stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254

Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/2009)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 150  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005
e del 27 febbraio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «codice»:  il  codice  delle  assicurazioni  private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    b) «Isvap»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo;
    c) «impresa»:   la   societa'   autorizzata   ad  esercitare  nel
territorio  della  Repubblica  l'assicurazione  obbligatoria  per  la
responsabilita' civile autoveicoli;
    d) «sinistro»:   la  collisione  avvenuta  nel  territorio  della
Repubblica  tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la
responsabilita'  civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni
ai  veicoli  o  lesioni  di  lieve  entita' ai loro conducenti, senza
coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
    e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che
abbia subito danni a seguito del sinistro;
    f) «lesioni»:    le    lesioni    di   lieve   entita'   definite
all'articolo 139 del codice.
  2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1
del codice.
          Avvertenza:

              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:

              -  L'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  concernente «Codice delle assicurazioni private»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 ottobre 2005, n.
          239, S.O., e' il seguente:
              «Art.   150 (Disciplina  del  sistema  di  risarcimento
          diretto). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          su  proposta  del  Ministro  delle attivita' produttive, da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente codice sono stabiliti:
                a) i   criteri   di   determinazione   del  grado  di
          responsabilita'  delle  parti  anche per la definizione dei
          rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
                b) il contenuto e le modalita' di presentazione della
          denuncia  di  sinistro  e  gli adempimenti necessari per il
          risarcimento del danno;
                c) le  modalita',  le  condizioni  e  gli adempimenti
          dell'impresa  di  assicurazione  per  il  risarcimento  del
          danno;
                d) i  limiti  e  le  condizioni di risarcibilita' dei
          danni accessori;
                e) i  principi  per la cooperazione tra le imprese di
          assicurazione,  ivi  compresi  i  benefici  derivanti  agli
          assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
              2.  Le  disposizioni  relative  alla procedura prevista
          dall'art.   149   non   si   applicano   alle   imprese  di
          assicurazione  con  sede  legale  in altri Stati membri che
          operano  nel  territorio  della  Repubblica  ai sensi degli
          articoli 23  e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al
          sistema di risarcimento diretto.
              3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e
          sui  principi  adottati  dalle  imprese  per  assicurare la
          tutela  dei  danneggiati,  il  corretto  svolgimento  delle
          operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.».
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
          e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              -  Per  il  testo dell'art. 150 del decreto legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo;
              -  Il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei   Ministeri»   (pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 maggio  2006, n. 114), e' stato convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art.  1 della legge 17 luglio 2006, n.
          233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n.
          164.
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 139 e 1 del citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005:
              «Art.   139  (Danno  biologico  per  lesioni  di  lieve
          entita).  -  1.  Il  risarcimento  del  danno biologico per
          lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
          alla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti, e'
          effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
                a) a   titolo   di  danno  biologico  permanente,  e'
          liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove
          per   cento   un  importo  crescente  in  misura  piu'  che
          proporzionale  in  relazione  ad  ogni punto percentuale di
          invalidita';    tale   importo   e'   calcolato   in   base
          all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
          del  relativo  coefficiente secondo la correlazione esposta
          nel  comma 6.  L'importo cosi' determinato si riduce con il
          crescere  dell'eta'  del  soggetto  in  ragione  dello zero
          virgola  cinque  per  cento per ogni anno di eta' a partire
          dall'undicesimo  anno di eta'. Il valore del primo punto e'
          pari  ad  euro  seicentosettantaquattro virgola settantotto
          (l'originario importo di euro 674,78 e' stato modificato in
          euro 688,28, a decorrere dal mese di aprile 2006, dall'art.
          1  del  decreto  del  Ministero  per  lo sviluppo economico
          31 maggio  2006,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno
          2006, n. 129);
                b) a   titolo   di  danno  biologico  temporaneo,  e'
          liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette
          (l'originario  importo di euro 39,37 e' stato modificato in
          euro  40,16, a decorrere dal mese di aprile 2006, dall'art.
