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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 aprile 2006, n. 218

Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/7/2006
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Testo in vigore dal: 5-7-2006
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

                           di concerto con

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                                  e

                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Vista   la   legge   3 maggio   2004,  n.  112  ed  in  particolare
l'articolo 10, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico  della  radiotelevisione»,  ed  in particolare gli articoli 34,
comma 5, e 35;
  Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni;
  Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio in data 22 giugno 1994;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
  Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 37;
  Visto  il  Codice  di autoregolamentazione TV e minori approvato in
data 29 novembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2004;
  Sentite   le   competenti   Commissioni   parlamentari  nonche'  la
Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
in data 9 marzo 2006;
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.   Il  presente  regolamento si applica all'impiego dei minori di
anni  quattordici  nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o al di
fuori  di  un rapporto di lavoro, mediante l'utilizzazione delle loro
immagini o voci.
  2.  Per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla
lettera a)  del  comma  1  dell'articolo 2  del  decreto  legislativo
31 luglio 2005, n. 177.
  3.  Sono  soggette  al presente regolamento le emittenti televisive
appartenenti  a  Stati  membri  dell'Unione  europea  sottoposte alla
giurisdizione  italiana  ai  sensi  dell'articolo 2  della  direttiva
89/552/CEE   del   Consiglio   del  3 ottobre  1989  come  sostituito
dall'articolo 1  della  direttiva  97/36/CEE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  30 giugno  1997  e successive modificazioni e le
emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.
Avvertenza:

    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
    - Per   le   direttive   CEE   vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee -
(GUCE).
Note alle premesse:

    -  L'art.  17,  comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
    «3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al  Ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione».
    -  La  legge  6 agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
radiotelevisivo  pubblico  e  privato), e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185.
    - La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per
le   garanzie   nelle   comunicazioni   e  norme  sui  sistemi  delle
telecomunicazioni  e  radiotelevisivo)  e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
    - L'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio
in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione  del testo unico della radiotelevisione) come modificato
dall'art.  1  della  legge  6 febbraio  2006, n. 37, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2006, n. 38, e' il seguente:
    «Art.  10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). 1.
Fermo  restando  il  rispetto  delle  norme  comunitarie  e nazionali
vigenti  a  tutela  dei minori e in particolare delle norme contenute
nell'art.  8, comma 1, e nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto
1990,  n.  223, le emittenti televisive devono osservare e promuovere
le  disposizioni  per  la  tutela  dei  minori previste dal Codice di
autoregolamentazione  TV  e  minori  approvato  il  29 novembre 2002.
Eventuali  integrazioni,  modifiche  o adozione di nuovi documenti di
autoregolamentazione  sono  recepiti  con  decreto del Ministro delle
comunicazioni,  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto  1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
    2.  Le  emittenti  televisive  sono  altresi' tenute a garantire,
anche  secondo  quanto  stabilito  nel  Codice  di  cui  al  comma 1,
l'applicazione  di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia
oraria  di  programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi  pubblicitari,  alle  promozioni  e  ad  ogni altra forma di
comunicazione  commerciale  e pubblicitaria. E' comunque vietata ogni
forma  di  comunicazione  pubblicitaria  avente  come oggetto bevande
contenenti  alcool  all'interno dei programmi direttamente rivolti ai
minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e
successive.   Specifiche   misure   devono   essere  osservate  nelle
trasmissioni  di  commento degli avvenimenti sportivi, in particolare
calcistici,  anche  al  fine  di  contribuire  alla  diffusione tra i
giovani  dei  valori  di una competizione sportiva leale e rispettosa
dell'avversario,  per  prevenire  fenomeni  di  violenza  legati allo
svolgimento di manifestazioni sportive.
    3.   L'impiego   di  minori  di  anni  quattordici  in  programmi
radiotelevisivi  e'  disciplinato  con  regolamento adottato ai sensi
dell'art.  17,  comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, dal
Ministro  delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita',
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
    3-bis.  Lo  schema  di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della  Commissione  parlamentare  per  l'infanzia  di  cui alla legge
23 dicembre  1997,  n.  451,  che  si esprimono entro sessanta giorni
dall'assegnazione.
    4.  Alla  verifica  dell'osservanza  delle disposizioni di cui al
presente  articolo,  e  di cui ai commi da 10 a 13 dell'art. 15 della
legge  6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e
i  prodotti  dell'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, in
collaborazione   con  il  Comitato  di  applicazione  del  Codice  di
autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni
effettuate  dal  medesimo  Comitato.  Conseguentemente,  all'art.  1,
comma 6,  lettera b),  numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inosservanza
delle  norme  in  materia  di  tutela dei minori, ivi comprese quelle
previste  dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il
29 novembre  2002,  e  successive modificazioni, la Commissione per i
servizi  e  i  prodotti  dell'Autorita'  delibera l'irrogazione delle
sanzioni  previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le
sanzioni   si  applicano  anche  se  il  fatto  costituisce  reato  e
indipendentemente  dall'azione  penale.  Alle  sanzioni  inflitte sia
dall'Autorita'  che  dal  Comitato  di  applicazione  del  Codice  di
autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la
emittente  sanzionata  ne  deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto".
    5.  In  caso  di  violazione delle norme in materia di tutela dei
minori,  le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure
previste dal comma 3, dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e  non  secondo  quelle  indicate  dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della
medesima  legge  n.  223  del 1990, e dalle sezioni I e II del capo I
della  legge  24 novembre  1981,  n. 689. In caso di violazione delle
medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura ridotta
e  non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 31
della legge n. 223 del 1990.
    Il  Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo
e  logistico all'attivita' del Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione   TV   e  minori  mediante  le  proprie  risorse
strumentali  e  di  personale,  senza  ulteriori  oneri  a carico del
bilancio dello Stato.
    6.  I  limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista
al  comma 3,  dell'art.  31  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
elevati,  in  caso  di  violazione  di norme in materia di tutela dei
minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
    7.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni presenta al
Parlamento,  entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia
di  tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle
eventuali  sanzioni  irrogate.  Ogni  sei  mesi,  l'Autorita'  per le
garanzie  nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l'infanzia  di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione
informativa  sullo  svolgimento  delle attivita' di sua competenza in
materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento
a  quelle  previste  dal  presente  articolo,  corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
    7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di
cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in
ogni  caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati
da  associazioni  qualificate  nella  tutela  dei  minori, nonche' da
associazioni  rappresentative  in  campo  familiare  ed  educativo  o
impegnate nella protezione delle persone con disabilita'.
    8. All'art. 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il
primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "E' altresi' vietata la
pubblicazione  di  elementi che anche indirettamente possano comunque
portare alla identificazione dei suddetti minorenni".
    9.  Il  Ministro  delle  comunicazioni,  d'intesa con il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, con decreto da
emanare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per
un  uso  corretto  e  consapevole  del  mezzo  televisivo, nonche' di
trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in
orari  di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni
effettuate     dalla    concessionaria    del    servizio    pubblico
radiotelevisivo.
    10.  Le  quote  di  riserva per la trasmissione di opere europee,
previste  dall'art.  2,  comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122,
devono comprendete anche opere cinematografiche o per la televisione,
comprese  quelle  di  animazione,  specificamente  rivolte ai minori,
nonche'  produzioni  e  programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
visione  da  parte  dei  minori  e  degli  adulti. Il tempo minimo di
trasmissione  riservato  a  tali  opere  e  programmi  e' determinato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni».
    -   Gli  articoli 34,  comma 5,  e  35  del  decreto  legislativo
31 luglio   2005,   n.   177  (Testo  unico  della  radiotelevisione)
pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale
7 settembre 2005, n. 208, sono i seguenti:
    «5. L'impiego   di   minori  di  anni  quattordici  in  programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e
spot,   e'   disciplinato   con   regolamento   del   Ministro  delle
comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita».
    «Art.   35   (Vigilanza   e   sanzioni).   -   1.  Alla  verifica
dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui all'art. 34 provvede la
Commissione   per   i   servizi  ed  i  prodotti  dell'Autorita',  in
collaborazione   con  il  Comitato  di  applicazione  del  Codice  di
autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni
effettuate  dal  medesimo  Comitato.  All'attivita'  del  Comitato il
Ministero  fornisce  supporto  organizzativo  e logistico mediante le
proprie  risorse  strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
    2.  Nei  casi  di  inosservanza  dei  divieti di cui all'art. 34,
nonche'  all'art.  4,  comma 1,  lettere b)  e c), limitatamente alla
violazione  di  norme in materia di tutela dei minori, la Commissione
per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della
violazione  agli  interessati  ed  assegnazione  di  un  termine  non
superiore   a   quindici  giorni  per  le  giustificazioni,  delibera
l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa  del  pagamento di una
somma  da  25.000  euro  a  350.000  euro  e, nei casi piu' gravi, la
sospensione  dell'efficacia  della  concessione o dell'autorizzazione
per un periodo da uno a dieci giorni.
    3.  In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art.
34,  si  applicano  le  sanzioni  previste  dall'art.  15 della legge
21 aprile  1962,  n.  161,  intendendosi  per  chiusura del locale la
disattivazione dell'impianto.
    4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente  dall'azione  penale.  Alle  sanzioni  inflitte sia
dall'Autorita'    che,    per   quelle   previste   dal   Codice   di
autoregolamentazione  TV  e  minori, dal Comitato di applicazione del
medesimo  Codice  viene  data  adeguata  pubblicita'  anche  mediante
comunicazione   da  parte  dell'emittente  sanzionata  nei  notiziari
diffusi  in  ore  di  massimo  o di buon ascolto. Non si applicano le
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    5.  L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni
anno,  una  relazione  sulla  tutela  dei  diritti  dei  minori,  sui
provvedimenti  adottati  e  sulle  sanzioni  irrogate. Ogni sei mesi,
l'Autorita' invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui
alla  legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo
svolgimento  delle  attivita'  di sua competenza in materia di tutela
dei   diritti   dei  minori,  corredata  da  eventuali  segnalazioni,
suggerimenti o osservazioni».
    - La legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini
e   degli   adolescenti)   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
6 novembre 1967, n. 276.
    -  La  direttiva  94/33/CE  del  Consiglio,  del  22 giugno 1994,
relativa  alla  protezione dei giovani sul lavoro e' pubblicata nella
GUCE 20 agosto 1994, n. L 216.
    -  Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della
direttiva  94/33/CE  relativa alla protezione dei giovani sul lavoro)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237.
    -  Il  Codice  di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in
TV,  sottoscritto  il  29 novembre  2002,  e'  consultabile  sul sito
www.comunicazioni.it
    -   La   legge   23 dicembre  1997,  n.  451  (Istituzione  della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
per  l'infanzia)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1997, n. 302.
Note all'art. 1:
    -  L'art.  2,  comma 1,  lettera a),  del  decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e' il seguente:
    «Art.  2 (Definizioni).  - 1. Ai fini del presente testo unico si
intende per:
      a) "programmi  televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme,
predisposto  da  un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo
marchio   editoriale   e   destinati  alla  fruizione  del  pubblico,
rispettivamente,  mediante  la  trasmissione televisiva o radiofonica
con   ogni   mezzo;   l'espressione   "programmi",   riportata  senza
specificazioni,  si  intende  riferita a programmi sia televisivi che
radiofonici.  Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni
meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse».
    -  La  direttiva  89/552/CEE  del  Consiglio  del  3 ottobre 1989
relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  pubblicata  nella  GUCE
17 ottobre   1989,  n.  L 298,  come  sostituito  dall'art.  1  della
direttiva  97/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
30 giugno 1997, e' pubblicata nella GUCE 30 luglio 1997, n. L 202.