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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 ottobre 2006, n. 292

Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2006
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Testo in vigore dal: 29-12-2006
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
                   IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE
             INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686,  relativo  alle  norme  di  esecuzione del citato testo unico, e
successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, «Riforma
degli  istituti  italiani  di  cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari esteri n. 3156 del
6 maggio  1991  ed  il  successivo  decreto del Ministro degli affari
esteri  n.  3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della
«Commissione  nazionale  per  la  promozione  della  cultura italiana
all'estero»,  istituita  ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta
legge n. 401;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, recante
«modalita'  concernenti  lo  svolgimento  del  concorso per titoli ed
esami per l'accesso alla settima qualifica funzionale dell'area della
promozione culturale»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni   e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  e
successive modifiche;
  Visto  il C.C.N.L. relativo al personale del comparto dei Ministeri
entrato in vigore il 16 maggio 1995;
  Visto il C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto dei
Ministeri  per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999,  sottoscritto  il  16 febbraio  1999 dall'A.R.A.N. e dalle
Organizzazioni e Confederazioni Sindacali;
  Visto  il  Contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri, sottoscritto il 3 agosto 2000;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre  2004,  n.  270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
  Vista  la  circolare  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento  della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare  laddove  si  stabilisce  che  «alle procedure relative a
qualifiche  e  profili professionali per i quali e' richiesto il solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della  nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  Ritenuto  pertanto  di  dover innovare la precedente disciplina, di
cui al citato decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264;
  Sentito  il parere espresso dalla predetta commissione nella seduta
del 20 febbraio 2006, per la parte concernente la disposizione di cui
all'articolo 12, comma 3, della medesima legge;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 marzo 2006;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota n. 0211512 in data 8 giugno 2006;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Requisiti per l'ammissione al concorso
  1.  Per  l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale
C1  dell'area  della  promozione culturale del Ministero degli affari
esteri sono richiesti i seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento
didattico  degli  atenei  in  campo umanistico, giuridico, economico,
sociale  e  dello  spettacolo,  oppure  conseguito  secondo  il nuovo
ordinamento,   di   cui   all'articolo 3  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, nelle seguenti classi: 3; 5; 11; 13; 14; 15; 17; 23; 29; 30; 31;
35; 36; 38; 39;
    c) idoneita'  fisica  allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo  professionale  di  «addetto/coordinatore  linguistico»,  sia
presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese
quelle  con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta'
di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,
in base alla normativa vigente.
  2.  I  requisiti  prescritti  devono  essere posseduti alla data di
scadenza   del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,  n.  3,  approva  il  testo  unico delle disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio
          1957,  n.  686,  contiene  le norme di esecuzione del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n. 18, reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli
          Affari esteri.
              - Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 5 e 12
          della legge 22 dicembre 1990, n. 401:
              «Art.  4 (Commissione nazionale per la promozione della
          cultura  italiana  all'estero). - 1. E' istituita presso il
          Ministero  la commissione nazionale per la promozione della
          cultura italiana all'estero.
              2. La commissione:
                a) propone gli indirizzi generali per la promozione e
          la  diffusione  all'estero  della  cultura  e  della lingua
          italiana  e  per  lo  sviluppo  della  cooperazione cultura
          internazionale;
                b) esprime   pareri   sugli  obiettivi  programmatici
          predisposti    in   materia   dal   Ministero,   da   altre
          amministrazioni  dello  Stato,  da  regioni  e  da  enti ed
          istituzioni  pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai
          sensi   del   comma primo  dell'art.  6,  da  associazioni,
          fondazioni  e  privati,  e  sulle  convenzioni  di  cui  al
          comma secondo dello stesso articolo;
                c) formula   proposte   di   iniziative  per  settori
          specifici o con riferimento a determinate aree geografiche,
          in   particolare  a  quelle  caratterizzate  da  una  forte
          presenza delle comunita' italiane;
                d) collabora,  con  indicazioni  programmatiche, alla
          preparazione delle conferenze periodiche degli istituti, di
          cui alla lettera d) del comma primo dell'art. 3;
                e) predispone  ogni anno e trasmette al Ministro, per
          le   finalita'  di  cui  alla  lettera g)  del  comma primo
          dell'art.  3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi
          delle  informazioni  e  documentazioni messe a disposizione
          dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.».