          1  del  decreto  del  Ministero  per  lo sviluppo economico
          31 maggio  2006,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno
          2006,  n.  129)  per ogni giorno di inabilita' assoluta; in
          caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento,
          la  liquidazione  avviene  in  misura  corrispondente  alla
          percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
              2.  Agli  effetti di cui al comma 1 per danno biologico
          si    intende    la   lesione   temporanea   o   permanente
          all'integrita'  psico-fisica  della persona suscettibile di
          accertamento   medico-legale   che   esplica   un'incidenza
          negativa   sulle   attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
          dinamico-relazionali    della    vita    del   danneggiato,
          indipendentemente  da  eventuali  ripercussioni  sulla  sua
          capacita' di produrre reddito.
              3.  L'ammontare  del danno biologico liquidato ai sensi
          del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
          superiore  ad  un quinto, con equo e motivato apprezzamento
          delle condizioni soggettive del danneggiato.
              4.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con il Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali, con il Ministro della
          giustizia  e con il Ministro delle attivita' produttive, si
          provvede  alla  predisposizione  di  una  specifica tabella
          delle  menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
          uno e nove punti di invalidita'.
              5.  Gli  importi  indicati  nel comma 1 sono aggiornati
          annualmente   con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive,   in   misura  corrispondente  alla  variazione
          dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
          di     operai    ed    impiegati    accertata    dall'ISTAT
          (all'aggiornamento annuale degli importi di cui al comma 1,
          si  e' provveduto con decreto del Ministero per lo sviluppo
          economico  31 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
          6 giugno 2006, n. 129).
              6. Ai  fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1,
          lettera a),  per un punto percentuale di invalidita' pari a
          1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
          un  punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,1,  per  un  punto
          percentuale   di   invalidita'  pari  a  3  si  applica  un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,2,  per  un  punto
          percentuale   di   invalidita'  pari  a  4  si  applica  un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,3,  per  un  punto
          percentuale   di   invalidita'  pari  a  5  si  applica  un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,5,  per  un  punto
          percentuale   di   invalidita'  pari  a  6  si  applica  un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,7,  per  un  punto
          percentuale   di   invalidita'  pari  a  7  si  applica  un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,9,  per  un  punto
          percentuale   di   invalidita'  pari  a  8  si  applica  un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  2,1,  per  un  punto
          percentuale   di   invalidita'  pari  a  9  si  applica  un
          coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.».
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1. Agli effetti del codice
          delle assicurazioni private si intendono per:
                a) assicurazione  contro  i  danni:  le assicurazioni
          indicate all'art. 2, comma 3;
                b) assicurazione  sulla  vita:  le assicurazioni e le
          operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
                c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
                d) attivita'   riassicurativa:   l'assunzione   e  la
          gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
          la  retrocessione  dei  rischi  effettuata da un'impresa di
          riassicurazione;
                e) attivita'  in regime di liberta' di prestazione di
          servizi   o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da  uno  stabilimento  situato  nel territorio di uno Stato
          membro  assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi il
          domicilio,  ovvero,  se  persone  giuridiche, la sede in un
          altro  Stato  membro  o il rischio che un'impresa assume da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
                f) attivita'  in  regime  di  stabilimento  o rischio
          assunto   in   regime   di  stabilimento:  l'attivita'  che
          un'impresa   esercita   da  uno  stabilimento  situato  nel
          territorio  di  uno Stato membro assumendo obbligazioni con
          contraenti   aventi   il   domicilio,  ovvero,  se  persone
          giuridiche,  la  sede  nello  stesso Stato o il rischio che
          un'impresa   assume   da   uno   stabilimento  situato  nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
                g) autorita'   di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
          incaricata   della   vigilanza   sulle   imprese   e  sugli
          intermediari    e   gli   altri   operatori   del   settore
          assicurativo;
                h) carta   verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione  emesso  da  un  ufficio nazionale secondo la
          raccomandazione  n.  5  adottata  il  25 gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti  interni della Commissione economica per l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
