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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 dicembre 2006, n. 306

Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/1/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/2014)
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Testo in vigore dal: 30-1-2007
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 81, comma 4, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
55,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
giustizia»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.
315,  recante  «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro della giustizia»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali», di seguito
denominato piu' brevemente «Codice»;
  Visto  l'articolo 4,  comma 1,  lettera d),  del  Codice,  il quale
individua i dati sensibili;
  Visto  l'articolo 4,  comma 1,  lettera e),  del  Codice,  il quale
individua i dati giudiziari;
  Visti  gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la  finalita'  di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili  e  giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi
eseguibili,  il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei
tipi  di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti   che  ne  effettuano  il  trattamento,  in  relazione  alle
specifiche finalita' perseguite nei singoli casi;
  Visto  il  medesimo  articolo 20,  comma 2,  del  Codice,  il quale
prevede   che  detta  identificazione  debba  essere  effettuata  nel
rispetto  dei  principi  di  cui  all'articolo 22  del citato Codice,
assicurando in particolare che i soggetti pubblici:
    a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per
le relative attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso  per  caso,  mediante  il  trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa;
    b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
    c) verifichino  periodicamente  l'esattezza,  l'aggiornamento dei
dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza ed indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite
nei singoli casi;
    d) trattino  i  dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di  strumenti
elettronici,  con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di
codici   identificativi   o   di   altre  soluzioni  che  li  rendano
temporaneamente   inintelligibili  anche  a  chi  e'  autorizzato  ad
accedervi;
    e) conservino  i  dati  idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita  sessuale  separatamente  da  altri  dati personali trattati per
finalita' che non richiedono il loro utilizzo;
  Rilevato  che ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta
identificazione  deve  avvenire  con  atto  di  natura  regolamentare
adottato  in  conformita'  al  parere  espresso dal Garante, ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice medesimo;
  Rilevato  che,  ai sensi dell'articolo 47 del Codice, l'articolo 20
citato   del   Codice  non  trova  applicazione  con  riferimento  al
trattamento  di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di
ogni   ordine   e   grado,   presso   il  Consiglio  superiore  della
magistratura,  gli  altri  organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia,  se il trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia,
ritenendosi effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati
personali  direttamente  correlati  alla  trattazione  giudiziaria di
affari  e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico
ed  economico  del  personale  di  magistratura,  hanno  una  diretta
incidenza   sulla  funzione  giurisdizionale,  nonche'  le  attivita'
ispettive su uffici giudiziari;
  Ritenuto che il dettato di cui all'articolo 47, comma 2, del Codice
debba   estendersi   anche   alle  attivita'  ispettive  sui  singoli
magistrati,   posta   la   natura   giurisdizionale  del  contenzioso
disciplinare  a  carico  dei  magistrati e la diretta incidenza sulla
funzione giurisdizionale delle ispezioni medesime;
  Rilevato  altresi' che, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, secondo
periodo,  del  Codice, le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
per  l'ordinaria  attivita'  amministrativo-gestionale  di personale,
mezzi  o  strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti
direttamente connessi alla predetta trattazione giudiziaria di affari
e di controversie;
  Rilevato  altresi'  che  l'articolo 20  citato del Codice non trova
applicazione,  ai  sensi  dell'articolo 53  del  Codice medesimo, con
riferimento  al  trattamento di dati personali effettuato da soggetti
pubblici  per  finalita'  di  tutela  dell'ordine  e  della sicurezza
pubblica,   prevenzione,   accertamento   o  repressione  dei  reati,
effettuati  in  base  ad  espressa  disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento;
  Visto  l'articolo 181,  comma 1,  lettera a),  del Codice, il quale
