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DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2006, n. 62

Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-3-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2018)
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 25 luglio  2005,  n.
150, recante  delega  al  Governo  per  la  riforma  dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  per  il
decentramento del Ministero della giustizia, per  la  modifica  della
disciplina concernente il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei
conti e il Consiglio di presidenza  della  giustizia  amministrativa,
nonche' per l'emanazione di un testo unico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in  data  22  dicembre
2005, e del Senato della Repubblica, espressi  in  data  30  novembre
2005 ed in data 7 dicembre 2005, a norma dell'articolo  1,  comma  4,
della citata legge n. 150 del 2005; 
  Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla  Commissione
giustizia  della  Camera  dei  deputati,  in  quanto  espressione  di
considerazioni   eccessivamente   restrittive    dei    compiti    di
coordinamento normativo  che,  nell'ambito  dei  principi  e  criteri
direttivi stabiliti dal legislatore delegante, sono concessi a quello
delegato. In particolare, si osserva, infatti, quanto alla  richiesta
di soppressione  della  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  1,
avanzata dalla Commissione giustizia della Camera dei  deputati,  che
la novella recata da tale lettera risulta rispondere ad una  esigenza
di  coordinamento,  addirittura  imposto  dalla   stessa   legge   di
delegazione, agli articoli 2, comma 18, e 1,  comma  3;  quanto  alla
richiesta  di  soppressione  degli  ultimi  periodi   del   comma   2
dell'articolo 1, che il richiamo, come norma applicabile,  del  comma
2-bis dell'articolo 10  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  e'
conseguenza di un'esigenza di coerenza interna con  i  contenuti  del
comma 1 dello stesso intervento normativo; mentre  la  previsione  di
elezioni suppletive,  contemplata  dall'altro  periodo  del  comma  2
dell'articolo 1 del quale la Commissione giustizia della  Camera  dei
deputati ha sollecitato la soppressione, e', secondo  la  valutazione
operata dal legislatore delegato nell'ambito dei richiamati poteri di
coordinamento   e   di   adattamento,   un    opportuno    corollario
dell'introduzione della preferenza unica, tenuto  anche  conto  della
specificita' del contesto in cui essa viene  introdotta.  Invero,  la
nomina dei primi dei non eletti, che era coessenziale  al  previgente
assetto di  preferenza  multipla,  in  cui  ciascun  elettore  poteva
esprimere tante preferenze quanti erano i componenti da eleggere meno
uno, sarebbe incongrua, ora che il legislatore  delegante  ha  optato
per il modello sostanzialmente "uninominale" della preferenza  unica,
perche' darebbe luogo al subentro nell'organo di autogoverno,  i  cui
membri  elettivi  cessano  frequentemente  dall'incarico   anche   in
conseguenza dei passaggi che si verificano, nel corso della carriera,
dai tribunali  amministrativi  regionali  al  Consiglio  di  Stato  e
viceversa, di componenti sforniti di adeguata rappresentativita'  del
corpo elettorale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
        Modifica della disciplina concernente l'elezione del 
         Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del 
       Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 
 
  1. All'articolo 10  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
   "c) dal presidente aggiunto  della  Corte  dei  conti  o,  in  sua
   assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;"; 
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
   "2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di  presidenza  durano
   in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi
   otto anni dalla scadenza dell'incarico.". 
  2. All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186,
le parole: "per un numero di componenti non  superiore  a  quello  da
eleggere meno uno, oltre ai  componenti  supplenti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per un  solo  componente  titolare  e  per  un  solo
componente supplente", e sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
"Ai componenti elettivi si applica il comma  2-bis  dell'articolo  10
della legge 13 aprile 1988, n.  117.  In  caso  di  dimissioni  o  di
cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per  qualsiasi
causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra
i magistrati appartenenti al  corrispondente  gruppo  elettorale  per
designare, per il restante periodo, il sostituto del membro  decaduto
o dimessosi.". E' conseguentemente abrogato il comma 4  dell'articolo
7.((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5  dicembre  2017-30  gennaio
2018, n. 10 (in  G.U.  1ª  s.s.  07/02/2018,  n.  6),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 7 febbraio 2006, n. 62  [...],  nella  parte  in  cui  ha
modificato l'art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n.  186
[...], prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno
o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi  causa  nel  corso
del quadriennio, sono indette elezioni suppletive  tra  i  magistrati
appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per  designare,  per
il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e
nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art.  7
della legge n. 186 del 1982".