                i) codice   della   strada:  il  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
                l) codice   in   materia   di   protezione  dei  dati
          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
                m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.a.;
                n) credito  di  assicurazione: ogni importo dovuto da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari  o  altre  parti  lese  aventi diritto ad agire
          direttamente  contro l'impresa di assicurazione e derivante
          da  un  contratto  di  assicurazione o da operazioni di cui
          all'art.  2,  commi 1  e  3,  nell'ambito  di  attivita' di
          assicurazione  diretta,  compresi  gli  importi detenuti in
          riserva  per  la  copertura  a  favore  dei medesimi aventi
          diritto  allorquando  alcuni  elementi  del debito non sono
          ancora  conosciuti.  Sono  parimenti considerati crediti di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,   prima   dell'avvio   delle   procedure  di
          liquidazione  dell'impresa  stessa, in seguito alla mancata
          stipulazione  o  alla risoluzione dei medesimi contratti ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni;
                o) fondo  di  garanzia:  un  organismo  creato da uno
          Stato  membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
          alle  persone  causati da un veicolo non identificato o per
          il  quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo di
          assicurazione;
                p) fondo  di  garanzia delle vittime della caccia: il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
                q) fondo  di  garanzia delle vittime della strada: il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
                r) grandi  rischi:  si  intendono  per  grandi rischi
          quelli  rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
          di seguito indicati:
                1)  4  (corpi  di'  veicoli  ferroviari), 5 (corpi di
          veicoli  aerei),  6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c.  veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
          previsto al numero 3);
                2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
          eserciti    professionalmente   un'attivita'   industriale,
          commerciale  o  intellettuale  e il rischio riguardi questa
          attivita';
                3)  3  (corpi  di  veicoli  terrestri, esclusi quelli
          ferroviari),  8  (incendio  ed elementi naturali), 9 (altri
          danni  ai  beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i  natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
          dell'art.   123,   13   (r.c.   generale)   e  16  (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due  dei  tre  criteri  seguenti:  1) il totale dell'attivo
          dello    stato    patrimoniale    risulti    superiore   ai
          seimilionieduecentomila   euro;  2)  l'importo  del  volume
          d'affari  risulti  superiore ai dodicimilionieottocentomila
          euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
          l'esercizio   risulti   superiore   alle  duecentocinquanta
          unita'.  Qualora  l'assicurato sia un'impresa facente parte
          di  un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
          condizioni   di   cui  sopra  si  riferiscono  al  bilancio
          consolidato del gruppo;
                s) impresa:   la   societa'  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione autorizzata;
                t) impresa  di assicurazione: la societa' autorizzata
          secondo   quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie
          sull'assicurazione diretta;
                u) impresa  di  assicurazione  autorizzata  in Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'art. 2;
                v) impresa  di assicurazione comunitaria: la societa'
          avente  sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
          membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia o in uno
          Stato  aderente  allo Spazio economico europeo, autorizzata
          secondo   quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie
          sull'assicurazione diretta;
                z) impresa   di  assicurazione  extracomunitaria:  la
          societa'    di   assicurazione   avente   sede   legale   e
          amministrazione  centrale  in  uno  Stato  non appartenente
          all'Unione  europea  o  non  aderente allo Spazio economico
          europeo,  autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
          delle operazioni di cui all'art. 2;
                aa)   impresa  di  partecipazione  assicurativa:  una
          societa'  controllante  il  cui  unico o principale oggetto
          consiste  nell'assunzione  di  partecipazioni di controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,    se    le    imprese   controllate   sono
          esclusivamente  o  principalmente imprese di assicurazione,
          imprese   di  assicurazione  extracomunitarie,  imprese  di
          riassicurazione,   sempre   che  almeno  una  di  esse  sia
          un'impresa   di   assicurazione   avente  sede  legale  nel
          territorio  della  Repubblica e che non sia una societa' di
          partecipazione   finanziaria  mista  secondo  le  rilevanti
          disposizioni  dell'ordinamento  comunitario sulla vigilanza
          supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
          finanziario;
                bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
          societa'    controllante    diversa    da   un'impresa   di
          assicurazione,     da     un'impresa    di    assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione o da