prevede   che   la   suddetta  identificazione  con  atto  di  natura
regolamentare  dei  tipi  di  dati  e  di  operazioni  ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante,
entro    il   31 dicembre   2006   (termine   da   ultimo   prorogato
dall'articolo 1 del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito,
con  modificazioni, nella legge 12 luglio 2006, n. 228, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2006, n. 160;
  Visto  l'articolo 20,  comma 4,  del  Codice,  il quale prevede che
l'identificazione   di   cui   sopra  venga  aggiornata  e  integrata
periodicamente;
  Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi
per  l'interessato  le  operazioni svolte, in particolare, pressoche'
interamente   mediante   siti  web,  o  volte  a  definire  in  forma
completamente automatizzata profili o personalita' di interessati, le
interconnessioni  e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi
titolari,  oppure  con  altre  informazioni  sensibili  e giudiziarie
detenute   dal   medesimo   titolare   del  trattamento,  nonche'  la
comunicazione  dei dati a terzi, il trasferimento dei dati all'estero
e la diffusione;
  Ritenuto  di  individuare analiticamente negli allegati al presente
decreto,   con  riferimento  alle  predette  operazioni  che  possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle
effettuate  da  questo  Ministero,  in  particolare  le operazioni di
comunicazione  a  terzi nonche' di trasferimento dei dati personali e
sensibili  all'estero  ai  sensi  dell'articolo 43  del  Codice, e di
diffusione;
  Ritenuto,  altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie  che  questo  Ministero  deve  necessariamente svolgere per
perseguire  le  finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
per  legge  (operazioni  di  raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
  Ritenuto di dover altresi' indicare sinteticamente le operazioni di
trattamento  di dati sensibili e giudiziari eseguibili da parte degli
uffici giudiziari in materia di accesso alle professioni forensi e in
materia  elettorale,  nonche'  la raccolta, da parte del tribunale di
Bolzano  e  delle  relative  sezioni  staccate,  della  dichiarazione
individuale  nominativa di appartenenza a gruppo linguistico prevista
dall'articolo 20-ter  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 luglio  1976,  n.  752,  cosi' come introdotto dall'articolo 2 del
decreto   legislativo  23 maggio  2005,  n.  99,  recante  «Norme  di
attuazione  dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige,
concernenti  modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica  26 luglio  1976,  n.  752, in materia di dichiarazioni di
appartenenza  o  aggregazione  al gruppo linguistico, in provincia di
Bolzano»,  nonche'  di  modifica o revoca della dichiarazione stessa,
trattandosi  di  attivita'  sostanzialmente  amministrative svolte da
uffici giudiziari;
  Considerato  che  per  quanto  concerne  tutti i trattamenti di cui
sopra  e'  stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie
previste  dall'articolo 22  del  Codice,  con particolare riferimento
alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili
e   giudiziari   utilizzati   rispetto   alle  finalita'  perseguite;
all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento
delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per
legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti  normative idonee a rendere
lecite  le  medesime  operazioni  o,  ove  richiesta, all'indicazione
scritta dei motivi;
  Visto  il  provvedimento  generale del Garante della protezione dei
dati  personali  del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 23 luglio 2005);
  Vista   l'autorizzazione   generale   n.   7/2005   contenuta   nel
provvedimento  del  Garante  della  protezione dei dati personali del
21 dicembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio
2006 e in particolare quanto disposto al capo IV, punto 2, lettere a)
e b),  relativamente  al trattamento dei dati a carattere giudiziario
da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e di soggetti
pubblici;
  Rilevato  che  il  presente  atto  non  comporta impegno di spesa a
carico  del bilancio dello Stato e pertanto non ha rilevanza sotto il
profilo contabile;
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, reso in data 18 maggio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;
  Ritenuto,  quanto  al  parere  del Consiglio di Stato, di non poter
aderire  al  rilievo secondo cui i procedimenti disciplinari a carico
di    singoli    magistrati    non   dovrebbero   ritenersi   coperti
dall'esclusione  di  cui  all'articolo 47, comma 2, e cio' in ragione
della  natura  contenziosa del procedimento disciplinare a carico dei
magistrati   e   dell'incidenza  del  medesimo  sull'esercizio  delle
funzioni giurisdizionali;
