DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
               Atti impugnabili e oggetto del ricorso 
 
  1. Il ricorso puo' essere proposto avverso: 
    a) l'avviso di accertamento del tributo; 
    b) l'avviso di liquidazione del tributo; 
    c) il provvedimento che irroga le sanzioni; 
    d) il ruolo e la cartella di pagamento; 
    e) l'avviso di mora; 
    e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo
77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, e successive modificazioni; 
    e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo  86
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni; 
    f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art.
2, comma 2; 
    g) il rifiuto espresso o tacito della  restituzione  di  tributi,
sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; 
    h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande
di definizione agevolata di rapporti tributari; 
    h-bis) la  decisione  di  rigetto  dell'istanza  di  apertura  di
procedura  amichevole  presentata  ai  sensi  della  direttiva   (UE)
2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli  Accordi
e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie  imposizioni
di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della  Convenzione  relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate n. 90/436/CEE; (48) 
    i) ogni altro atto per il quale la legge  ne  preveda  l'autonoma
impugnabilita' davanti alle ((corti di giustizia tributaria di  primo
e secondo grado)). 
  2.  Gli  atti  espressi  di  cui  al  comma  1   devono   contenere
l'indicazione del termine entro  il  quale  il  ricorso  deve  essere
proposto e della ((corte di giustizia tributaria di primo  e  secondo
grado)) competente, nonche' delle  relative  forme  da  osservare  ai
sensi dell'art. 20. 
  3. Gli  atti  diversi  da  quelli  indicati  non  sono  impugnabili
autonomamente.  Ognuno  degli  atti  autonomamente  impugnabili  puo'
essere impugnato solo per vizi propri. La  mancata  notificazione  di
atti autonomamente  impugnabili,  adottati  precedentemente  all'atto
notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art.  25,  comma
1) che la presente modifica si applica alle istanze  di  apertura  di
procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019  sulle
questioni  controverse  riguardanti  il  reddito  o  il   patrimonio,
relativi al periodo d'imposta che inizia il  1°  gennaio  2018  e  ai
successivi periodi d'imposta.