          un'impresa   di  partecipazione  assicurativa,  sempre  che
          almeno  una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
          assicurazione  avente  sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica  e  che  non  sia una societa' di partecipazione
          finanziaria   mista   secondo   le  rilevanti  disposizioni
          dell'ordinamento  comunitario sulla vigilanza supplementare
          delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
                cc)   impresa   di   riassicurazione:   la   societa'
          autorizzata   all'esercizio   della  sola  riassicurazione,
          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
          consiste  nell'accettare  rischi  ceduti  da una impresa di
          assicurazione,  da una impresa di assicurazione avente sede
          legale   in   uno  Stato  terzo,  o  da  altre  imprese  di
          riassicurazione;
                dd)   ISVAP:   l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                ee)  legge  fallimentare:  il  regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni;
                ff)   localizzazione:   la   presenza   di  attivita'
          mobiliari  ed  immobiliari all'interno del territorio di un
          determinato   Stato.   I   crediti  sono  considerati  come
          localizzati   nello   Stato   nel  quale  gli  stessi  sono
          esigibili;
                gg)   margine   di   solvibilita'   disponibile:   il
          patrimonio   dell'impresa,   libero  da  qualsiasi  impegno
          prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
                hh)  margine  di  solvibilita'  richiesto:  ammontare
          minimo  del  patrimonio  netto  del quale l'impresa dispone
          costantemente,  secondo  quanto  previsto  nelle  direttive
          comunitarie sull'assicurazione diretta;
                ii)  mercato  regolamentato:  un  mercato finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,   del   testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria,
          nonche'  i  mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
          istituiti,   organizzati  e  disciplinati  da  disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che  soddisfano  requisiti  analoghi  a  quelli dei mercati
          regolamentati  di  cui  al testo unico dell'intermediazione
          finanziaria;
                ll)  natante:  qualsiasi unita' che e' destinata alla
          navigazione   marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che  e'
          azionata da propulsione meccanica;
                mm)  organismo  di  indennizzo  italiano: l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
                nn)  partecipazioni:  le azioni, le quote e gli altri
          strumenti     finanziari    che    attribuiscono    diritti
          amministrativi  o  comunque  i  diritti  previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile;
                oo)  partecipazioni  rilevanti: le partecipazioni che
          comportano  il controllo della societa' e le partecipazioni
          individuate   dall'ISVAP,   in   conformita'   ai  principi
          stabiliti  nel  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
          disciplinate,  tenendo  conto  dei  diritti di voto e degli
          altri diritti che consentono di influire sulla societa';
                pp)  portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
          contratti  stipulati  da imprese di assicurazione italiane,
          ad  eccezione  di  quelli stipulati da loro sedi secondarie
          situate in Stati terzi;
                qq)  portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano: i
          contratti,  ovunque  stipulati,  da  imprese  italiane o da
          stabilimenti  in Italia di imprese aventi la sede legale in
          altro  Stato,  se  l'impresa cedente e' essa stessa impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale  in  altro  Stato.  Si considerano facenti parte del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in  cui  l'impresa  cedente  sia  un'impresa avente la sede
          legale  in  altro  Stato.  I contratti stipulati da imprese
          italiane  attraverso  uno  stabilimento costituito in altro
          Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
                rr)  principi  contabili  internazionali:  i principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  6  del
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del  19 luglio  2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio;
                ss)  prodotti  assicurativi: tutti i contratti emessi
          da  imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
          rientranti  nei  rami  vita  o nei rami danni come definiti
          all'art. 2;
                tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
          un  insieme  omogeneo  di rischi od operazioni che descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione;
                uu)  retrocessione:  cessione  dei  rischi assunti in
          riassicurazione;
                vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una  sede  che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione e che
          effettua  direttamente,  in  tutto  o in parte, l'attivita'
          assicurativa o riassicurativa;
                zz)   stabilimento:   la  sede  legale  od  una  sede
          secondaria    di   un'impresa   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione;
                aaa)  Stato  aderente  allo Spazio economico europeo;
          uno   Stato   aderente   all'accordo  di  estensione  della
          normativa  dell'Unione  europea in materia, fra l'altro, di
          circolazione  delle  merci, dei servizi e dei capitali agli