  Rilevato,     analogamente,     che    la    mancata    indicazione
dell'«interconnessione»   tra  le  forme  di  trattamento  dei  dati,
segnalata  dal  Consiglio di Stato, deriva dalla assenza di tale tipo
di  trattamento  tra  le  operazioni allo stato eseguite da parte del
Ministero  della  giustizia  nello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in   data   8 settembre  2006,  e  successiva  nota  esplicativa  del
1° dicembre 2006;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento

  1.  Il  presente  regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali», di seguito denominato
«Codice»,  identifica  i  tipi  di  dati  sensibili e giudiziari e le
operazioni  eseguibili  da  parte del Ministero della giustizia nello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
  2.  Il  presente  regolamento  identifica  altresi'  i tipi di dati
sensibili  e  giudiziari  e  le  operazioni eseguibili da parte degli
uffici giudiziari in materia di accesso alle professioni forensi e in
materia  elettorale,  nonche'  la raccolta, da parte del tribunale di
Bolzano  e  delle  relative  sezioni  staccate,  della  dichiarazione
individuale  nominativa di appartenenza a gruppo linguistico prevista
dall'articolo 20-ter  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 luglio  1976,  n.  752,  cosi' come introdotto dall'articolo 2 del
decreto   legislativo  23 maggio  2005,  n.  99,  recante  «Norme  di
attuazione  dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige,
concernenti  modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica  26 luglio  1976,  n.  752, in materia di dichiarazioni di
appartenenza  o  aggregazione  al gruppo linguistico, in provincia di
Bolzano», nonche' di modifica o revoca della dichiarazione stessa.
  3.  I  trattamenti  di  dati  sensibili e giudiziari effettuati per
ragioni   di   giustizia,  direttamente  correlati  alla  trattazione
giudiziaria  di affari e controversie o che in materia di trattamento
giuridico  ed  economico  del  personale  di  magistratura  hanno una
diretta   incidenza   sulla   funzione  giurisdizionale,  nonche'  le
attivita'  ispettive  su uffici giudiziari e magistrati, sono esclusi
dal presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del  Codice.  Ai  sensi  dell'articolo 47,  comma 2,  del  Codice, le
predette ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita'
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
e'  pregiudicata  la  segretezza  di  atti direttamente connessi alla
suddetta trattazione.
  4.  I  trattamenti  di  dati  sensibili e giudiziari effettuati per
finalita'   di   tutela   dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,
prevenzione,  accertamento  o  repressione  dei  reati,  in  base  ad
espressa   disposizione   di  legge  che  preveda  specificamente  il
trattamento, sono esclusi dal presente regolamento ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 53, comma 1, lettera a), del Codice.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          (Dati sensibili e giudiziari)

          Note alle premesse:

              - Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
              «Art.  81.  - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e
          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
              L'esercizio  provvisorio  del  bilancio non puo' essere
          concesso  se  non  per  legge  e  per periodi non superiori
          complessivamente a quattro mesi.
              Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
              Ogni  altra  legge  che  importi nuove e maggiori spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e).
              2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche.».
              - Si  riporta  il  testo  delle  lettere d)  ed e)  del
          comma 1,  dell'art.  4  del  decreto  legislativo 30 giugno
          2003,  n.  196  (Codice  in  materia di protezione dei dati
          personali):
              «1. Ai fini del presente codice si intende per:
                da a) a c) (Omissis);
                d) "dati   sensibili",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato di salute e la vita sessuale;
                e) "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
          da a)  a o)  e da r) a u), del decreto del Presidente della
          Repubblica   14 novembre   2002,  n.  313,  in  materia  di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
          pendenti,  o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
          degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
                da f) a q) (Omissis);
              2. 3. (Omissis)».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 20, 21, 22, 43,
          47,  53, 154, 181, del citato decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196:
              «Art.  20 (Principi  applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
          perseguite.