              «Art.  5  (Composizione,  durata  ed  ordinamento della
          commissione).  -  1. La commissione e' nominata con decreto
          del Ministro, dura in carica 3 anni ed e' composta da:
                a) il  Ministro  o un Sottosegretario di Stato da lui
          delegato, che la presiede;
                b) tre  eminenti  personalita'  scelte dal Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri  fra  artisti,  scrittori,
          scienziati,   critici,  giornalisti,  operatori  culturali,
          dirigenti  di  grandi  istituzioni  culturali  pubbliche  e
          private;
                c) dieci   personalita'   del   mondo   culturale   e
          scientifico,  delle quali due designate dalla Accademia dei
          Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal
          Consiglio   universitario   nazionale,  due  dal  Consiglio
          nazionale  della  pubblica  istruzione,  due  dal Consiglio
          nazionale per i beni culturali e ambientali;
                d) due   rappresentanti   designati   dal   Consiglio
          generale degli italiani all'estero;
                e) due   rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano;
                f) il  direttore  generale per le relazioni culturali
          del  Ministero, o un suo delegato, ed il direttore generale
          dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un
          suo delegato;
                g) il  Capo  del  Dipartimento  per  l'informazione e
          l'editoria  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, o
          un suo delegato;
                h) il direttore generale per gli scambi culturali del
          Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;
                i) il  direttore generale del dipartimento competente
          per    le    relazioni    internazionali    del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          o un suo delegato;
                l) il   direttore   generale   dello  spettacolo  del
          Ministero   del  turismo  e  dello  spettacolo,  o  un  suo
          delegato;
                m) il  direttore  dell'ufficio  centrale  per  i beni
          ambientali,   architettonici,   archeologici,  artistici  e
          storici  del Ministero per i beni culturali e ambientali, o
          un suo delegato;
                n) un   rappresentante   della  RAI-radio-televisione
          italiana designato dal consiglio di amministrazione;
                o) il presidente della societa' Dante Alighieri, o un
          suo delegato.
              2.  La  commissione  adotta  entro  trenta giorni dalla
          propria  costituzione  un  regolamento  interno che prevede
          l'articolazione   in  gruppi  di  lavoro.  Dispone  di  una
          segreteria   tecnica,  alla  quale  provvede  la  direzione
          generale.
              3. La commissione elegge un vicepresidente tra i membri
          di  cui alle lettere b) e c) del comma primo, ed un ufficio
          di  presidenza,  composto  secondo  le  norme,  del proprio
          regolamento interno. La commissione si riunisce in sessione
          plenaria non meno di tre volte ogni anno.».
              «Art.  12  (Reclutamento  del personale dell'area della
          promozione  culturale  e  del  ruolo  degli  esperti per la
          programmazione della promozione culturale all'estero). - 1.
          L'accesso   alle   qualifiche  funzionali  dell'area  della
          promozione  culturale  e  al  ruolo  degli  esperti  di cui
          all'art.  11, avviene in conformita' alla normativa vigente
          per  il  personale  di  analogo  livello  e  qualifica  del
          Ministero.
              2.  Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della
          funzione   pubblica,   promuove,   anche   per  il  tramite
          dell'istituto  diplomatico,  l'organizzazione  di  corsi di
          formazione,  preparatori ai concorsi, in collaborazione con
          istituzioni di livello universitario o post-universitario o
          con   enti   specializzati   in  settori  della  promozione
          culturale  o  della  cooperazione internazionale; organizza
          altresi',  sempre per il tramite dell'istituto diplomatico,
          corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale,
          subito  dopo  l'accesso  ai  ruoli o prima delle successive
          destinazioni all'estero.
              3. I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e
          culturali  per  l'accesso  ai  concorsi  sono  definiti con
          decreto  del  Ministro, emanato di concerto con il Ministro
          per   la   funzione   pubblica,  sentito  il  parere  della
          commissione di cui all'art. 4.
              4.   Le   modalita'   concernenti  lo  svolgimento  del
          concorso,  la  forma  delle  prove,  le materie d'esame, la
          composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione
          delle  graduatorie  sono definite con decreto del Ministro,
          emanato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica.».
              - I  decreti  del  Ministro  degli  affari  esteri  del
          6 maggio  1991,  n.  3156,  e  del 27 maggio 1991, n. 3297,
          emanati   sulla   base   di  quanto  disposto  dalla  legge
          22 dicembre  1990, n. 401, concernono la composizione della
          Commissione  nazionale  per  la  promozione  della  cultura
          italiana all'estero.