          Stati   appartenenti  all'Associazione  europea  di  libero
          scambio,  firmato  ad  Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato
          con legge 28 luglio 1993, n. 300;
                bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
                ccc)  Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
          alla  lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto;
                ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
          di  cui  alla  lettera  bbb)  dell'obbligazione o in cui e'
          ubicato  il  rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
          assunto  da  uno  stabilimento situato in un altro Stato di
          cui alla lettera bbb);
                eee)  Stato  membro  di stabilimento: lo Stato di cui
          alla  lettera bbb)  in  cui  e' situato lo stabilimento dal
          quale l'impresa opera;
                fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
                1)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb) in cui si
          trovano   i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi  beni
          immobili,  ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in essi
          contenuti,  sempre  che entrambi siano coperti dallo stesso
          contratto di assicurazione;
                2)   lo   Stato   di   cui   alla   lettera  bbb)  di
          immatricolazione,  quando  l'assicurazione riguardi veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
                3)   lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato  ha  sottoscritto  il  contratto, quando abbia
          durata  inferiore  o  pari  a quattro mesi e sia relativo a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
                4)   lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato  ha  il  domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
          una  persona  giuridica,  lo  Stato della sede della stessa
          alla  quale  si riferisce il contratto, in tutti i casi non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
                ggg)   Stato   membro   d'origine:  lo  Stato  membro
          dell'Unione   europea  o  lo  Stato  aderente  allo  Spazio
          economico   europeo  in  cui  e'  situata  la  sede  legale
          dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
                hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo;
                iii)  stretti  legami:  il  rapporto  fra  due o piu'
          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
                1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
                2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il
          tramite  di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
          interposta  persona,  almeno  pari  al  dieci per cento del
          capitale  o  dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
          che,  pur  restando  al di sotto del limite sopra indicato,
          da'  comunque  la  possibilita'  di esercitare un'influenza
          notevole ancorche' non dominante;
                3)  un legame in base al quale le stesse persone sono
          sottoposte  al  controllo del medesimo soggetto, o comunque
          sono  sottoposte  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di un
          contratto  o  di una clausola statutaria, oppure quando gli
          organi  di  amministrazione  sono  composti  in maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione;
                4)  un  rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
          finanziario,  giuridico  e  familiare che possa influire in
          misura  rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
          regolamento,  puo' ulteriormente qualificare la definizione
          di stretti legami, alfine di evitare situazioni di ostacolo
          all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
                lll)  testo  unico  bancario:  il decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
                mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni;
                nnn)  testo  unico  in materia di assicurazioni sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, e successive
          modificazioni;
                ooo)  Ufficio  centrale  italiano:  l'ente costituito
          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
          ramo   responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'  stato
          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
          di  assicurazione  nel  territorio della Repubblica ed allo
          svolgimento  degli  altri compiti previsti dall'ordinamento
          comunitario e italiano;
                ppp)     Ufficio    nazionale    di    assicurazione:
          l'organizzazione    professionale    che   e'   costituita,
          conformemente   alla   raccomandazione  n.  5  adottata  il
          25 gennaio  1949  dal  sottocomitato dei trasporti stradali
          del   comitato  dei  trasporti  interni  della  Commissione
          economica  per  l'Europa  dell'Organizzazione delle Nazioni
          Unite,  e  che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
          ottenuto  in  uno  Stato  l'autorizzazione ad esercitare il
          ramo responsabilita' civile autoveicoli;
                qqq)  unita' da diporto: il natante definito all'art.
          1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
          recante il codice della nautica da diporto;
                rrr)   veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato  a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica,  senza  essere  vincolato ad una strada ferrata,
          nonche'   i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad  una
          motrice.».