              2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4.  L'identificazione  dei tipi di dati e di operazioni
          di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente.».
              «Art.  21  (Principi applicabili al trattamento di dati
          giudiziari). - 1.  Il  trattamento  di  dati  giudiziari da
          parte   di   soggetti   pubblici   e'  consentito  solo  se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di
          rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento, i tipi di
          dati trattati e di operazioni eseguibili.
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              «Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili   e   giudiziari). - 1.   I   soggetti   pubblici
          conformano  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato.
              2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
              3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
          sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
          regola, presso l'interessato.
              5.    In    applicazione    dell'art.    11,   comma 1,
          lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
          periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
          sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
          completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
          alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
          riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
          iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
          giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
          compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
          specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
          dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
          eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
          essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
          a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
          contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
              6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
          registri   o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di
          strumenti   elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di
          cifratura    o    mediante    l'utilizzazione   di   codici
          identificativi  o  di  altre  soluzioni che, considerato il
          numero   e   la   natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
          temporaneamente  inintelligibili anche a chi e' autorizzato
          ad  accedervi  e permettono di identificare gli interessati
          solo in caso di necessita'.
              7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
          elettronici.
              8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
          possono essere diffusi.
              9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
          indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
          sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
          trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
          finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
          trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a
          definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
          operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
          nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi.
              11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
          al  comma 10,  se  effettuati utilizzando banche di dati di
          diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
          e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
          disposizione di legge.
              12.  Le disposizioni di cui al presente articolo recano
          principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
          ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
          della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
              «Art.    43    (Trasferimenti   consentiti   in   Paesi
          terzi). - 1.  Il  trasferimento  anche temporaneo fuori del
          territorio  dello  Stato,  con  qualsiasi forma o mezzo, di
          dati  personali oggetto di trattamento, se diretto verso un
          paese  non  appartenente  all'Unione  europea e' consentito
          quando:
                a) l'interessato  ha  manifestato il proprio consenso
          espresso  o,  se  si  tratta  di  dati  sensibili, in forma
          scritta;
                b) e'   necessario   per   l'esecuzione  di  obblighi
          derivanti  da un contratto del quale e' parte l'interessato
          o  per  adempiere, prima della conclusione del contratto, a
          specifiche   richieste   dell'interessato,  ovvero  per  la
          conclusione  o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
          favore dell'interessato;
                c) e'  necessario per la salvaguardia di un interesse
          pubblico  rilevante individuato con legge o con regolamento
          o,   se   il   trasferimento   riguarda  dati  sensibili  o
          giudiziari,   specificato  o  individuato  ai  sensi  degli
          articoli 20 e 21;
                d) e'  necessario  per  la  salvaguardia della vita o
          dell'incolumita'   fisica  di  un  terzo.  Se  la  medesima
          finalita'  riguarda  l'interessato  e quest'ultimo non puo'
          prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
          incapacita'  di  agire  o per incapacita' di intendere o di
          volere,   il   consenso  e'  manifestato  da  chi  esercita
          legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
          un  familiare,  da  un  convivente  o, in loro assenza, dal
          responsabile    della    struttura    presso   cui   dimora
          l'interessato.  Si  applica la disposizione di cui all'art.
          82, comma 2;
                e) e'  necessario  ai  fini  dello  svolgimento delle
          investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
          n.  397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
          in  sede  giudiziaria,  sempre  che i dati siano trasferiti
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
          della  vigente  normativa in materia di segreto aziendale e
          industriale;
                f) e'  effettuato in accoglimento di una richiesta di
          accesso   ai   documenti   amministrativi,  ovvero  di  una
          richiesta   di   informazioni  estraibili  da  un  pubblico
          registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
          con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
                g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
          di  deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
          scientifici   o  statistici,  ovvero  per  esclusivi  scopi
          storici  presso  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
          interesse  storico  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 2,  del
          decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.   490,   di
          approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
          ambientali  o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
          presso altri archivi privati;
                h) il  trattamento  concerne dati riguardanti persone
          giuridiche, enti o associazioni.».
