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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 158

((Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal: 26-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria  2004),  ed
in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5  e  l'allegato
B; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  336,  recante
attuazione  delle  direttive  96/22/CE  e  96/23/CE,  concernenti  il
divieto di utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e  delle  sostanze  beta-agoniste  nelle  produzioni  di
animali e le misure di  controllo  su  talune  sostanze  e  sui  loro
residui negli animali vivi e nei loro prodotti; 
  Vista  la  direttiva  2003/74/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva  96/22/CE
del Consiglio, concernente il  divieto  di  utilizzazione  di  talune
sostanze  ad  azione  ormonica,   tireostatica   e   delle   sostanze
beta-agoniste nelle produzioni animali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso in data 15 dicembre 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 febbraio 2006; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                 Campo d'applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto riguarda  il  divieto  di  utilizzazione  di
talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e  delle  sostanze
(ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le misure di controllo
su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e  nei  loro
prodotti. 
  ((2. Ai fini del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, dal  regolamento  (CE)  n.
852/2004, dal regolamento (CE) n. 853/2004, dal decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193, dal regolamento (UE) 2016/429,  dal  regolamento
(UE) 2017/625, dal regolamento  (UE)  2019/6,  dal  regolamento  (UE)
2019/2090. Nel presente decreto,  qualsiasi  riferimento  al  termine
«azienda», deve intendersi riferito al termine: «stabilimento» di cui
al regolamento (UE) 2016/429 e «tempo di sospensione» deve intendersi
riferito al termine: «tempo di attesa» di cui al decreto  legislativo
6 aprile 2006, n. 193.)) 
  3. Si intende, inoltre per: 
    a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)); 
    b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina,
suina, ovina, caprina ed equina, nonche' i volatili da  cortile  e  i
conigli  domestici,  gli  animali  selvatici  di  dette  specie  e  i
ruminanti selvatici allevati in un'azienda; 
    c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)); 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)); 
    e) trattamento terapeutico: la  somministrazione  in  conformita'
alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad  un  singolo  animale  da
azienda di una delle sostanze autorizzate  allo  scopo  di  trattare,
previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione
della  fecondita',   inclusa   l'interruzione   di   una   gravidanza
indesiderata, e, per quanto riguarda le  sostanze  beta-agoniste,  in
vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto
nonche' del trattamento  di  disfunzioni  respiratorie,  di  malattia
navicolare e  di  laminite  e  dell'induzione  della  tocolisi  negli
equidi; 
    f) trattamento  zootecnico:  la  somministrazione  di  una  delle
sostanze  autorizzate  in  conformita'  alle  prescrizioni   di   cui
all'articolo 5: 
      1)  ad  un  singolo  animale  da   azienda,   ai   fini   della
sincronizzazione  del  ciclo  estrale  e  della  preparazione   delle
donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame
dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario; 
      2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla  riproduzione  a
scopo di inversione sessuale, su prescrizione  di  un  veterinario  e
sotto la sua responsabilita'; 
    g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)); 
    h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)); 
    i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)); 
    l) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)); 
    m) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)); 
    n) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)); 
    o) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)); 
    p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto
superiore di sanita' o altro  laboratorio  pubblico  individuato  dal
Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui; 
    q) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)).