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LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal:  1-6-2006
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Art. 7

(Composizione del consiglio di presidenza)
1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 FEBBRAIO 2006, N. 62))
.
((14))
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parità prevale il voto del presidente.
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AGGIORNAMENTO (14)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2017-30 gennaio 2018, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 (che ha abrogato il comma 4 del presente articolo), nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della presente legge.