              «Art.  47  (Trattamenti per ragioni di giustizia). - 1.
          In  caso di trattamento di dati personali effettuato presso
          uffici  giudiziari  di  ogni  ordine  e  grado,  presso  il
          Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
          autogoverno   e   il  Ministero  della  giustizia,  non  si
          applicano,  se  il trattamento e' effettuato per ragioni di
          giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
                a) articoli 9,  10,  12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
                b) articoli da 145 a 151.
              2.  Agli  effetti  del  presente  codice  si  intendono
          effettuati  per  ragioni di giustizia i trattamenti di dati
          personali    direttamente    correlati   alla   trattazione
          giudiziaria  di affari e di controversie, o che, in materia
          di  trattamento  giuridico  ed  economico  del personale di
          magistratura,  hanno  una  diretta incidenza sulla funzione
          giurisdizionale,  nonche'  le attivita' ispettive su uffici
          giudiziari.  Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
          per   l'ordinaria  attivita'  amministrativo-gestionale  di
          personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la
          segretezza  di  atti  direttamente  connessi  alla predetta
          trattazione.».
              «Art.   53   (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
          trattamenti). - 1.   Al   trattamento   di  dati  personali
          effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
          pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
          a  confluirvi  in  base  alla  legge,  ovvero  da organi di
          pubblica  sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
          di   tutela   dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica,
          prevenzione,   accertamento   o   repressione   dei  reati,
          effettuati  in  base  ad espressa disposizione di legge che
          preveda  specificamente il trattamento, non si applicano le
          seguenti disposizioni del codice:
                a) articoli 9,  10,  12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
                b) articoli da 145 a 151.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
          individuati,   nell'allegato   C)  al  presente  codice,  i
          trattamenti  non  occasionali  di cui al comma 1 effettuati
          con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
              «Art.  154 (Compiti). - 1.  Oltre  a quanto previsto da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'ufficio  e  in  conformita'  al presente codice, ha il
          compito di:
                a) controllare  se  i trattamenti sono effettuati nel
          rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
          notificazione, anche in caso di loro cessazione;
                b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere
          sui   ricorsi   presentati   dagli   interessati   o  dalle
          associazioni che li rappresentano;
                c) prescrivere   anche   d'ufficio  ai  titolari  del
          trattamento  le  misure  necessarie  o opportune al fine di
          rendere  il trattamento conforme alle disposizioni vigenti,
          ai sensi dell'art. 143;
                d) vietare  anche  d'ufficio, in tutto o in parte, il
          trattamento  illecito o non corretto dei dati o disporne il
          blocco  ai  sensi  dell'art.  143,  e di adottare gli altri
          provvedimenti  previsti  dalla  disciplina  applicabile  al
          trattamento dei dati personali;
                e) promuovere  la  sottoscrizione  di codici ai sensi
          dell'art. 12 e dell'art. 139;
                f) segnalare    al    Parlamento    e    al   Governo
          l'opportunita'  di  interventi  normativi  richiesti  dalla
          necessita'  di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a
          seguito dell'evoluzione del settore;
                g) esprimere pareri nei casi previsti;
                h) curare   la   conoscenza  tra  il  pubblico  della
          disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati
          personali  e delle relative finalita', nonche' delle misure
          di sicurezza dei dati;
                i) denunciare   i   fatti  configurabili  come  reati
          perseguibili   d'ufficio,  dei  quali  viene  a  conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni;
                l) tenere  il  registro dei trattamenti formato sulla
          base delle notificazioni di cui all'art. 37;
                m) predisporre      annualmente     una     relazione
          sull'attivita'  svolta  e  sullo  stato  di  attuazione del
          presente  codice,  che  e'  trasmessa  al  Parlamento  e al
          Governo  entro  il  30 aprile dell'anno successivo a quello
          cui si riferisce.
