolo  5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 315 del
2002,   con  riferimento  alle  proposte  concernenti  le  situazioni
menzionate;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 21 novembre
  2006;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-13120 del 12 dicembre 2006;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  11 novembre 2002, n. 315, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Per  le  situazioni  verificatesi  nel corso del
secondo  conflitto  mondiale,  il  termine  di  cui  al comma 2 e' di
quattro  anni  e decorre dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 11 gennaio 2007

                                           Il Vice Ministro: Visco


Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato  alla  Corte dei conti il 9 febbraio 2007
 Ufficio   di  controllo Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 196
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n.
          315  (Regolamento  in materia di ricompense al valore ed al
          merito  della  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 65,
          comma 3,  del  decreto  legislativo  19 marzo 2001, n. 69),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 25 febbraio 2003, n.
          46, come modificato dal presente regolamento:
              "Art.  5 (Istruttoria delle proposte). - 1. Le proposte
          di    conferimento   delle   ricompense   sono   formulate,
          specificandone  la tipologia, dalle autorita' le quali, per
          le  loro  attribuzioni,  vengono  a cognizione dei fatti, e
          precisamente:
                a) dal Comandante generale della Guardia di finanza;
                b) dai   comandanti   di   corpo,   per   il  tramite
          gerarchico,  da  cui  dipendono i militari della Guardia di
          finanza autori degli atti ed attivita' meritorie;
                c) sempre  per  il tramite gerarchico, dai comandanti
          territoriali  aventi  giurisdizione sui luoghi dove si sono
          verificati  i  fatti o hanno avuto svolgimento le attivita'
          meritorie  compiute da personale di altra Forza armata o di
          Polizia nonche' da civili;
                d) dai  comandanti di corpo o dall'autorita' militare
          in  grado  piu'  elevato  presente,  ovvero,  nel  caso non
          esista,   dall'autorita'  consolare,  per  gli  atti  e  le
          attivita' compiute all'estero.
              2.  Le  proposte  di  cui  al comma 1 sono istruite dal
          Comando    generale   che   le   trasmette   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze corredate del parere della
          commissione  di  cui  all'art.  6, entro sei mesi a partire
          dalla  data  alla  quale  e'  riconducibile  la definizione
          dell'evento a cui si riferisce la proposta.
              3. Per i fatti avvenuti all'estero, anche se a bordo di
          naviglio o di aeromobile, e per i conferimenti alla memoria
          ai  sensi  dell'art.  2, si prescinde dal termine di cui al
          comma 2.  Per  tutte  le altre situazioni intervenute prima
          dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine
          di  cui  al  comma 2  decorre  dall'entrata in vigore dello
          stesso.  Per  le  situazioni  verificatesi  nel  corso  del
          secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 e'
          di  quattro  anni e decorre dalla data di entrata in vigore
          del presente regolamento.".
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  5 del decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  11 novembre 2002, n. 315,
          come  modificato  dal  presente  regolamento, si veda nella
          nota al titolo.