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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 2007, n. 12

Regolamento di integrazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/3/2007
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Testo in vigore dal:  3-3-2007

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare, l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza, al comma 3 prevede che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del competente Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, concernente: "Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69";
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata la complessità e difficoltà delle attività di reperimento delle fonti documentali e probatorie da porsi a base delle proposte di conferimento di ricompense al Valore ed al Merito della Guardia di finanza, con riferimento a situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale;
Ritenuto necessario, conseguentemente, ampliare il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 315 del 2002, con riferimento alle proposte concernenti le situazioni menzionate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-13120 del 12 dicembre 2006;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 è di quattro anni e decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 gennaio 2007

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 gennaio 2007 Il Vice Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro

n. 1 Economia e finanze, foglio n. 196

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315 (Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2003, n. 46, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 5 (Istruttoria delle proposte). - 1. Le proposte di conferimento delle ricompense sono formulate, specificandone la tipologia, dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti, e precisamente:
a) dal Comandante generale della Guardia di finanza;
b) dai comandanti di corpo, per il tramite gerarchico, da cui dipendono i militari della Guardia di finanza autori degli atti ed attività meritorie;
c) sempre per il tramite gerarchico, dai comandanti territoriali aventi giurisdizione sui luoghi dove si sono verificati i fatti o hanno avuto svolgimento le attività meritorie compiute da personale di altra Forza armata o di Polizia nonché da civili;
d) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono istruite dal Comando generale che le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze corredate del parere della commissione di cui all'art. 6, entro sei mesi a partire dalla data alla quale è riconducibile la definizione dell'evento a cui si riferisce la proposta.
3. Per i fatti avvenuti all'estero, anche se a bordo di naviglio o di aeromobile, e per i conferimenti alla memoria ai sensi dell'art. 2, si prescinde dal termine di cui al comma 2. Per tutte le altre situazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di cui al comma 2 decorre dall'entrata in vigore dello stesso. Per le situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 è di quattro anni e decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, come modificato dal presente regolamento, si veda nella nota al titolo.