              2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
          funzione   di   controllo   o   assistenza  in  materia  di
          trattamento   dei  dati  personali  prevista  da  leggi  di
          ratifica  di  accordi  o  convenzioni  internazionali  o da
          regolamenti comunitari e, in particolare:
                a) dalla   legge   30 settembre   1993,   n.  388,  e
          successive  modificazioni,  di  ratifica  ed esecuzione dei
          protocolli  e  degli  accordi  di  adesione  all'accordo di
          Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
                b) dalla  legge  23 marzo  1998,  n. 93, e successive
          modificazioni,  di ratifica ed esecuzione della convenzione
          istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
                c) dal  regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997,
          del  Consiglio,  e  dalla  legge  30 luglio 1998, n. 291, e
          successive  modificazioni,  di ratifica ed esecuzione della
          convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
                d) dal regolamento (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre
          2000,  del  Consiglio,  che  istituisce  l'«Eurodac» per il
          confronto   delle   impronte   digitali  e  per  l'efficace
          applicazione della convenzione di Dublino;
                e) nel  capitolo  IV  della  convenzione n. 108 sulla
          protezione    delle   persone   rispetto   al   trattamento
          automatizzato  di  dati  di carattere personale, adottata a
          Strasburgo  il  28 gennaio  1981 e resa esecutiva con legge
          21 febbraio  1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini
          della  cooperazione  tra  Stati ai sensi dell'art. 13 della
          convenzione medesima.
              3.    Il    Garante   coopera   con   altre   autorita'
          amministrative    indipendenti    nello   svolgimento   dei
          rispettivi  compiti.  A  tale  fine,  il Garante puo' anche
          invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare
          alle  proprie  riunioni, o essere invitato alle riunioni di
          altra   autorita',  prendendo  parte  alla  discussione  di
          argomenti  di  comune interesse; puo' richiedere, altresi',
          la  collaborazione  di  personale  specializzato addetto ad
          altra autorita'.
              4.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
          ministro    consultano    il    Garante    all'atto   della
          predisposizione  delle  norme  regolamentari  e  degli atti
          amministrativi   suscettibili  di  incidere  sulle  materie
          disciplinate dal presente codice.
              5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
          il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine
          di  quarantacinque  giorni dal ricevimento della richiesta.
          Decorso   il   termine,  l'amministrazione  puo'  procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
          esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
          di   cui  al  presente  comma,  tale  termine  puo'  essere
          interrotto  per una sola volta e il parere deve essere reso
          definitivamente  entro  venti  giorni dal ricevimento degli
          elementi   istruttori   da   parte   delle  amministrazioni
          interessate.
              6.   Copia   dei  provvedimenti  emessi  dall'autorita'
          giudiziaria  in  relazione  a  quanto previsto dal presente
          codice   o   in  materia  di  criminalita'  informatica  e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.».
              «Art.  181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
          trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
          2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
          dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
          articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
          mancante, entro il 31 dicembre 2006;
                b) la determinazione da rendere nota agli interessati
          ai   sensi   dell'art.   26,   commi 3,  lettera a),  e  4,
          lettera a),  e'  adottata, ove mancante, entro il 30 giugno
          2004;
                c) le   notificazioni   previste  dall'art.  37  sono
          effettuate entro il 30 aprile 2004;
                d) le   comunicazioni   previste  dall'art.  39  sono
          effettuate entro il 30 giugno 2004;
                e);
                f) l'utilizzazione  dei  modelli  di cui all'art. 87,
          comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
              2.  Le  disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          introdotto  dall'art.  9  del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  281, restano in vigore fino alla data di entrata
          in vigore del presente codice.
              3.  L'individuazione  dei trattamenti e dei titolari di
          cui  agli  articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),
          e'  effettuata  in  sede di prima applicazione del presente
          codice entro il 30 giugno 2004.
