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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
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Testo in vigore dal: 16-2-2007
al: 11-4-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da
sentenze  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee e da
procedure  di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,
nonche' di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in
merito  alla  candidatura  della  citta'  di Milano per l'Esposizione
universale 2015;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  le  politiche  europee  e del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della  salute, delle
comunicazioni,  della solidarieta' sociale, dello sviluppo economico,
dell'interno, degli affari esteri e della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
 Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione
  della decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002.
Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.

  1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e  dei  relativi  interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo
comma,  della  decisione  della Commissione europea 2003/193/CE del 5
giugno  2002,  in  relazione  a  ciascun periodo di imposta nel quale
l'aiuto e' stato fruito, e' effettuato dall'Agenzia delle entrate.
  2.   L'Agenzia   delle  entrate,  sulla  base  delle  comunicazioni
trasmesse  dagli  enti  locali  e  delle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate  dalle  societa' beneficiarie ai sensi rispettivamente dei
punti  2  e  3  del  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle
entrate  1°  giugno  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27
della  legge  18  aprile  2005,  n.  62,  nella  formulazione vigente
anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23
dicembre  2005,  n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi;
in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle
entrate   liquida   le   somme   dovute  sulla  base  degli  elementi
direttamente  acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero
degli  aiuti, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione
a  ciascuna annualita' interessata dal regime agevolativo, contenente
l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che,
in  caso  di  mancato  versamento  entro  trenta giorni dalla data di
notifica,  si  procede,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo
definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi
dovuti.  Non  si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni
per  violazioni  di natura tributaria e di ogni altra specie comunque
connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non
sono  applicabili  gli istituti della dilazione dei pagamenti e della
sospensione  in  sede  amministrativa.  La  comunicazione  contenente
l'ingiunzione   al   pagamento   delle   somme  dovute  a  titolo  di
restituzione  dell'aiuto  costituisce  atto  impugnabile davanti alle
Commissioni   tributarie,  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546.  Tenuto  conto  tanto  del
preminente  interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili
alla  Repubblica  italiana,  ai sensi e per gli effetti dell'articolo
228,  paragrafo  2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea,
quanto dell'effetto negativo delle determinazioni di competenza della
Commissione  europea sugli interventi in favore di imprese nazionali,
l'autorita'   giudiziaria,  previo  accertamento  della  gravita'  ed
irreparabilita'   del  pregiudizio  allegato  dal  richiedente,  puo'
disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al
periodo precedente solo nelle ipotesi:
    a) errore di persona;
    b) errore materiale del contribuente;
    c) evidente errore di calcolo.
  3.  Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui
al  capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione
europea   in  relazione  al  recupero  dell'aiuto  di  Stato  C57/03,
disciplinato  dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il
tasso  di  interesse  da applicare e' il tasso in vigore alla data di
scadenza  ordinariamente  prevista  per  il versamento di saldo delle
imposte  non  corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta
interessato dal recupero dell'aiuto.
  4.  Conformemente  alla  disciplina comunitaria applicabile ed alla
decisione  della  Commissione  europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002,
costituiscono deroghe al divieto previsto dall'articolo 87, paragrafo
1, del Trattato CE, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo
a   titolo   definitivo,   gli   aiuti,  comunque  determinati  nella
comunicazione  di  ingiunzione  notificata  al soggetto beneficiario,
rientranti  nell'ambito  di applicabilita' della regola "de minimis",
esclusi  i  settori  disciplinati  da  norme  comunitarie speciali in
materia  di  aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato CEE o del
Trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento.
  5. Ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli
aiuti  "de  minimis"  gli  aiuti che, in base alla comunicazione 92/C
213/02  della  Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo
complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione
96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal
primo aiuto "de minimis"; tale massimale si applica indipendentemente
dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
  6.  Per  gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione
"de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C
213/02  del  20  maggio  1992  ed alla comunicazione 96/C 68/06 del 6
marzo  1996,  il  triennio  di  riferimento per il calcolo del limite
massimo  ha  carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un
nuovo  triennio.  Per  la  verifica  del  limite si sommano tutti gli
importi di aiuti "de minimis", di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo
stesso  soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola
"de  minimis" nei confronti delle societa' beneficiarie e' condizione
necessaria  che  il  risparmio  d'imposta  goduto,  risultante  dalla
sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta,
sia inferiore a detto massimale.
  7.  Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la
comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto
nel  periodo  di  riferimento  e' espresso sotto forma di sovvenzione
diretta  di  denaro.  Gli  aiuti  erogati  in  forma diversa, ai fini
dell'applicazione  del  limite  previsto  dalla  regola "de minimis",
devono  essere  convertiti  in  equivalente sovvenzione, calcolata al
lordo  dell'imposta  eventualmente  applicabile  sull'aiuto.  Ai fini
della  determinazione  del limite per gli aiuti "de minimis" ottenuti
fino  al  31  dicembre  1998,  si  applicano  i  tassi  variabili  di
conversione  del  valore  nominale in lire nel valore in ECU; per gli
aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e'
fisso  e  pari  a  1.936,27.  Il  tasso  di  conversione  lira/ECU da
applicare e' quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a
quello di concessione dell'aiuto "de minimis".
  8.  Sono  esclusi  dal  cumulo  per il computo dell'importo massimo
fissato  per  l'applicazione  della  regola  "de  minimis"  gli aiuti
autorizzati  dalla  Commissione  o  rientranti  in  un regolamento di
esenzione  per  categoria  anche se riferiti allo stesso presupposto,
qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.
  9.   Le   societa'  beneficiarie,  che  intendono  avvalersi  della
disposizione  di  cui  al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta',  ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni
relative  agli aiuti "de minimis" ricevuti con riferimento al periodo
di   godimento  dell'esenzione  fiscale  dichiarata  aiuto  di  Stato
illegittimo  dalla  decisione  della  Commissione  2003/193/CE  del 5
giugno 2002, conformemente alla disciplina pro-tempore vigente.
  10.  La  documentazione  di  cui  al comma 9 e' consegnata a mano o
inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro
quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui
al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.
  11.  Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge 18
aprile 2005, n. 62.