              - Il  comma 3  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri) prevede che
          con    decreto   ministeriale   possano   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materia di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del  Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
          comma 4  dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          «regolamento»,  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              - Il  decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
          31  luglio  1993,  n.  178,  dettava  la  disciplina  delle
          modalita'  concernenti  lo  svolgimento  del  concorso  per
          titoli  ed  esami  per  l'accesso  alla  settima  qualifica
          funzionale dell'area della promozione culturale. Esso viene
          abrogato e sostituito dal presente regolamento.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,  n.  487, recante le norme sull'accesso agli impieghi
          nelle   pubbliche   amministrazioni   e   le  modalita'  di
          svolgimento  dei  concorsi,  costituisce  la  normativa  di
          riferimento  per  quanto  riguarda  tutti gli aspetti della
          procedura    concorsuale    disciplinata    dal    presente
          regolamento.  In  tale  materia esso ha aggiornato il testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato.
              - Il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro entrato
          in  vigore  il  16 maggio 1995 e' relativo al personale non
          dirigente   del   comparto  Ministeri  per  il  quadriennio
          normativo 1994-1997 ed il biennio economico 1994-1995.
              - Il   Contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro
          sottoscritto  il  16 febbraio 1999 e' relativo al personale
          non  dirigente  del  comparto  Ministeri per il quadriennio
          normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
              - Il  Contratto  collettivo  integrativo  del Ministero
          degli  affari  esteri,  sottoscritto  il  3 agosto 2000, e'
          relativo  al quadriennio normativo 1998-2001. Esso contiene
          la   declaratoria   dei  nuovi  profili  professionali  del
          personale  di  ruolo  del  Ministero  degli  affari  esteri
          destinatario del C.C.N.L. 1998-2001.
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          contiene la disciplina generale sull'ordinamento del lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 contiene la
          numerazione e la denominazione delle nuove classi di laurea
          universitarie ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale
          3 novembre   1999,   n.  509  («Regolamento  recante  norme
          concernenti    l'autonomia    didattica   degli   atenei»),
          definendone altresi' gli obiettivi formativi qualificanti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del 4 decreto del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270:
              «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le Universita'
          rilasciano i seguenti titoli:
                a) laurea (L);
                b) laurea magistrale (L.M.).
              2.  Le  universita'  rilasciano  altresi' il diploma di
          specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
              3.  La  laurea,  la  laurea  magistrale,  il diploma di
          specializzazione  e il dottorato di ricerca sono conseguiti
          al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
          magistrale,  di  specializzazione e di dottorato di ricerca
          istituiti dalle universita'.
              4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
          studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
          scientifici  generali,  anche nel caso in cui sia orientato
          all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
              5. L'acquisizione delle conoscenze professionali di cui
          al  comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel
          mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita'
          professionali    regolamentate,    nell'osservanza    delle
          disposizioni  di legge e dell'Unione europea e di quelle di
          cui all'art. 11, comma 4.
              6.  Il  corso  di  laurea  magistrale ha l'obiettivo di
          fornire  allo  studente  una formazione di livello avanzato
          per  l'esercizio  di attivita' di elevata qualificazione in
          ambiti specifici.
              7.  Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo di
          fornire  allo  studente  conoscenze e abilita' per funzioni
          richieste    nell'esercizio    di   particolari   attivita'
          professionali  e  puo'  essere  istituito esclusivamente in
          applicazione  di  specifiche  norme di legge o di direttive
          dell'Unione europea.
              8.  I  corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
          del  relativo  titolo  sono  disciplinati dall'art. 4 della
          legge  3 luglio  1998,  n. 210, fatto salvo quanto previsto
          dall'art. 6, commi 5 e 6.
              9.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'art. 6
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
          In  particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
          legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento  della laurea o della laurea magistrale, alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello.
              10.  Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
          italiane  possono  rilasciare  i  titoli di cui al presente
          articolo,  anche congiuntamente con altri atenei italiani o
          stranieri.».
              - La  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre
          2005,  n.  4/2005, si propone di fornire alcune indicazioni
          in   materia   di   riconoscimento  dei  titoli  di  studio
          conseguiti secondo il «Nuovo ordinamento universitario» per
          la partecipazione ai pubblici concorsi.
          Nota agli articoli 1 e 2:
              - Per    l'art.    3    del   decreto   del   Ministero
          dell'istruzione,    dell'universita'    e   della   ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270, vedi note alle premesse.