              4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
          Garante   ai  sensi  dell'art.  43,  comma 1,  della  legge
          31 dicembre  1996,  n.  675,  utilizzato  per  le opportune
          verifiche,  continua ad essere successivamente archiviato o
          distrutto in base alla normativa vigente.
              5.  L'omissione  delle  generalita'  e degli altri dati
          identificativi  dell'interessato  ai  sensi  dell'art.  52,
          comma 4,   e'   effettuata   sulle   sentenze  o  decisioni
          pronunciate  o  adottate  prima  dell'entrata in vigore del
          presente  codice solo su diretta richiesta dell'interessato
          e  limitatamente  ai  documenti pubblicati mediante rete di
          comunicazione  elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
          cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
          sensi  dell'art.  51,  comma 1, sono adeguati alla medesima
          disposizione  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in
          vigore del presente codice.
              6.  Le  confessioni  religiose che, prima dell'adozione
          del   presente   codice,  abbiano  determinato  e  adottato
          nell'ambito  del  rispettivo ordinamento le garanzie di cui
          all'art.   26,   comma 3,  lettera a),  possono  proseguire
          l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
              6-bis.  Fino  alla  data  in  cui divengono efficaci le
          misure  e  gli  accorgimenti  prescritti ai sensi dell'art.
          132,  comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
          si  osserva  il  termine  di  cui  all'art. 4, comma 2, del
          decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».
              - Si riporta il testo del decreto-legge 12 maggio 2006,
          n.  173, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio
          2006,  n.  228 (Proroga di termini per l'emanazione di atti
          di natura regolamentare e legislativa).
              - Si  riporta il testo dell'art. 20-ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme
          di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione
          Trentino-Alto  Adige in materia di proporzione negli uffici
          statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza
          delle due lingue nel pubblico impiego).
              «Art.  20-ter. - 1.  Qualora  intenda  beneficiare, nei
          casi    previsti,   degli   effetti   giuridici   derivanti
          dall'appartenenza    o    dall'aggregazione    al    gruppo
          linguistico,  ogni  cittadino residente nella provincia, di
          eta'  superiore  agli  anni  diciotto  e non interdetto per
          infermita' di mente, ha facolta' di rendere in ogni momento
          una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad
          uno  dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.
          Coloro  che  ritengono di non appartenere ad alcuno di tali
          gruppi,  lo  dichiarano  e  rendono  soltanto dichiarazione
          nominativa di aggregazione ad uno di essi.
              2.  Le  dichiarazioni  di  cui al comma 1 sono rese sul
          foglio  contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato
          al  presente  decreto,  disponibile presso ogni cancelleria
          del   tribunale   di   Bolzano  e  delle  relative  sezioni
          distaccate.
              3.  Il  foglio  A/1,  sottoscritto  dal dichiarante, e'
          collocato  dal  medesimo  in apposita busta gialla, chiusa,
          nominativa  e  consegnata  personalmente  e direttamente al
          tribunale,  ovvero  alla sezione distaccata in relazione al
          luogo  di  residenza.  La busta e' sigillata all'atto della
          consegna  presso  il  tribunale o la sezione distaccata. La
          sezione  distaccata  inoltra  al tribunale le buste ad essa
          consegnate.  Il cancelliere del tribunale conserva le buste
          sigillate  e  certifica con immediatezza, in carta libera e
          senza  spese,  l'appartenenza  o  l'aggregazione  al gruppo
          linguistico  soltanto  a  richiesta del dichiarante, ovvero
          dell'autorita'   giudiziaria  per  esigenze  di  giustizia,
          sigillando   nuovamente   la   busta.   La   richiesta   di
          certificazione  di  appartenenza  o  di  aggregazione  puo'
          essere   inoltrata  anche  per  il  tramite  della  sezione
          distaccata.  In  tale  caso,  il  tribunale  provvede  agli
          adempimenti  successivi  e  alla  consegna  in plico chiuso
          della   certificazione   per   il   tramite  della  sezione
          distaccata.  Il  personale  del  tribunale e della relativa
          sezione distaccata e' tenuto al segreto d'ufficio. Presso i
          medesimi  uffici  non  e'  consentita  alcuna annotazione o
          registrazione anche informatica relativa al contenuto delle
          dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere
          al  dichiarante  di produrre detta certificazione fuori dei
          casi  e  per  finalita'  diverse  da  quelli tassativamente
          previsti   dalla   legge.   Ai   fini  dell'appartenenza  o
          dell'aggregazione  al  gruppo  linguistico  il  dichiarante
          produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico
          chiuso,  nel  momento  in  cui  dichiara  il  possesso  dei
          requisiti  per  i benefici previsti. Tale plico chiuso puo'
          essere   aperto   solo   nel  momento  in  cui  l'autorita'
          competente  verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai
          dichiaranti non beneficiari la certificazione e' restituita
          in plico chiuso.
              4.  Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti
          decorsi  diciotto  mesi  dal momento della loro consegna ed
          hanno   durata   indeterminata   fino  al  momento  in  cui
          un'eventuale  dichiarazione di modifica acquista efficacia.
          Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna
          la  dichiarazione puo' essere modificata dal dichiarante in
          qualsiasi   momento,   nei  modi  di  cui  al  comma 3.  La
          dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista
          efficacia   decorsi   due   anni  dalla  sua  consegna.  La
          precedente  dichiarazione  e' conservata per un periodo non
          superiore  a  30  mesi  dalla  data  della  consegna  della
          dichiarazione  di  modifica.  La  dichiarazione e' altresi'
          revocabile  in  ogni  tempo. In caso di revoca il tribunale
          consegna  al  dichiarante  la  busta gialla in plico chiuso
          contenente   il   foglio   A/1   e  annota  la  data  delle
          restituzione senza registrazione anche informatica relativa
          al    contenuto    delle    precedenti    dichiarazioni   o
          certificazioni.   Un'eventuale   altra  dichiarazione  puo'
          essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui
          il  tribunale  consegna  la  busta recante la dichiarazione
          revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.
              5. I comuni informano i cittadini che hanno compiuto la
          maggiore  eta', o che hanno trasferito la propria residenza
          in  un  comune della provincia di Bolzano da comuni situati
          fuori  provincia,  e  i  cittadini  interdetti  che abbiano
          riacquistato  la  capacita',  della  facolta' di rendere la
          dichiarazione,  dei  suoi  effetti  e  circa  le  eventuali
          modifiche.  Le  dichiarazioni rese entro un anno dalla data
          di comunicazione spiegano effetto immediato.
              6.  Le  dichiarazioni  di cui al comma 1 possono essere
          rese anche dai cittadini di eta' compresa tra i quattordici
          e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.
              7.  Le  dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione
          ad  uno  dei  tre  gruppi  linguistici  producono  identici
          effetti  giuridici  e  sono  provate  dal  foglio  A/1.  Le
          dichiarazioni  attestano  l'appartenenza o l'aggregazione a
          tutti   gli   effetti   di   legge.   Le  dichiarazioni  di
          appartenenza  o  di  aggregazione  necessarie ai fini della
          partecipazione  alle  elezioni  comunali  o provinciali nel
          territorio  della Provincia di Bolzano sono rese secondo le
          modalita' stabilite dalla legge regionale o provinciale.».
              - Il   provvedimento   generale   del   Garante   della
          protezione   dei  dati  personali  del  30 giugno  2005  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 170 del 23 luglio
          2005.
              - L'autorizzazione  generale n. 7/2005 e' contenuta nel
          provvedimento   del   Garante  della  protezione  dei  dati
          personali  del  21 dicembre  2005 pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006.
          Note all'art. 1:
              - Per  gli  articoli 20, 21, 47 e 53 del citato decreto
          legislativo   30 giugno   2003,  n.  196,  vedi  note  alle
          premesse.
              - Per  l'art.  20-ter del citato decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 luglio  1976,  n. 752, vedi note alle
          premesse.